Legge regionale 5 dicembre 2008,
n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale
(B.U.R.L. 10 dicembre 2008,
n. 50)
TITOLO I - Oggetto del testo unico
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
TITOLO II - Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2. (Finalità e beneficiari)
1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le
attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale
lombardo, in conformità al Trattato sull'Unione europea'e alla
normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
legge reg. n. 38 del 2015)
2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.
4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e da altri enti locali secondo le rispettive competenze.
4-bis. La Regione riconosce, in applicazione del
principio di sussidiarietà, il ruolo svolto dalle organizzazioni
professionali agricole a livello regionale, dalle loro emanazioni
tecnico-economiche e dalle organizzazioni cooperative del settore
agricolo di cui all'articolo 5, nonché di tutti i soggetti singoli e
associati rappresentativi degli interessi e delle istanze del mondo
agricolo e della società civile, nella definizione e attuazione di
iniziative ed attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e
silvo-pastorale, nonché nelle conseguenti attività di informazione e
divulgazione presso le imprese agricole.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
a), legge reg. n. 25 del 2011)
5. Possono accedere ai benefici di cui al presente titolo i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea o i soggetti identificati nelle singole misure applicative.
6. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.
Art. 3. (Programmazione degli interventi)
1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorità per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte della Regione e delle province, degli strumenti di pianificazione e dei programmi operativi annuali.
2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite.
3. Il piano definisce in particolare:
a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di programmazione negoziata;
b) le priorità nella allocazione delle risorse;
c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.
4. Nell'ambito del piano agricolo triennale la
Regione definisce specifiche linee guida di politica e
programmazione forestale finalizzate a:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge reg. n. 25
del 2011)
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale, indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
5. Il piano è approvato dal
Consiglio regionale. La Giunta regionale approva annualmente i programmi
operativi in coerenza con il documento strategico attuale.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, lett. c), legge reg. n. 25 del 2011)
6. Le province partecipano
all'attività di programmazione attraverso le forme di consultazione di
cui all'articolo 5, nonché mediante la predisposizione di linee guida
per lo sviluppo, la promozione e la tutela dei sistemi agricoli
provinciali.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. d), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 4. (Informatizzazione
dei dati e delle procedure)
(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), legge reg.
n. 25 del 2011)
2. L'anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.
3. L'anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
5. Nell'ambito dell'anagrafe digitale è istituito il fascicolo aziendale elettronico che costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:
a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;6. La Regione promuove lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale che, utilizzando le informazioni dell'anagrafe di cui al comma 1, realizza i servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto. La Regione organizza e certifica le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni.
b) le procedure concernenti l'avvio, la modifica o la cessazione delle attività economiche e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per promuovere e facilitare l'utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.
8. Le informazioni e i dati raccolti e inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale si intendono certificati dalla Regione e, di norma, non sono oggetto di ulteriori verifiche e accertamenti da parte della Regione stessa e degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), fatto salvo l'esercizio del potere di vigilanza.
9. Allo scopo di promuovere la progressiva integrazione e valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi certificati dalla Regione, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte della Regione e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 nei confronti delle aziende agricole di trasformazione e di commercializzazione che adottano specifici disciplinari o sistemi autonomi di controllo connessi e integrati con l'anagrafe digitale delle imprese.
10. Al fine di promuovere e facilitare l'accesso diretto al sistema dei servizi pubblici a favore del settore agricolo e di facilitare l'interazione diretta tra aziende agricole, centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e pubblica amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a:
a) dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l'interazione digitale con la pubblica amministrazione;
b) realizzare corsi di formazione con cui incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli.
11. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), mette a disposizione delle imprese agricole i propri dati informatici certificati, anche relativi alla rintracciabilità sanitaria, per lo sviluppo di forme innovative di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni; finanzia specifici progetti di sviluppo, a valenza aziendale, interaziendale, di distretto e di filiera e promuove lo sviluppo di piattaforme per il mercato telematico del lavoro in agricoltura.
12. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili i dati raccolti, ad esclusione dei dati di rilevanza economico finanziaria, alle autonomie locali e funzionali per i fini di pianificazione territoriale, nonché per la redazione di studi e di piani di sviluppo e di altri strumenti di pianificazione e programmazione locale e regionale
Art. 4-bis. (Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA)1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:
a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;2. Fatte salve le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, decorsi i termini previsti ai sensi del comma 1, lettera b), le istanze presentate per il tramite dei CAA a norma del presente articolo si intendono accolte.
b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell'istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;
d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.
3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4-ter. (Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l'anno 2012.
2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l'eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.
2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 4.
2-ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.
2-quater. Concorrono alla formazione e all'aggiornamento del RUCA,
anche attraverso accordi finalizzati all'integrazione fra i rispettivi
sistemi informativi, la Regione, altre amministrazioni pubbliche e
soggetti privati incaricati a qualsiasi titolo di effettuare controlli a
carico delle aziende agricole ed agroalimentari, nonché altri soggetti
pubblici e privati interessati da procedimenti amministrativi in ambito
agricolo, in funzione delle rispettive competenze o incarichi.
Concorrono, altresì, tutti i soggetti pubblici o privati che effettuano,
con contributo pubblico, la rilevazione di dati del settore agricolo.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2-quinquies. La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2-quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E' fatta salva l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
2-sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.
2-septies. La Regione favorisce l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2-quater.
2-opties. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla
data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti
informatici.
(commi da 2-bis a
2-octies aggiunti dall'art. 60 della legge reg. n. 7 del 2012)
Art. 4-quater (Tutela del suolo agricolo)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.
2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.
3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.
4. La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.
5. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:
a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;
b) redige periodicamente, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.
5-bis. E' istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d'uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso del suolo, espressa in metri quadrati;
b) ubicazione dell'intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione é prestata alla salvaguardia delle aree montane nell'ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;
c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;
d) tipologia di destinazione d'uso richiesta in mutamento a quella esistente.
5-ter. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. L'utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.
5-quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 'Pianificazione territoriale e difesa suolo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
5-quinquies. Il versamento dell'importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo.
5-sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l'elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.
5-septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all'attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell'anno 2012.
5-octies. Costituisce titolo prioritario per l'accesso al 'Fondo per la
prevenzione del rischio idrogeologico' lo svolgimento di attività
agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del
rischio idrogeologico.
(commi da 5-bis a 5-octies introdotti
dall'art. 23, comma 1, legge reg. n. 7 del 2012)
Art. 5. (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale)
1. La Giunta regionale individua quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole:
a) il tavolo istituzionale per le politiche agricole composto da:
1) l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
2) gli assessori provinciali all'agricoltura o loro delegati;
3) un presidente di comunità montana per ogni provincia;b) il tavolo agricolo regionale composto da:
1) il presidente della Giunta regionale che lo presiede;
2) l'assessore regionale all'agricoltura;
3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo;
4) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
5) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.
2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.
4. Attraverso il tavolo istituzionale per le politiche agricole gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.
5. Le province istituiscono forme locali di consultazione che vedano coinvolte le comunità montane e i comuni.
Capo II - Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario
Art. 6. (Sviluppo aziendale)
1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditività sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:
a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale;
b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;
c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;
d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;
e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da fonti rinnovabili;
f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere accessorie e di viabilità forestale, se relative a interventi aventi preminenti finalità produttive e ambientali;
g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione e implementazione dei sistemi informativi aziendali;
h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare;
i) interventi di diversificazione aziendale, compresi quelli finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e alla diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche e alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio energetico e alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.
3. E' promosso lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito.
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono erogati contributi per:
a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi o del patrimonio di garanzia destinati ad assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie;
c) l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie.
Art. 7. (Organizzazioni di produttori)
1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca.
2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute.
3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività.
4. La Regione può altresì concedere aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:
a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;
b) la riduzione dei costi di produzione;
c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.
Art. 8. (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)
1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) 1698/2005.
3. La Regione, per facilitare l'accesso ai programmi di cui al comma 1, promuove l'applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.
3-bis. Per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile, è data priorità alle domande di contributo presentate alla
Regione, alle province, alle comunità montane e ai comuni dalle imprese
agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni,
riservando fino a un massimo del cinquanta per cento delle risorse
disponibili su ciascuna iniziativa.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
g), legge reg. n. 25 del 2011)
3-ter. La Regione assicura alle imprese agricole
condotte da giovani di età inferiore a quarant'anni, nei limiti delle
disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione
comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica,
supporto tecnico specialistico e gestione aziendale.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
g), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 8-bis. (Promozione dell'agricoltura sociale)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1,
lett. h), legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente.
1-bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito
presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato
un marchio di riconoscimento.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
1-ter. La Giunta regionale, sentito il parere della
competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta
dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche
del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel
medesimo elenco.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore.
Art. 8-ter. (Promozione
dell'agricoltura didattica)
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.
Art. 9. (Sostegno al sistema agroalimentare biologico)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile sono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e integrata.
2. Per la finalità di cui al comma 1 sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, anche in fase di conversione;
b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici;
d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
e) educazione alimentare;
f) ricerche di mercato;
g) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa comunitaria.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono concessi a enti pubblici, associazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di consentire ai consumatori ed agli operatori interessati l'identificazione certa delle aziende agricole che adottano le metodologie dell'agricoltura biologica, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni. La Giunta regionale delibera indicazioni:a) sulla tenuta dell'elenco;
b) sull'articolazione delle procedure in capo alle province, agli organismi di controllo e alla Regione;
c) sulle forme di interscambio telematico tra i diversi soggetti interessati sia pubblici sia privati;
d) sulle forme di pubblicizzazione nei confronti dei consumatori e degli operatori del sistema agroalimentare.
5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 9-bis. (Cooperative agricole)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l'importante ruolo per la crescita competitiva, qualitativa e sostenibile del settore agroalimentare e delle aree rurali, anche al fine di garantire, secondo il modello mutualistico, lo sviluppo socio-economico e imprenditoriale dei soci imprenditori agricoli del territorio regionale, migliorandone il reddito, le condizioni professionali e la qualità della vita.
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza le produzioni agricole e zootecniche, con particolare riguardo a quelle a denominazione di origine ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; b) favorisce il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle imprese, con particolare riguardo a quella giovanile; c) promuove l'accesso delle cooperative agricole ai mercati internazionali; d) valorizza il contributo delle cooperative agricole nello sviluppo dell'agricoltura professionale nelle zone montane; e) individua la cooperazione agricola quale strumento per lo sviluppo e il funzionamento delle filiere agroalimentari lombarde; f) agevola il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, al fine di migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari; g) sostiene l'investimento delle cooperative agricole in impianti e in innovazioni organizzative e tecnologiche.
Capo III - Qualità e competitività
Art. 10. (Politiche della qualità)
1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione idonee a garantire il consumatore, sono sostenuti e promossi l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi destinati a promuovere:
a) l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;
b) l'acquisizione e la dotazione di servizi e prestazioni volti all'implementazione di sistemi di qualità, nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità e di gestione ambientale;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k), legge reg. n. 25 del 2011)
c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
d) gli studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato;
e) l'acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valutazioni di prodotto e di processo e utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche;
f) la formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
g) l'educazione alimentare.
3. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge reg. n. 25 del 2011)
4. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 10.1. (Filiera
corta)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
n),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;
b) favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali al fine di riconoscerne il valore di eccellenza;
c) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, biologici e locali nell'ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;
d) favorire la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità lombardi e delle loro caratteristiche;
e) aumentare il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali;
f) favorire intese interprofessionali e di filiera fra tutti i soggetti interessati.
2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la Regione e gli enti locali competenti promuovono la realizzazione di eventi, fiere e mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali riservati agli imprenditori agricoli del territorio.
2-bis. Ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 2, la Regione favorisce l’organizzazione,
l’allestimento e la promozione di mercati rurali contadini, a cadenza
periodica, per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli
locali.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a),
legge reg. n. 14 del 2013)
Art. 10.2. (Sistemi di
etichettatura)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
n),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull'eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato.
3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l'utilizzo nelle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere, di derrate di prodotti agricoli freschi e lavorati e semilavorati, seguendo la stagionalità dei prodotti della terra e nel rispetto del principio della minima distanza di trasporto, favorendo la provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali.
3-bis. In attuazione di
quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di
appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari
destinati
alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di
qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi
energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse
ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di
assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel
rispetto e secondo quanto sancito dall’articolo
83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), può essere
previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione,
nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’articolo 83, commi 2, 3, 4 e
5, del d.lgs. 163/2006, l’utilizzo di derrate di prodotti agricoli
freschi, semilavorati e lavorati, e da agricoltura biologica, che
seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della
minore distanza di trasporto.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b),
legge reg. n. 14 del 2013)
3-ter. La Regione stipula
idonei accordi con l’associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per
l’utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui
al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi
pubblici di ristorazione collettiva.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b),
legge reg. n. 14 del 2013)
3-quater. La Regione
promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli,
degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica
amministrazione regionale e locale per l’adozione di diete alimentari
che privilegino l’utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica,
legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della
minore distanza di trasporto.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b),
legge reg. n. 14 del 2013)
3-quinquies. In attuazione
di quanto disposto dal comma 3-quater, la Regione promuove l’istituzione
di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio
qualitativo, per l’identificazione delle imprese esercenti attività di
ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che
garantiscono l’impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la
stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore
distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l’impiego di tali
prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con
l’attribuzione di pubblici riconoscimenti non onerosi a realtà
imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e
volontariato locale.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b),
legge reg. n. 14 del 2013)
Art. 10-bis. (Promozione della cultura della qualità
nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)
(articolo introdotto dall'art. 1 della
legge reg. n. 9 del 2010)
1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:
a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle province in base all’articolo 34, comma 1, lettera l);
b) la creazione di altri marchi collettivi di qualità promossi dai produttori delle filiere agroalimentari.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità , della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.
3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:
a) del tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;
b) delle forme di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
Art. 11. (Trasformazione e commercializzazione)
1. E' assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività e il valore aggiunto. Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate:
a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;
b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;
c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;
d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;
e) al miglioramento e al controllo della qualità dei prodotti;
f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche;
g) alla protezione dell'ambiente.
2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione;
c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
e) ingegneria finanziaria;
f) formazione e incremento dell'occupazione.
3. La Regione può concorrere agli oneri sostenuti da enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria.
3-bis. La Regione favorisce,
mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione
di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto,
nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed
agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. o),
legge reg. n. 25 del 2011)
3-ter. La Regione promuove la
modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di
tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione,
lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali
strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le
imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere,
compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento
delle produzioni rese necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di
mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L'adesione
facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità
nell'accesso alle misure di sostegno finanziario regionale.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. o),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 12. (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo)
1. Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di qualità e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative riguardanti:
a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni;
b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certificazione;
c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia e all'estero delle produzioni;
d) l'orientamento dei consumi alimentari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:
a) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità;
b) alle C.C.I.A.A. e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e e alle loro associazioni di secondo grado, nonché ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo e agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti.
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p), legge reg. n. 25 del 2011)
3. È escluso il sostegno a iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell'Unione europea.
4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, con particolare riferimento a quelle tipiche, caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, è incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale.
4-bis. Allo scopo di valorizzare e
promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione
di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande
distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c),
legge reg. n. 14 del 2013)
5. Per le finalità di cui al comma 4 sono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere previsti:
a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;
b) interventi di creazione o adeguamento di centri di informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata;
c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso riconosciuto.
6. Sono conferite alle province le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici.
Art. 12-bis. (Rete delle
enoteche regionali)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
q),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell'ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4.
2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento:
a) promuovono la conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;
b) informano sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;
c) espongono permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia e all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione;
d) creano sinergie nella presentazione dell'immagine tra i vini e i prodotti agroalimentari tipici della Regione;
e) realizzano iniziative per la conservazione e la documentazione di elementi di cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche del passato anche dando vita ad azioni per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;
f) promuovono iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella regione.
3. Le enoteche regionali, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, possono svolgere attività di vendita dei prodotti esposti, compresi quelli legati alla cultura del vino.
4. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico;
b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
c) disporre di spazi adeguati per l'esposizione dei prodotti, l'accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;
d) prevedere la partecipazione nel proprio statuto di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento delle enoteche regionali, nonché la possibilità di raccordo con le iniziative delle CCIAA.
Art. 12-ter. (Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito
veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)
(articolo introdotto dall'art. 61 della
legge reg. n. 7 del 2012)
1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell'ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.
2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.
Capo IV - Servizi di sviluppo
Art. 13. (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale)
1. Per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole è promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare:
a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico dipendenti e collegate;
b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli;
d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi erogatori.
2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni:
a) ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall'allegato A;
c) informazione e divulgazione di cui all'articolo 15;
d) formazione e aggiornamento professionale dei tecnici preposti all'attuazione dei servizi di sviluppo di cui al presente articolo;
e) formazione e qualificazione degli operatori agricoli;
f) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali analisi e consulenza finanziaria;
g) prestazione di consulenti;
h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;
i) servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o dei suoi collaboratori;
l) supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi.
3. Al fine di definire e conseguire gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, la Regione, in conformità al principio di sussidiarietà, si avvale dello strumento della concertazione con le organizzazioni professionali agricole territorialmente più rappresentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo.
4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e sperimentazione o le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, a università e istituti tecnico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi.
5. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata sono promosse azioni di formazione e aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l'aggiornamento e la riqualificazione di personale degli enti a cui sono conferite funzioni e del personale dipendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole e organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli indirizzi di cui al presente titolo.
6. L'attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti:
a) alla formazione e all'aggiornamento degli imprenditori agricoli e dei loro collaboratori;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale delle associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.
7. I corsi e i tirocini di cui al comma 6, lettera a), sono finalizzati a migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione e alla applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e forestale.
8. Alle iniziative regionali di formazione di cui al presente titolo è assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo a quelle relative ad aree a economia debole.
9. La Regione promuove i processi di certificazione o accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura.
Art. 13-bis. (Imprese
agromeccaniche)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
r),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
2. La Regione promuove la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche. A tal fine, è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell'albo ed i requisiti necessari per l'iscrizione allo stesso.
Art. 14. (Osservatorio agroalimentare e osservatorio del comparto bosco-legno)
1. A supporto della programmazione di settore la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull'assetto strutturale del sistema agroalimentare lombardo, sugli effetti delle politiche per il settore poste in essere dalla Regione stessa, denominato osservatorio agroalimentare.
2. A supporto della programmazione forestale di settore la Regione attiva, per finalità analoghe a quelle dell'osservatorio agroalimentare di cui al comma 1, un osservatorio del comparto bosco-legno.
3. All'osservatorio agroalimentare e all'osservatorio del comparto bosco-legno partecipano rappresentanti delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali agricole, delle imprese di trasformazione e commercializzazione, delle C.C.I.A.A. ed esperti nominati dalla Giunta regionale.
Art. 15. (Informazione e divulgazione)
1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le comunità montane e le C.C.I.A.A., iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socio-economico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione.
Capo V - Azioni congiunturali
Art. 16. (Interventi di mercato)
1. La Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale.
Art. 17. (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà)
1. Il presente articolo dispone interventi idonei
al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in
difficoltà.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
s),
legge reg. n. 25 del 2011)
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:
a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
c) è valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
d) sono definite le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
e) sono determinate la misura e l'intensità degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;
f) sono stabilite condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, privilegiando le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
h) è stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;
i) sono identificate le cause di difficoltà e definiti gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.
3. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.
3-bis. La Regione, sulla base di
effettive e strutturali riduzioni di reddito annuale delle aziende
agricole in specifici comparti produttivi, si coordina con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali al fine dell'attivazione
degli interventi per la gestione delle crisi di mercato previsti
dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
(Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 18. (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti)
1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere:
a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari;
b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.
Art. 19. (Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali)
1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica dell'attività agricola, nonché di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali:
a) nella fase di attivazione della normativa statale, se è necessario realizzare l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali;
b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non è possibile attivare la normativa statale per l'esiguità territoriale dell'area interessata;
c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni animali e vegetali e alle strutture.
1-bis. Per i danni alle infrastrutture nella
disponibilità degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006,
la Regione può procedere direttamente all'erogazione del contributo
spettante sulla base dell'istruttoria compiuta dalle province
territorialmente competenti.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 18 le aziende agricole che hanno subito i danni di cui al comma 1.
3. Nel caso di perdite consecutive dovute a eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennità delle calamità successive. Sono esclusi dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni i danni riferiti alle produzioni assicurate.
Art. 20. (Organismi di difesa delle produzioni agricole)
1. Al fine di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli organismi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per il finanziamento degli interventi di
difesa delle produzioni dai danni causati da grandine, gelo, brina e
altri eventi riconducibili al d.lgs. n. 102/2004, la Regione può concedere
contributi, fino ad un ammontare per ciascun organismo stabilito
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da destinare a
favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o
semipermanenti di difesa attiva, sulla base di progetti individuali degli aderenti agli organismi di difesa, compresi nel piano annuale redatto
dall'organismo di appartenenza.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
3. Il contributo è corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.
4. Sono comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dagli organismi di difesa connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.
5. La Regione può concedere ai soci aderenti agli
organismi di difesa un'integrazione finanziaria sul pagamento dei premi
assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non
raggiunga i limiti dei contributi previsti dalla normativa statale e
comunitaria.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, gli organismi di difesa possono costituire una propria associazione regionale che è riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza degli organismi operanti sul territorio.
7. (abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
Art. 21. (Interventi sulle infrastrutture agricole)
1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture se attinenti al settore agricolo:
a) strade interpoderali;
b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;
c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.
2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, province, comuni, consorzi e associazioni di aziende agricole.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
4. Nel finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), è assicurata priorità a quelli previsti in area montana.
Art. 22. (Programmazione negoziata)
1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo.
2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato riguardante l'insieme delle attività agricole o di una filiera e, in particolare, le condizioni concordate di produzione, il contributo dell'attività agricola alla conservazione delle risorse naturali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di sviluppo del territorio.
3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
Art. 23. (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali)
1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole aventi interesse archeologico o storico.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell'agricoltura purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell'azienda.
Capo VI - Interventi a sostegno
dell'agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina
(rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1,
lett. u),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 24. (Interventi a sostegno dell'agricoltura in
aree montane)
(rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1,
lett. v),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:
a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attività di stalla;
d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
f) promozione e valorizzazione delle produzioni;
g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;
h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;
i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idrualico-forestale.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:
a) le aziende agricole;
b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;
c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;
d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro.
3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le comunità montane e i comuni classificati montani possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio montano.
5. Sono conferite alle comunità montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo.
5-bis. La Regione assicura alle
imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle
disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione
comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica,
supporto tecnico specialistico, gestione aziendale, nonché per
investimenti strutturali e dotazioni tecniche aziendali.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. w),
legge reg. n. 25 del 2011)
5-ter. Con deliberazione della
Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento e le modalità
di qualificazione dei soggetti che forniscono i servizi di cui al comma
5-bis.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. w),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 24-bis (Interventi a sostegno
dell'agricoltura nell'alta pianura e nella collina)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
x),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell'alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell'economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell'alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le tipologie di intervento, nonché le aree dell'alta pianura lombarda e della collina, con esclusione della aree montane, cui sono destinati gli interventi stessi.
Art. 24-ter. (Conservazione,
salvaguardia e valorizzazione delle malghe)
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
1. La Regione riconosce la funzione ambientale e socio-economica delle malghe che costituiscono un bene di interesse collettivo il cui corretto utilizzo concorre a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico territoriale della montagna.
2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentite le comunità montane e i comuni interessati, approva, sentito il parere della competente commissione consiliare, linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe stesse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Art. 25. (Pronto intervento e sistemazioni idraulico-forestali)
1. E' assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché per le sistemazioni idraulico-forestali e la loro manutenzione.
2. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari per fronteggiare:
a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
b) interventi in aree montane per il recupero e il ripristino dei territori compromessi da eventi eccezionali.
Art. 26. (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)
1. Sono incentivati gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.
3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di di natura biotica e abiotica e in particolare:
1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, altri animali, funghi e altri agenti biotici;
2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;
3) le sistemazioni idraulico-forestali;
4) la difesa dagli incendi boschivi;b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla difesa dell'occupazione forestale e in particolare:
1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti e il miglioramento delle superfici forestali se previsti da piani di assestamento generali o particolari;
2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari;
3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;
4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori, quali, ad esempio, funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti;
5) le forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare:
1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;
2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell'ambiente rurale;
3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane;
4) le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti della fauna selvatica e ittica;
5) gli interventi per il recupero, il miglioramento e il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;
6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo.
Capo VII - Strumenti finanziari e procedure di intervento
Art. 27. (Strumenti di intervento finanziario)
1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente titolo possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
b) contributi in conto corrente: consistono nell'erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'articolo 26, comma 3, lettera c), numero 3);
c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;
d) indennità anche a valenza compensativa: consistono in aiuti finanziari corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali per compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportare la permanenza in detti territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;
e) fondi di rotazione: consistono, con specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 28, nell'erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;
f) contributi in conto abbattimento interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione;
g) garanzie: consistono nella prestazione di aiuti a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili a integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere f) e g), la Regione disciplina, in particolare, i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori a operare in relazione alle misure volte ad assicurare:
a) la costanza e la consistenza dei flussi di credito;
b) le entità creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi;
c) la tempestività nella erogazione dei finanziamenti;
d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza degli enti creditizi e la uniformazione di queste, se possibile, alle corrispondenti procedure regionali;
e) le modalità per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mutui;
f) la possibilità di fruire del sistema creditizio al fine di accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comunitaria e dal fondo nazionale di solidarietà in agricoltura;
g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima tempestività e anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;
h) la disciplina dell'istituto delle garanzie cui possono concorrere interventi regionali di supporto;
i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di factoring;
l) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi.
Art. 28. (Fondo di rotazione nel settore primario)
1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica nel settore primario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale e interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attivazione del fondo e le priorità per l'assegnazione delle relative risorse.
3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole e agroalimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco decennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria.
4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla semestralità successiva alla data di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento.
5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono contestuale disponibilità a impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
Art. 29. (Accesso alle misure d'intervento)
1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente per materia, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a singole misure.
2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza è registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.
3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute.
4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni.
5. Le istanze presentate mantengono validità per ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale è richiesto dall'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.
7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenze o priorità.
Art. 30. (Erogazione dei contributi)
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei contributi di cui al presente titolo, previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria.
2. Possono essere altresì erogati acconti su stati di avanzamento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50 per cento dell'investimento.
3. Il saldo dell'importo finanziato avviene ad avvenuto completamento dell'iniziativa ammessa a contributo, previo accertamento delle spese sostenute risultanti da analitica rendicontazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di concessione.
Art. 31. (Revoca)
1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi finanziari concessi se:
a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei termini stabiliti;
b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore la amministrazione rispetto alla concessione del contributo;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi che disciplinano le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.
2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, comprensive degli interessi. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.
Capo VIII - Norme finali
Art. 32. (Rinvio)
1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo stesso non prevede diversamente, sono adottati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dal presente titolo.
TITOLO III - Articolazione delle competenze
Art. 33. (Funzioni di competenza regionale)
1. La Regione svolge le funzioni concernenti:
a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento delle funzioni conferite;
b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite;
d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi;
e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali;
g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
j) le funzioni amministrative, comprese le nomine relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura, nonché, d'intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
l) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali e con le C.C.I.A.A.;
m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
m-bis) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l'attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. y), legge reg. n. 25 del 2011)
m-ter) la tenuta dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini sezione della Regione Lombardia;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. y), legge reg. n. 25 del 2011)
n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, comprese le relative forme organizzative;
o) la bonifica e l'irrigazione, compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;
p) l'attività antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi;
q) la gestione del SIARL, anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le C.C.I.A.A., e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
r) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
s) la definizione di convenzioni con le C.C.I.A.A. che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti locali a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese, e per il relativo trasferimento telematico;
t) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
u) la vigilanza e il monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali;
v) il riordino degli usi civici;
z) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani;
aa) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione;
aa-bis) l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'articolo 8-ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione;
aa-ter) l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale di cui all'articolo 8-bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione;
aa-quater) il controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'articolo 13-bis;
(lettere introdotte dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
bb) la vigilanza sugli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, nonché il riconoscimento dell'idoneità ad operare sul territorio regionale;
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
cc) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).
1-bis. Avverso i provvedimenti adottati dalle province e
dalle comunità montane riguardo all'istruttoria, accertamento e
controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui all'articolo
34, commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della
direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del d.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi) in quanto applicabili.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. z),
legge reg. n. 25 del 2011)
1-ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica
a condizione che venga raggiunta apposita intesa fra Regione, province e
comunità montane nell'ambito dei lavori del tavolo istituzionale per le
politiche agricole di cui all'articolo 5, comma 1.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. z),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 34. (Funzioni conferite alle province e alle comunità montane)
1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) la caccia, la pesca, comprese le attività di vigilanza e controllo, e la gestione delle autorizzazioni;
b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;
c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;
d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;
f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
g) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. aa), legge reg. n. 25 del 2011)
i-bis) le produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. bb), legge reg. n. 25 del 2011)
j) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. cc), legge reg. n. 25 del 2011)
k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
m) le competenze in materia di usi civici previste dal titolo XI;
n) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
o) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione;
p) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;
q) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
r) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche;
s) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA ai sensi di quanto disposto all'articolo 33, comma 1, lettere q) e s);
t) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
u) il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
v) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera e);
z) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
aa) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e il relativo controllo.
2. Sono conferite alle comunità montane, nell'ambito dei rispettivi territori, e alle province nella restante parte del territorio provinciale le funzioni amministrative concernenti:
a) il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;
b) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;
c) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
d) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3;
e) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;
f) l'attuazione dei lavori di pronto intervento di cui all'articolo 33, comma 1, lettera z);
g) l'erogazione dell'indennità compensativa;
h) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale;
i) i contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento.
3. Sono conferite agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.
4. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle C.C.I.A.A.
Art. 34-bis. (Semplificazione in materia di funzioni
attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e agli enti locali)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
dd),
legge reg. n. 25 del 2011)
1. L'abbattimento degli alberi di olivo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo) non è soggetto ad autorizzazione.
2. L'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è soggetto a licenza o denuncia.
Art. 35. (Funzioni conferite ai comuni)
1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:
a) rilascio dell'attestazione della qualifica di coltivatore diretto e di operatore agrituristico, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le C.C.I.A.A.;
b) autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali;
c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul proprio territorio.
Art. 36. (Acquisizione di servizi)
1. La Regione e gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative di cui al titolo II e al presente titolo, possono affidare a soggetti terzi, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati tramite procedure di gara, lo svolgimento di procedimenti o istruttorie inerenti alle rispettive competenze.
2. La Regione e gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, riconoscono il ruolo delle autonomie funzionali operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle C.C.I.A.A.
Art. 37. (Poteri sostitutivi)
1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
Art. 38. (Raccordo tra i sistemi informativi)
1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del presente titolo assicurano la disponibilità e il trasferimento telematico dei dati per l'efficace esercizio delle rispettive funzioni, per l'implementazione del sistema informativo agricolo nazionale e del SIARL.
2. La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo sono assicurate dal SIARL.
3. La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione con le CCIAA, l'accesso degli enti locali ai dati e alle informazioni occorrenti alla gestione delle funzioni conferite.
4. I dati e le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di competenza della Regione e degli enti locali.
5. La Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del raccordo con i sistemi informativi locali, le modalità organizzative del SIARL, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo gli standard definiti dall'autorità per l'informatica.
Art. 39. (Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite)
1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le province e le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
2. I fondi da trasferire alle province e alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale di cui all'articolo 3 e delle priorità individuate con il DPEFR.
3. La Giunta regionale comunica, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti interessati, l'effettiva disponibilità finanziaria per ogni voce di spesa attinente alle funzioni conferite.
TITOLO IV - Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali
Capo I - Finalità e norme generali
Art. 40. (Finalità e obiettivi)
1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che riguardano direttamente e indirettamente le superfici forestali.
2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.
3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali.
4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività, promuove e incentiva la gestione razionale e sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione forestale tendono al mantenimento e all'incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali e alla economicità della gestione.
5. Sono obiettivi prioritari della Regione:
a) nelle aree montane e collinari, il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali;
b) nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali.
Art. 41. (Funzioni amministrative)
1. La Regione, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47.
3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 43, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.
Art. 42. (Definizione di bosco)
1. Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;
d-bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni.
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. ee), legge reg. n. 25 del 2011)
d-ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all'interno di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge recante (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale') quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 21 del 2014)
5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ff), legge reg. n. 25 del 2011)
6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o alla loro scadenza, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.
8. Agli effetti del presente titolo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
Capo II - Difesa del patrimonio silvo-pastorale
Art. 43. (Tutela e trasformazione del bosco)
1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane o Unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
2-bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di
ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla
installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure
superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire
topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa
comunicazione dell'Agenzia agli enti competenti.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:
a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.
4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dall'ente territorialmente competente ai sensi del comma 2; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:
a) opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:
a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
b) di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.
6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:
a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.
6-bis. Le superfici forestali che per la loro
particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o
strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle
alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità
montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di
utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento
forestale di cui all'articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di
questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite
soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati
interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione
delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di
natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. gg),
legge reg. n. 25 del 2011)
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:
a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.
8-bis. In caso di interventi di
recupero agronomico di prati
permanenti, pascoli o colture
agrarie terrazzate attraverso
l'eliminazione della colonizzazione
boschiva in atto da non oltre trenta
anni, si applica la disciplina
prevista dall'articolo
149, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
e non è prevista l'esecuzione di
interventi compensativi ai sensi
dell'articolo 43, comma 3.
(comma introdotto dall'art.
2, comma 1, lett. gg),
legge reg. n. 21 del 2014)
8-ter. Il comma 8-bis si applica
quando siano contemporaneamente
rispettate le seguenti condizioni:
(comma introdotto dall'art.
2, comma 1, lett. gg),
legge reg. n. 21 del 2014)
a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;
b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;
c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.
8-quater. La trasformazione del bosco a seguito di operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall'obbligo di compensazione.
8-quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), promossi dalla Regione, siano previsti interventi di trasformazione del bosco.
Art. 44. (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)
1. Ai fini del presente titolo si intende per
trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta
una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei
terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1,
legge reg. n. 19 del 2014)
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione
d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle
informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali,
nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47. Per
i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli
abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette
trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e
sismica del PGT prevista dall'articolo 57,
comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell'autorizzazione
prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo
6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla
componente del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della
l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla
comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1,
legge reg. n. 19 del 2014)
2-bis. L'autorizzazione per
gli interventi di trasformazione d'uso del bosco ai sensi dell'articolo
43 tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1,
legge reg. n. 19 del 2014)
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati.
3-bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.
4. La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi.3.
5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 4.
6. La Regione definisce:
6-bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane o Unioni dei comuni, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all’articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.
6-ter. Gli
interventi per la realizzazione da parte di ARPA
delle reti di monitoraggio dei rischi naturali,
limitatamente alla installazione e al
funzionamento di strumenti ed accessori per
misure superficiali e profonde, strumentazioni e
strutture per mire topografiche e radar e
stazioni meteorologiche, sono effettuati previa
comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1,
legge reg. n. 19 del 2014)
Art. 45. (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.
3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.
5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e del corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 353/2000.
6. (comma abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria è attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E' vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.
9. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
10. Al di fuori dei casi in
cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e
il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e
ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie
infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e
forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri
steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori
la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a
duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni
appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio
atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai
fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci
sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali
agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle
abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato
accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore
a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui
all'articolo 50, comma 4.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1,
legge reg. n. 38 del 2015)
Capo III - Inventario e carta forestale regionale, programmazione e pianificazione
Art. 46. (Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale)
1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.
2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali e il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.
Art. 47. (Programmazione e pianificazione forestale)
1. Nell'ambito degli strumenti di
programmazione di cui all'articolo 3 la Regione e le province stabiliscono
specifiche linee guida di politica e programmazione forestale,
finalizzate a:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1,
lett. hh),
legge reg. n. 25 del 2011)
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
1-bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo
stato delle foreste, ivi comprese indicazioni circa la protezione degli
incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera
bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione
consiliare.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4.
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.
7-bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di
gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di
conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 48. (Raccordi con la pianificazione territoriale)
1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. n. 86/1983.
Capo IV - Gestione delle risorse silvo-pastorali
Art. 49. (Ricerca, formazione e assistenza tecnica)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.
2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.
3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.
4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.
5. La Regione si avvale dell'ERSAF, del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 46. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).
Art. 50. (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)
1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.
3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.
4. Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.
5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:
a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7;
g) le modalità e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti;
h) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.
6-bis. I piani di
assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei
Siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti
alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i
siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa
comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali
eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo
forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la
valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani
stessi.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
legge reg. n. 38 del 2015)
7. L'esecuzione di attività selvicolturali in
conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla
presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per
territorio. Il taglio colturale dei boschi
all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di
piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato
preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. La richiesta di autorizzazione si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.
(comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jj) e lett. kk),
legge reg. n. 25 del 2011, poi dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19
del 2014)
8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 7.
9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004.
10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 è accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.
Art. 51. (Alpicoltura)
1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul relativo catasto.
2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi dovuti alla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.
3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.
4. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 definiscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali regionali. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti è rilasciata dall'ente competente in materia forestale.
Art. 52. (Sistemazioni idraulico-forestali)
1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.
2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 50 sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.
3. Si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari:
a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;
c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.
4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 della l.r. n. 34/1973.
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:
a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le province e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole, così come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
7. Se vi sono gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali.
Art. 53. (Materiale forestale di base e di moltiplicazione)
1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.
2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base.
3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, per assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione da destinare ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.
Art. 54. (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)
1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:
a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;
c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;
d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;
e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo diventano proprietà della Regione.
2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future; esso è utilizzato per le seguenti finalità:
a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;
b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;
d) ricerca e sperimentazione;
e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali;
g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;
h) integrazione di reddito alle popolazioni locali;
h-bis) valorizzazione economica del legname, compatibilmente con la pianificazione forestale vigente.
(lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e previo nulla osta della Giunta regionale:
a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;
b) costituisce servitù attive e passive.
5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali e in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, direttamente o tramite il conferimento degli stessi a un consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.
7. Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possono derivare danni irreparabili agli stessi o fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi o ad affidarne la gestione all'ERSAF.
8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane o dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali con le seguenti modalità:
a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;
c) vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo regionale.9. La Regione dispone con regolamento in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale.
Art. 55. (Progetto grandi foreste)
1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.
2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.
3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2009, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell'articolo 40, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali.
4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica.
Capo V - Promozione dell'economia forestale. Associazionismo, filiera bosco-legno e infrastrutture territoriali
Art. 56. (Associazionismo e consorzi forestali)
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.
5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.
Art. 57. (Albo delle imprese boschive)
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese
boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità
tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di
cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di
arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le
imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri
Stati membri dell'Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o
possesso pubblico.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
ll) e lett. mm),
legge reg. n. 25 del 2011)
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per
la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le
modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o radiazione
in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale,
forestale, del lavoro e di sicurezza.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
nn),
legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 58. (Professionalità degli operatori forestali)
1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF e dell'IREALP.
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Art. 59. (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali
è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di
quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento
comunale di cui al comma 1.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1,
legge reg. n. 21 del 2014)
4. È altresì vietato il transito dei
mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui
sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati
dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1,
legge reg. n. 21 del 2014)
4-bis. In deroga ai divieti di cui
ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4,
compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono
definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali,
per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare
manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio
interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta
regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a
esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente
al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle
predette manifestazioni dovranno prestare congrue garanzie fideiussorie
bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli,
delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei
costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione
e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o
sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1,
legge reg. n. 21 del 2014)
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.
6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.
7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi e altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o della riserva regionale.
8. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.
9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o se il trasgressore non ottempera, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.
Art. 60. (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.
2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.
Capo VI - Vigilanza, sanzioni e norme finali
Art. 61. (Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di
manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi
dell'articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività di cui
all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da
1.000,00 euro a 3.000,00 euro.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
oo),
legge reg. n. 25 del 2011)
5.1 L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.
(comma
introdotto dall'art. 2, comma 1,
legge reg. n. 38 del 2015)
5-ter. Chi realizza il
taglio a raso di cui all'articolo
50, comma 3, in difformità delle
previsioni contenute nelle norme
forestali regionali, nei piani di
indirizzo forestali e nei piani di
assestamento forestale, è punito con
la sanzione amministrativa da euro
111,00 a euro 333,00 per ogni 100
metri quadrati o frazione di bosco
tagliato a raso.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1,
lett. pp),
legge reg. n. 25 del 2011)
5-quater. Chi utilizza specie
esotiche a carattere infestante,
dannose per la conservazione della
biodiversità di cui all'articolo 50,
comma 5, lettera e), è punito con la
sanzione amministrativa da euro
111,00 a euro 333,00 per ogni 100
metri quadrati o frazione di bosco
interessato dalle predette specie.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1,
lett. pp),
legge reg. n. 25 del 2011)
5-quinquies. Chi utilizza mandrie
o greggi per la ripulitura di boschi
e di terreni incolti di cui
all'articolo 50, comma 5, lettera
g), in difformità delle previsioni
contenute nelle norme forestali
regionali, nei piani di indirizzo
forestali e nei piani di
assestamento forestale, è punito con
la sanzione amministrativa da euro
111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000
metri quadrati o frazione di bosco
percorso dal pascolo.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1,
lett. pp),
legge reg. n. 25 del 2011)
5-sexies. Chi svolge attività
agro-pastorali sui terreni non
boscati sottoposti a vincolo
idrogeologico di cui all'articolo
50, comma 5, lettera h), in
difformità delle previsioni
contenute nelle norme forestali
regionali, nei piani di indirizzo
forestali e nei piani di
assestamento forestale, è punito con
la sanzione amministrativa da euro
111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000
metri quadrati o frazione di bosco.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1,
lett. pp),
legge reg. n. 25 del 2011)
6. Chi realizza interventi di manutenzione e
gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 42 o
su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani) in difformità dalle norme
forestali regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di
superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di
minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza
possibilità di ripristino.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
qq),
legge reg. n. 25 del 2011)
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.
8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all'allegato B.
9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.
9-bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.
11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove ad autorizzazione scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.
11-bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione.12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.
13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
TITOLO V - Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)
Art. 62. (Finalità e oggetto)
1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale, il presente titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le modalità di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività dello stesso con la programmazione della Regione.
3. L'ERSAF nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonché l'integrazione degli obiettivi legati alla redditività con quelli legati alla gestione attiva dell'ambiente rurale.
4. Il presente titolo disciplina altresì le modalità di raccordo e di interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in conformità alle disposizioni statutarie.
Art. 63. (Natura giuridica e raccordo con la programmazione)
1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale in Lombardia.
2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.
3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici.
4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.
5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.
6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile
annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di
interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei
risultati attesi.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 3, legge reg. n. 33 del 2008)
7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in
modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale
e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro
finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 3, legge reg. n. 33 del 2008)
Art. 64. (Funzioni e attività)
1. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore agricolo, comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.
2. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al
settore forestale e al territorio rurale, comprendono la gestione e
valorizzazione del demanio forestale regionale, la
valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche
e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli
incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio
relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto
tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle
tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del
territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della
fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione
della fauna selvatica e ittica autoctona.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
3. L'ERSAF esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.
4. L'ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, agroalimentare e agroforestale.
5. L'ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.
Art. 65. (Statuto, organizzazione e contabilità)
1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.
2. Sono organi dell'ERSAF:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde.
4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale.
5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.
7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
8. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.
9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.
10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni.
11. Il bilancio di previsione, le eventuali
variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal
consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli
adempimenti di cui alla l.r. n. 34/1978.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 3, legge reg. n. 33 del 2008)
12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio
di amministrazione. Il regolamento organizzativo, il regolamento di
contabilità, il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal
consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta
regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque
giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia
formulato osservazioni.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 3, legge reg. n. 33 del 2008)
13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.
14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale.
16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.
17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che articola la struttura in due dipartimenti:
a) dipartimento dei servizi all'agricoltura;
b) dipartimento dei servizi al territorio rurale e alle foreste.
18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e forestale.
19. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.
23. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità, in conformità alla l.r. 34/1978.
24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:
a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;
b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
c) proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 64, comma 5;
d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 64;
e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
f) ogni altra entrata.
Art. 66. (Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)
1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo e forestale, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.
2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università e agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare e forestale finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.
3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.
4. A supporto del consiglio di amministrazione e al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.
TITOLO VI - Sorveglianza fitosanitaria
Art. 67. (Finalità e competenze della Regione)
1. Il presente titolo disciplina le attività di sorveglianza fitosanitaria sul territorio, nonché le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale, sedi secondarie o centri d'attività comunque denominati in Lombardia.
2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), l'ERSAF assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare:
a) sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato all'ERSAF e determinata la data di decorrenza;
b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati dall'ERSAF;
c) sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007, svolgeva prevalentemente i compiti inerenti alle attività e ai servizi di cui alla lettera a) affidati all'ERSAF.
3. La Regione, attraverso le strutture di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:
a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali, dei relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;
c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli e alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario e il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da paesi terzi;
e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;
f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive e ornamentali, nonché l'accreditamento e il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;
g) il rilascio delle autorizzazioni al vivaismo;
h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;
j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata e integrata;
k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'articolo 69;
l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti anti-parassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente o tramite soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;
m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;
o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.
4. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte dall'ERSAF.
5. La Regione, nell'attività di ricerca, sperimentazione e indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ERSAF, della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto frutticoltura - scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca.
6. Al personale di cui al comma 2, lettera c), è garantito il trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino all'effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 compresi nell'allegato A della l.r. n. 30/2006.
Art. 68. (Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)
1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 67, comma 3, rientrano i controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale riguardanti l'importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi, quali i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti previsti dalla normativa vigente.
2. L'attività si svolge nel rispetto delle direttive tecniche nazionali, comunitarie e internazionali allo scopo di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati, se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.
3. Le modalità tecnico-amministrative di rilascio delle certificazioni sono definite con decreto del direttore generale competente utilizzando le procedure, anche informatiche, più idonee ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel rispetto delle normative vigenti, la massima tempestività al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche tra gli operatori del settore.
Art. 69. (Piano delle attività fitosanitarie)
1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente sono approvati con decreto del direttore generale i relativi piani attuativi.
Art. 70. (Ispettori fitosanitari)
1. È istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente adottato previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;
b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;
c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero identificativo attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali). I soggetti già iscritti nel registro nazionale sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 90/1983, rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro attribuite dall'articolo 35 del d.lgs. n. 214/2005. Per accertare la presenza di malattie o di parassiti gli ispettori fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque sia la coltura e la destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, nonché nelle aree a verde sia pubbliche che private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresì, preposti ai controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché all'applicazione delle misure di protezione necessarie a tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.
4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti o dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 75, comma 2.
5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 67, comma 5, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell'idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e operare sotto il diretto controllo e la responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 75, comma 2.
Art. 71. (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario)
1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario e in particolare:
2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali, i rivenditori di sementi già confezionate da altri produttori, i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della produzione a centri di raccolta autorizzati o direttamente a consumatori finali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.a) l'autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. tt), legge reg. n. 25 del 2011)
b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale di propagazione forestale;
d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
e) la produzione e il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;
f) la produzione e la vendita di piante micorrizate artificialmente o di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati;
g) l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piantine di ortaggi e delle piante ornamentali e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione di qualità;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. uu), legge reg. n. 25 del 2011)
g-bis) l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di:
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. vv), legge reg. n. 25 del 2011)g-ter) l'autorizzazione ai centri di raccolta, di spedizione e di trasformazione di patate da consumo e di agrumi;1) piante;
2) materiali di propagazione;
3) tuberi-semi di patate;
4) legname;
5) agrumi con peduncolo e foglie;
g-quater) l'autorizzazione all'attività di importazione da paesi terzi;
g-quinquies) l'autorizzazione alla produzione di legname.
(lettere aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. vv), legge reg. n. 25 del 2011)
3. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
articolo sono stabilite dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazioni dei
requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e
importazione di vegetali e prodotti vegetali). L'autorizzazione
regionale, se connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può
essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di
cui al
d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xx), legge reg. n. 25 del 2011)
4. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. yy), legge reg. n. 25 del 2011)
5. È istituito il registro
regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese
agricole, l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e
silvo-pastorali. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del
registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del d.lgs.
214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. zz), legge reg. n. 25 del 2011)
6. I soggetti iscritti nel
registro regionale fitosanitario devono rispettare le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione regionale di cui al comma 1.
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaa), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 72. (Adempimenti degli iscritti al registro regionale
fitosanitario)
(articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. bbb), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 73. (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)
1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie.
Art. 74. (Sanzioni amministrative)
1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente titolo trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 214/2005 e dalle normative di settore.
2. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r. n. 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 70, comma 1.
Art. 75. (Disposizioni finali)
1. La competente struttura regionale procede d'ufficio al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 71 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni.
2. La Regione definisce con regolamento:
a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 71, comma 1;
b) le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 71;
c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
d) le procedure per l'accertamento delle violazioni;
e) il regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;
f) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'articolo 67, comma 3, lettera n), e i corrispettivi;
g) le condizioni, le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione dell'articolo 70, comma 4, per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
h) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 5.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della convenzione di cui all'articolo 67, comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al medesimo comma laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'ERSAF.
TITOLO VII - Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione
Capo I - Disposizioni generali
Art. 76. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:
a) la sicurezza idraulica del territorio;
b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;
c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attività è svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste nel piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite gli enti di cui al presente titolo, realizza le necessarie azioni e attività di carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli interventi di informazione e di divulgazione relativi all'attività di bonifica e irrigazione.
3. Il presente titolo disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste nel piano di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione della Regione.
Art. 77. (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)
1. Ai fini del presente titolo nei comprensori di bonifica e irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione dell'acqua per l'irrigazione, nonché le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d);
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la
Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ccc), legge reg. n. 25 del 2011)
3. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell'attività programmatoria prevista dal presente titolo spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati.
4. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario.
Capo II - Organizzazione del territorio e soggetti di bonifica e di irrigazione
Art. 78. (Comprensori di bonifica e irrigazione)
1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel B.U.R.L..
4. La pubblicazione nel B.U.R.L. della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.
5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.
6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel B.U.R.L.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.
7-bis. Nel comprensorio in cui
operano l'associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica
Valle del Ticino, l'associazione assume anche le funzioni del consorzio,
previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della
ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell'articolo 79-bis.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd), legge reg. n. 25 del 2011)
7-ter. L'associazione di cui al
comma 7-bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto
dalla presente legge e dall'intesa di cui al comma 6.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd), legge reg. n. 25 del 2011)
7-quater. Nel consiglio di
amministrazione dell'associazione è garantita la rappresentanza dei
territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7-bis, secondo modalità
disciplinate d'intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa
sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell'associazione
nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente
soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd), legge reg. n. 25 del 2011)
7-quinques. Nelle more dell'intesa
per il riordino dei soggetti operanti nell'ambito del comprensorio di
cui al comma 7-bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione
tra l'associazione e il consorzio, per le finalità di cui all'articolo
92, comma 3.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd), legge reg. n. 25 del 2011)
8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.
9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:
a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;
b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;
c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.
10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.
Art. 79. (Consorzi di bonifica)
1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è
istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura
di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 78, comma 7-bis. Il consorzio opera secondo
principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità
locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori
possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di
bonifica.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. eee), legge reg. n.
25 del 2011)
2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'articolo 90.
3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 95. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.
4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento regionale.
5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le funzioni e i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile.
7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.
8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.
Art. 79-bis. (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)
(articolo introdotto dall'art. 13 della
legge reg. n. 7 del 2010)
1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all’articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell’intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Nelle more della
ridelimitazione gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data
del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31
dicembre 2012.
(comma così modificato dall'art. 20 della
legge reg. n. 3 del 2011)
Art. 80. (Funzioni dei consorzi di bonifica)
1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
4. I consorzi provvedono altresì:
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
(lettera così sostituita dall'art. 13 della legge reg. n. 7 del 2010, poi così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera fff), legge reg. n. 25 del 2011)
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.
6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado.
Art. 81. (Statuto dei consorzi di bonifica)
1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi al fine di uniformare le modalità di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.
2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel B.U.R.L. e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.L. possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 82. (Organi)
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento regionale è disciplinato il procedimento elettorale, garantendo:
a) il carattere associativo dei consorzi;
b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione;
c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione;
d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;
d-bis) l’elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;
(lettera introdotta dall'art. 13 della legge reg. n. 7 del 2010)
e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione;
e-bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.
(lettera aggiunta dall'art. 13 della legge reg. n. 7 del 2010)
3. (abrogato dall'art. 13 della legge reg. n. 7 del 2010)
4. La Giunta regionale nomina per ciascun
consorzio di bonifica il
revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, con
compiti di controllo gestionale e finanziario e di legittimità secondo
le modalità stabilite dalle direttive regionali. Il revisore è nominato
per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del
commissario regionale; lo stesso può essere revocato con atto motivato
della Giunta regionale.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera ggg), legge
reg. n. 25 del 2011)
4-bis. Il numero dei membri del consiglio di
amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento
dell’incarico non può essere superiore a tre. A ciascuno di essi è
corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non
superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente,
al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.
(comma aggiunto dall'art. 13 della legge reg.
n. 7 del 2010, poi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hhh), legge
reg. n. 25 del 2011)
4-ter. I componenti del consiglio di amministrazione,
salvo quanto previsto al comma 4-bis, partecipano a titolo gratuito alle
sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e
documentate per l'espletamento dell'ufficio.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera iii), legge
reg. n. 25 del 2011)
Art. 83. (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)
1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.
2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettiva di categoria, per periodi non eccedenti il mandato elettivo del consiglio di amministrazione. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.
3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.
4. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.
5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
Art. 84. (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado)
(articolo abrogato
dall'art. 1, comma 1, lettera jjj), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 85. (Demanio regionale)
1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 77, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio.
2. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.
3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio regionale di proprietà dei consorzi di bonifica o degli enti cui sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono sulle anzidette opere il diritto d'uso.
4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 80, comma 4, lettera c), determinando le modalità di adeguamento delle stesse.
5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. Sui contravventori grava altresì l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del t.u. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).
Art. 86. (Opere di competenza dei privati)
1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile.
2. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1 e quelle di miglioramento fondiario e irriguo ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione.
3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 1 l'esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale che fissa il termine di completamento dei lavori.
4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono a carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere in rapporto ai benefici conseguiti. La Regione può concedere contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.
Capo III - Programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica
Art. 87. (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:
a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;
e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.
3. La Giunta regionale predispone la
proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per
estratto nel B.U.R.L. e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la
sottopone al parere dei consorzi di bonifica e degli altri enti pubblici
interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera kkk), legge reg. n. 25 del 2011)
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.
5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'articolo 77.
6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di
bonifica a eseguire
interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono
necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili,
per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per
evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.
L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e
a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera lll), legge reg. n. 25 del 2011)
7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.
Art. 88. (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)
1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di:
a) eventi imprevedibili o calamitosi;
b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti;
c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorità di bacino e degli enti locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.3. Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.
Art. 89. (Progetto fontanili)
1. Ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio nonché fattore indispensabile per il risparmio idrico, la Giunta regionale predispone un apposito progetto fontanili finalizzato alla loro conservazione e valorizzazione.
Art. 90. (Contributi consortili)
1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classificazione degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dalla Giunta regionale.
2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.
6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non sono riscossi.
7. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.
8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.
9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione.
Art. 91. (Piano di riordino irriguo)
1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla
conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera mmm), legge reg. n. 25 del 2011)
2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.
5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.
6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.
Capo IV - Vigilanza e controllo
Art. 92. (Attività di direzione e vigilanza della Regione)
1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità
ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare
l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e
criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi
di bonifica nelle forme e
nei modi di cui al presente articolo.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera nnn), legge reg. n. 25 del 2011)
2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.
3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.
4. La Giunta regionale può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.
5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro un anno dal provvedimento di scioglimento.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede alla sostituzione del commissario regionale o alla proroga del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia stata ricostituita; la proroga può essere disposta una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il commissario regionale non proceda alle elezioni e alla costituzione della nuova amministrazione consortile nel termine di cui al comma 5 il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.
8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali sono pubblicate all'albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:
a) bilanci di previsione e loro variazioni;
b) conti consuntivi;
c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.
10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
11. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può affidare la gestione operativa del SIBITeR all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.
Art. 93. (Ricorsi avverso gli atti consortili)
(abrogato dall'art. 13 della legge reg. n.
7 del 2010)
Art. 94. (Consulta regionale della bonifica e irrigazione)
1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione per l'attuazione del presente titolo e per l'attività di bonifica e irrigazione.
2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (URBIM) per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per la bonifica e l'irrigazione o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.
Art. 95. (Finanziamenti regionali)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e
comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui
all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione
concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera ooo), legge reg. n. 25 del 2011)
2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella misura del 90 per cento per:
a) opere di pronto intervento;
b) opere di esclusivo carattere ambientale.
3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale.
4. La Giunta regionale delibera altresì il concorso finanziario:
a) fino al massimo del 80 per cento della spesa ammissibile per la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;
b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario di cui all'articolo 77, comma 4;
2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'articolo 91 e dei piani comprensoriali di cui all'articolo 88;
3) l'esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui all'articolo 86, comma 4;
4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'articolo 92, comma 3.
5. La Giunta regionale contribuisce alle spese degli enti di
cui all'articoli 79 e loro associazioni per la realizzazione delle
azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo relative
alla bonifica e irrigazione; la Giunta regionale può altresì concorrere
a spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e
di applicazione operativa alla classificazione del territorio non
montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera ppp), legge reg. n. 25 del 2011)
TITOLO VIII - Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)
Capo I - Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Art. 96. (Finalità)
1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;
b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.
Art. 97. (Modalità di autorizzazione alla raccolta)
(articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
1. I comuni lombardi possono subordinare la raccolta dei funghi sul proprio territorio al possesso di un apposito tesserino regionale avente validità quinquennale su tutto il territorio lombardo.
2. I comuni, le comunità montane e le province sono delegati al rilascio del tesserino regionale per la raccolta funghi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2014, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il consiglio delle autonomie locali; la Giunta regionale cura altresì la tenuta di un apposito elenco informatico dei tesserini rilasciati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all'atto della pubblicazione della delibera regionale di cui al comma 2 avente ad oggetto le modalità per il rilascio del tesserino regionale.
Art. 98. (Modalità di raccolta)
1. Su tutto il territorio regionale:
a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
d) sono vietati:1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;
3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;e) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
Art. 99. (Limitazioni nelle aree protette)
1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.
5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:
a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;
c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.
Art. 100. (Limitazioni particolari)
1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.
Art. 101. (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)
1. La Regione rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento degli ispettorati micologici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. n. 15/2002.
2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.
Art. 102. (Ispettorati micologici)
1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.
Art. 103. (Informazione)
1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.
Art. 104. (Disponibilità finanziaria)
1. I proventi derivanti dall'eventuale rilascio dei permessi o tesserini di cui all'articolo 97, comma 1, sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 1, sono introitati dai comuni sul cui territorio sono accertate le infrazioni.
Art. 105. (Vendita dei funghi epigei freschi)
1. Per la vendita dei funghi epigei freschi è necessario l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti.
2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art. 106. (Certificazioni sanitarie)
1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità:
a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;
b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;
c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
d) i funghi devono essere corredati della certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.
Art. 107. (Specie ammesse)
1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:
a) Russula cyanoxantha;
b) Russula virescens;
c) Lactarius salmonicolor;
d) Lactarius deterrimus;
e) Lactarius sanguifluus;
f) Lactarius semisanguifluus.
2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.
Art. 108. (Funghi secchi - specie consentite)
1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 376/1995.
Art. 109. (Funghi secchi e conservati)
1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 376/1995 e comunque con modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.
2. I funghi conservati di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 376/1995 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.
Art. 110. (Sanzioni)
1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettera b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino.
4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
a) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;
b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
c) vendita di funghi non riconoscibili.
Art. 111. (Provvedimenti di attuazione)
1. Il dirigente competente, sentiti gli enti locali, determina:
a) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993;
b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ai soggetti di cui alla lettera a);
c) le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere d) ed e) nell'ambito dei territori classificati montani;
d) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;
e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.
Art. 112. (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. n. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.
2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati
Art. 113. (Finalità)
1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
Art. 114. (Misure generali di tutela)
(articolo così sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera qqq), legge reg. n. 25 del 2011)
1. Ai fini del presente capo:
a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;
b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;
d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1
Art. 115. (Competenze)
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite:
a) alle province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121;
b) alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;
c) alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale.
Art. 116. (Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)
1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 752/1985.
2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.
3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.
4. Sono vietate:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.
Art. 117. (Calendari di raccolta)
1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.
2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
3. Le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. I calendari sono pubblicati sul B.U.R.L. ed esposti negli albi pretori dei comuni.
Art. 118. (Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene)
1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.
2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:
a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985;
b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;
c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;
d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.
3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:
a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;
b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.
4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
Art. 119. (Collegio di esperti)
1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.
2. Il collegio è composto da:
a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;
b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;
e) un funzionario designato dal dirigente competente.
3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.
4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.
5. Per la partecipazione alle sedute
del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o
rimborso spese.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera rrr), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 120. (Tesserino)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 752/1985.
2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalle province a seguito del superamento dell'esame di idoneità.
3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.
4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.
5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 752/1985, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.
Art. 121. (Commissioni d'esame e corsi di preparazione)
1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso le province nel cui territorio risiedono i candidati; i non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso ognuna delle province.
2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.
3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.
4. Le commissioni d'esame sono composte da:
a) il presidente della provincia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera sss), legge reg. n. 25 del 2011)
c) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera ttt), legge reg. n. 25 del 2011)
4-bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta
a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera uuu), legge reg. n. 25 del 2011)
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.
6. Le province stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale.
7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia, a titolo di rimborso spese.
8. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.
9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.
Art. 122. (Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)
1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. n. 86/1983.
2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'articolo 14 della l.r. n. 86/1983.
3. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 11, primo comma, lettera c), della l.r. n. 86/1983, la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.
4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.
Art. 123. (Aree di particolare tutela)
1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:
a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;
b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.
3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.
Art. 124. (Raccolta riservata dei tartufi)
1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso.
2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.
4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.
5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.
6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni.
7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r n. 15/2002. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:
a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi;
c) potatura delle piante simbionti;
d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;
e) drenaggio e governo delle acque superficiali;
f) irrigazioni di soccorso;
g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.
9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.
10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.
11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.
12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terraRaccolta di tartufi riservata .
13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.
14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.
15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).
Art. 125. (Commercializzazione dei tartufi)
1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 14 della legge 752/1985.
Art. 126. (Interventi di recupero e miglioramento ambientale)
1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.
Art. 127. (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:
a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;
b) alle province per il restante territorio della Regione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.
4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 128. (Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)
1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.
3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r. n. 90/1983.
Art. 129. (Sanzioni)
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103, 29 a euro 516,46.
3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.
4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.
Art. 130. (Procedure di spesa)
1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.
Titolo VIII-ter - Disposizioni relative al controllo del potenziale produttivo viticolo
Art. 130-septies. (Controllo del
potenziale produttivo viticolo)
(articolo introdotto dall'art. 1 della
legge reg. n. 4 del 2011)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), può adottare provvedimenti volti a conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine.
2.I provvedimenti di cui al comma 1:
a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria, sentite le province, le camere di commercio e le principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
b) escludono temporaneamente la possibilità d’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca o di modifica previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).
3. I vigneti non iscritti nello schedario viticolo sono considerati idonei soltanto alla produzione di vini senza denominazione di origine.
4. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine:
a) il rinnovo tramite estirpo e successivo reimpianto dei vigneti iscritti nello schedario viticolo alla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1;
b) i diritti acquisiti dai produttori alla stessa data.
5. Compete alle province dare applicazione ai provvedimenti di cui al comma 1 ed esercitare il controllo sull’osservanza della disposizione di cui al comma 3.
TITOLO IX - Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione
Capo I - Disposizioni generali e organizzative
Art. 131. (Principi e finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale.
2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.
3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).
Art. 132. (Funzioni amministrative)
1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dal presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale sono esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione .
4. Le province possono adottare regolamenti relativi alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.
5. In caso di accertate inadempienze della province nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
Art. 133. (Diritti esclusivi di pesca)
1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 135, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
6. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.
7. La provincia può stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 138 le province utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.
Art. 134. (Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca)
1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura.
2. Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale, può affidare la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta.
3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
6. Le province, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
Art. 135. (Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)
1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera vvv), legge reg. n. 25 del 2011)
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;
b) da quattro assessori provinciali designati dall'unione province lombarde (UPL);
c) dal dirigente regionale competente;
d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;
f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) da un rappresentante degli acquacoltori designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore
competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la
durata della legislatura in cui viene costituita.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera www), legge reg. n. 25 del 2011)
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.
9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.
10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.
Art. 136. (Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)
1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:
a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale annuale;
c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;
d) perseguano i seguenti scopi:1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;
6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.
Capo II - Programmazione e gestione dell'ittiofauna
Art. 137. (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)
1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A.
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B.
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.
7. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio.
8. Le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; in mancanza di accordi, la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
9. La classificazione delle acque di cui ai commi 7 e 8 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.
10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti e sentite le province interessate.
Art. 138. (Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento
tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e
carta provinciale delle vocazioni ittiche)
(articolo così
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), legge reg. n. 25 del
2011)
a) documento tecnico regionale per la gestione ittica contenente le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna;2. Gli indirizzi e le prescrizioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:
b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle analoghe carte ittiche provinciali e delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, contenente la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone, e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi;
c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente.
a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;3. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato e aggiornato almeno ogni dieci anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e dei programmi di misure previsti dalle norme in materia di tutela delle acque.
b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;
c) l'indicazione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.
4. Ferme restando previsioni e periodicità di aggiornamento del documento, la Regione, sentite le province, può emanare ulteriori criteri ed indirizzi tecnici in ordine a:
a) protocolli di rilevamento delle comunità ittiche da adottare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle carte ittiche provinciali, in funzione della confrontabilità e della rappresentabilità dei relativi dati alla scala regionale;5. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica e sulla base delle rispettive carte ittiche predispongono il piano ittico provinciale.
b) modalità di conferimento in forma digitale degli elaborati relativi alle carte e ai piani ittici provinciali, in funzione della necessità della loro congruenza con il Sistema informativo territoriale (SIT) regionale e per consentirne analisi, elaborazione e valutazione.
6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente:
a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;
c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
e) l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
f) l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
h) le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;
i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
k) l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
l) l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";
m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.
7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al comma 6, lettera h), la provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c).
8. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.
Art. 139. (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)
1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 138, comma 6, lettera e), sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 138, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.
4. Le province, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'articolo 138, comma 6.
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.
6. La provincia, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.
7. La provincia, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.
Art. 140. (Ripopolamenti ittici)
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 149, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.
5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:
a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;
b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).
Art. 141. (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)
1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.
5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.
8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.
9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.
Capo III - Contributi regionali e licenze
Art. 142. (Aiuti alla pesca professionale)
1. La Regione e le province possono
attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai
pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie
di intervento:
(alinea così sostituito dall'art.
1, comma 1, lettera yyy), legge reg. n. 25 del 2011)
a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;
c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;
d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;
f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera zzz), legge reg. n. 25 del 2011)
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 143. (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)
1. La Regione e le province,
previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono
concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti
qualificate.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera aaaa), legge reg. n. 25 del 2011)
2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:
a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;
d-bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera bbbb), legge reg. n. 25 del 2011)
Art. 144. (Licenze)
1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.
1-bis. Il rilascio di nuove licenze di pesca
professionale è subordinato alla partecipazione a specifici corsi
abilitanti svolti dalle province, secondo apposito programma regionale
ed al superamento di un esame di idoneità.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera cccc), legge reg. n. 25 del 2011)
2. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158), per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.
3. Ai fini della classificazione del tipo di licenza si tiene conto del regolamento previsto dall'articolo 149, comma 2.
Capo IV - Pesca-turismo
Art. 145. (Attività di pesca-turismo)
1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.
3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.
Capo V - Divieti e sanzioni
Art. 146. (Divieti)
1. È vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
l) usare il sangue solido come esca;
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
s) manovrare paratie a scopo di pesca;
t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.
Art. 147. (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chi esercita la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2;
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;
g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;
l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.
4. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
6. All'accertamento delle infrazioni e alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
7. I relativi proventi sono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti
utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente
sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del
pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all'articolo 146,
comma 1, lettere a), b) e c).
(comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 38 del 2015)
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.
Art. 148. (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 149. (Disposizioni finali)
1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A e C;
c) le acque pubbliche in disponibilità private;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
f) i tipi di licenze, le procedure e i requisiti per il rilascio delle stesse.
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua.
4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.
TITOLO X - Disciplina regionale dell'agriturismo
Art. 150. (Finalità)
1. Il presente titolo, nel rispetto della programmazione regionale e comunitaria, disciplina l'attività dell'agriturismo allo scopo di sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a:
a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale;
b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dell'occupazione;
c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e culturali della Regione;
d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualità e biologiche e le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale;
f) favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.
Art. 151. (Definizione di attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale ovvero ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma
di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro,
attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e
di allevamento di animali.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermi restando il rispetto e l'applicazione delle disposizioni legislative relative a questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
3. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dal presente titolo:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i quindici ospiti al giorno.
5. Sono assimilate alle attività agrituristiche e ad esse sono applicabili le norme del presente titolo quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti se costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.
Art. 152. (Connessione con l'attività agricola)
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia nel cui territorio si svolge l'attività agrituristica, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 164. Nel caso di più province interessate il rilascio della connessione compete alla provincia nella quale si svolge l'attività agricola principale.
Art. 153. (Elenco degli operatori agrituristici)
1. Presso ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.
2. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 della legge 96/2006.
3. Il certificato di abilitazione è rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione.
4. La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori agrituristici utilizzando le apposite banche dati regionali e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti.
5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 154.
6. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.
Art. 154. (Segnalazione
certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così modificato
dall'art. 1, comma 1, lettere da dddd) a iiii), legge reg. n. 25 del
2011)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica.
2. La SCIA contiene la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, dell'attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.
3. Alla SCIAsono allegati:
a) il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola che deve rimanere prevalente;
b) il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
c) l'avvio della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato);
d) l'autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
4. La SCIA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. Nel caso si riscontrino lievi carenze e irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività. Nel caso di gravi carenze e irregolarità il comune dispone l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
5. In n caso di modifiche e
trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali,
dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della
titolarità, delle attività agrituristiche svolte, il titolare
dell'agriturismo richiede alla provincia l'emissione di nuova
certificazione di connessione e presenta SCIA al comune.
(comma così sostituito
dall'art. 11, comma 1, lettera c), legge reg. n. 14 del
2014)
6. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi in caso di necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al comune.
7. Entro l'1 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano semplice comunicazione al comune i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio della attività.
8. Il comune comunica il ricevimento della DAA alla provincia, alla Giunta regionale e alla ASL competente per territorio.
Art. 155. (Locali da utilizzare nell'attività agrituristica)
1. Possono essere utilizzati per attività
agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte
dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che
fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue
immediate vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono
inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale,
purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di
connessione fisica o funzionale dell'intera azienda e a
condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non
comprometta l'esercizio dell'attività agricola..
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonché dei fabbricati distaccati può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.
3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d'uso.
4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'articolo 152.
5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche proprie dell'attività agrituristica da definire con il regolamento di cui all'articolo 164.
Art. 156. (Requisiti igienico-sanitari)
1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attività di ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.
3. La produzione, la
preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 852/2004 e alla normativa vigente in materia. Fermo
restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione
e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in
azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento
di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere
utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo
locale polifunzionale.
(comma sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera jjjj), legge reg. n. 25 del 2011)
4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
Art. 157. (Requisiti della somministrazione di pasti e bevande)
1. Nella somministrazione di pasti e bevande l'azienda agrituristica garantisce l'apporto di prodotti propri secondo le seguenti proporzioni minime:
a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell'azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;
b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall'insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale. Sono assimilati ai prodotti di origine locale, non propri, i capi di fauna selvatica oggetto di attività di controllo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). Tali capi sono utilizzati nel rispetto della disciplina sull'igiene degli alimenti.
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
2. L'imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si
considerano come zone di produzione quelle definite dall'ambito
provinciale e dalle province contigue, anche se oltre i
confini della Regione.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
4. Se per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente non è possibile rispettare i limiti di cui al comma 1 deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività di cui all'articolo 151, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 151, comma 3, lettere a) e b), solo in quanto realizzino la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 158. (Uso della denominazione agriturismo)
1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi sono riservati esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 153. Fino a nuova determinazione della Giunta regionale conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.
3. All’ingresso principale della
struttura agrituristica o comunque in una posizione ben visibile
dall’esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il
marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi
offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l’esercizio
dell’attività possono essere posti sulle vie di accesso dell’azienda
agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.
(comma così sostituito
dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 19 del 2014)
4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale, con modalità che valorizzino le peculiarità dell'offerta agrituristica della Lombardia.
Art. 159. (Programmazione e sviluppo dell'agriturismo)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite le province, approva un programma di durata triennale finalizzato alla promozione della domanda e dell'offerta agrituristica lombarda sui mercati nazionali ed internazionali.
2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative agrituristiche da proporre nei seguenti settori:
a) turismo rurale;
b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
c) strade dei prodotti tipici;
d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
e) storia, cultura e tradizioni locali.
3. La Regione sostiene lo sviluppo dell'agriturismo anche attraverso attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, nonché di formazione professionale dei tecnici utilizzati per l'assistenza diretta alle azioni e degli addetti all'attività agrituristica.
4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti locali, l'ERSAF, l'Unioncamere e le aggregazioni d'impresa così come previste dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
Art. 160. (Finanziamenti regionali)
1. Per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 150 e per l'attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli immobili e per l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.
2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni agrituristiche, promuove le seguenti azioni:
a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell'attività agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca, marketing, sperimentazione e formazione professionale;
c) programmi di monitoraggio dell'attività agrituristica, anche attraverso la partecipazione all'osservatorio regionale dell'agriturismo, finalizzati alla conoscenza della consistenza e dello stato dell'agriturismo, nonché all'implementazione di siti internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;
d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche per la qualità e la classificazione degli agriturismi.
Art. 161. (Osservatorio regionale dell'agriturismo)
1. È istituito presso la competente direzione generale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l'osservatorio regionale dell'agriturismo con i seguenti compiti:
a) esame della consistenza della domanda e dell'offerta agrituristica, anche a supporto della fase informativa e della promozione italiana ed estera;
b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo ed investimento relativi all'agriturismo, con l'indicazione di coefficienti di impatto sul reddito e sull'occupazione;
c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al miglioramento dell'offerta agrituristica lombarda;
d) partecipazione all'osservatorio nazionale dell'agriturismo.
2. All'osservatorio partecipano le
rappresentanze delle province, delle comunità montane, dell'associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle CCIAA, delle aggregazioni
d'imprese più rappresentative del settore agrituristico, anche come
previsto dalla l.r. 1/2007, nonché delle competenti strutture
della Giunta regionale, nonché degli altri enti e autorità competenti in
materia di controllo sulle aziende agrituristiche.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg.
n. 19 del 2014)
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale sull'attività svolta dall'osservatorio regionale.
Art. 162. (Controlli)
1. La provincia verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell'utilizzo prevalente dei prodotti propri.
2. L'esito dei controlli effettuati dalla provincia è comunicato al comune ove ha sede l'agriturismo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, nonché all'osservatorio regionale dell'agriturismo.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza e controllo esercitata.
Art. 163. (Sanzioni amministrative)
1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 154; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Incorre nella sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore
agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio
dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di gravità o
di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione
pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per un
periodo compreso tra sei mesi e un anno.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera llll), legge reg. n. 25 del 2011)
3-bis) In caso di particolare gravità o reiterazione
di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su
segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall'elenco degli
operatori agrituristici di cui all'articolo 153, per un periodo compreso
tra uno e cinque anni.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera mmmm), legge reg. n. 25 del 2011)
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla l.r. 90/1983.
Art. 164. (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina:
a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro e tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo conto dell'offerta enogastronomia, della promozione dei prodotti agroalimentari regionali e di quanto disposto dall'articolo 157;
c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l'ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici e della tipologia di agriturismo familiare;
d) le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
e) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici e per la tenuta dell'elenco;
f) le modalità e l'organizzazione di corsi di formazione e di preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
g) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche anche a carattere familiare e dell'indirizzo specializzato aziendale, in relazione all'attività esercitata, nonché i criteri con cui possono essere esercitate le diverse attività agrituristiche e gli obblighi cui l'operatore agrituristico deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale e statale, con l'utilizzo di locali connessi all'attività principale che deve rimanere prevalente;
i) i criteri per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
j) le modalità dei controlli sulle attività e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;
k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione al presente titolo.
TITOLO XI - Disposizioni sugli usi civici
Capo I. Disposizioni organizzative
Art. 165. (Articolazione delle competenze)
1. La Regione e le province esercitano le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con d.P.R. n. 616/1977.
2. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici.
3. Sono conferite alle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 167 del presente capo e dal capo II, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi già iniziati alla data del 13 novembre 2004, ma non ancora conclusi, che restano di competenza della Regione.
4. Le funzioni di competenza della Regione relative ai procedimenti amministrativi in corso sono adottate con provvedimento dirigenziale.
Art. 166. (Oneri)
1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 1766/1927 e dal rd 332/1928, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai comuni che attuano un programma di ricerche storico-documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche funzionali agli obiettivi di cui al presente capo.
3. Le domande dei comuni rivolte ad ottenere i contributi devono pervenire alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La Giunta regionale approva il piano di riparto fra i comuni richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della collaborazione prestata.
Art. 167. (Alienazioni e mutamenti di destinazione)
1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico di cui all'articolo 12 della legge 1766/1927 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione sono autorizzati a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.
3. Per gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti in corso la Regione può avvalersi degli uffici di province o di comunità montane, previe intese con le amministrazioni interessate; la Regione può altresì conferire incarichi professionali a esperti di comprovata competenza in materie agrarie, forestali, catastali e storico-giuridiche.
Capo II - Disposizioni procedurali
Art. 168. (Liquidazioni a canone enfiteutico)
1. Se il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni prevede per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore a 25,82 euro, può essere stabilito il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.
2. Se il canone è superiore a 25,82 euro e inferiore a 51,65 euro, il pagamento può essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il pagamento del canone imposto in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927.
Art. 169. (Domanda di liquidazione)
1. Su domanda degli interessati, è ammessa la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune o, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
2. La domanda contiene l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.
3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla medesima si è espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.
Art. 170. (Promiscuità)
1. Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione è esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 168, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità d'esercizio del diritto.
2. Parimenti, di norma, non si dà luogo a divisione nelle ipotesi di promiscuità se la divisione interrompe la continuità dei terreni o pregiudica la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.
3. Se è conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale in caso di successiva alienazione dei terreni, sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 167, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione e associazione.
Art. 171. (Regolarizzazione)
1. In alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del r.d. n. 332/1928 può essere autorizzata la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 167, comma 2.
2. In caso di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico di comuni, frazioni o associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del consiglio comunale o della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata, con l'autorizzazione della Regione o della provincia.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è chiesto il parere del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dal parere.
Art. 172. (Prescrizioni di strumenti urbanistici)
1. Se lo strumento urbanistico comunale generale prevede per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge 1766/1927 non si fa luogo a ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti.
Art. 173. (Terreni utilizzabili per la coltura agraria)
1. Non si procede alla ripartizione di cui all'articolo 13 della legge n. 1766/1927 dei terreni indicati all'articolo 11, primo comma, lettera b), della stessa legge.
2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune può liberamente disporre e parimenti possono disporne, sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.
3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali e le altre somme di denaro di cui all'articolo 24 della legge 1766/1927 possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso articolo.
Art. 174. (Conciliazione)
1. Per la sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, è promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dalla struttura competente.
2. In caso di procedimento pendente avanti al commissario, la struttura competente tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.
Art. 175. (Chiusura delle operazioni)
1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla archiviazione della relativa pratica.
2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, è pubblicato sull'albo pretorio del comune e diviene definitivo se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta giorni; copia dei reclami o opposizioni indirizzati al commissario per gli usi civici è inviata alla Regione, alla provincia e al comune interessato.
3. La riapertura delle operazioni di cui al comma 1 è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della Regione o della provincia o su richiesta del commissario.
4. Tutti gli atti d'archivio in materia di usi civici sono a disposizione del commissario.
TITOLO XII - Disposizioni finali
Art. 176. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
1. la legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici);
2. la legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici);
3. la legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752);
4. la legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
5. la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura);
6. la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura);
7. la legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia);
8. la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF);
9. la legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione);
10. la legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
11. la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale;
12. la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).
2. Sono o restano abrogate altresì le seguenti disposizioni:
a) il riferimento normativo alla legge regionale 24/1989 di cui all'allegato D della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni");
b) il comma 10 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
c) i commi 8, 10 e 11 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978);
d) il comma 3 dell'articolo 7, il comma 1 dell'articolo 10 e i commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
e) i riferimenti normativi alle leggi regionali 24/1989 e 24/1997 di cui all'allegato C della legge regionale 15/2002;
f) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003";
g) l'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);
h) l'articolo 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
i) i commi 7 e 19 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)
j) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);
k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);
l) il comma 4 dell'articolo 2 e l'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007);
m) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
n) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 e l'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008';
o) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
4. Restano salve le modifiche introdotte nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 27/2004.
Art. 177. (Disposizioni che restano in vigore)
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia);
b) la legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani);
c) la legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);
d) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio');
e) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
f) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 28 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche);
g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
h) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).
Art. 178. (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)
1. Tutti i regimi di aiuto e tutti gli aiuti individuati dal presente testo unico sono soggetti a procedure di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea.
2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati dal presente testo unico già autorizzati o esentati dalla Commissione europea in base agli orientamenti comunitari e ai regolamenti di esenzione e conformi alla normativa comunitaria vigente sono applicati secondo le norme definite dalla Commissione europea.
Art. 179. (Disposizioni in
ordine ai ricorsi gerarchici)
(articolo abrogato dall'art.
63 della legge reg. n. 7 del 2012)
Art. 180. (Norma finanziaria )
1. Alle spese di parte corrente previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 3.7.1.2.34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e successivi.
2. Alle spese in conto capitale previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 3.7.1.3.35 'Sistemi agricoli e filiere agroalimentari' e all'U.P.B. 3.7.3.3.93 'Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali' del bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e successivi.
Allegati
ALLEGATO A (art.
2, comma 6)
Definizioni
1. Azienda agricola beneficiaria
Possono accedere ai contributi previsti dal titolo II le aziende
agricole titolari di partita IVA.
2. Attività agricole
Si definiscono attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura,
alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura;
b) l’allevamento di animali;
c) le attività dirette alla lavorazione, trasformazione,
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte
direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti
ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.
3. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività
disciplinate dall'articolo
2135 del codice civile o dalla normativa nazionale speciale in
materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività
agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.
4. Imprenditore agricolo professionale
Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia
all'articolo 1, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38).
5. Giovane imprenditore agricolo
Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il
contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.
6. Operatore di agricoltura biologica
Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o
giuridica che produce, prepara o acquista i prodotti di cui all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.
(definizione così sostituita dall'art. 1, comma
1, lettera oooo), legge reg. n. 25 del 2011)
7. Attività agrituristica
Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e
ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori
agricoli, singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso
l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione
con le attività agricole tradizionali che devono mantenere carattere
principale secondo i criteri di cui al numero 2.
8. Turismo rurale
Costituiscono turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente
rurale finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e
culturali del territorio rurale.
9. Organizzazioni di produttori agricoli
Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi
costituiti nelle forme previste dall’articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della l. 7 marzo 2003, n. 137), al
fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad
adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.
10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata
Per assistenza tecnica e consulenza all'impresa agricola si intendono le
attività di supporto e di orientamento delle scelte imprenditoriali
riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda
singola ed associata attuate attraverso:
a) la consulenza sulla gestione aziendale;
b) la consulenza sullo sviluppo e sulla valorizzazione della
multifunzionalità;
c) la consulenza tecnico-produttiva;
d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualità;
e) la consulenza per l’adeguamento alle norme in materia di
condizionalità e di sicurezza sul lavoro.
11. Servizi sostitutivi in agricoltura
Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:
a) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner
o un suo collaboratore assente per motivi quali malattie, infortunio,
maternità;
b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo
collaboratore assente per formazione professionale;
c) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner
o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o di uno o
più periodi di ferie annuali.
ALLEGATO B (art.
61, comma 8)
Sanzioni per il danneggiamento di piante
Gruppo botanico | Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza) | |||
Piccole | Medie | Grandi | Eccezionali | |
20-25-30-35-40 | 45-50-55-60-65 | 70-75-80-85-90-95 | 100 e oltre | |
gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata | € 184,75 | € 395,89 | € 659,81 | € 1055,70 |
altre Pinacee, Cupressacee | € 131,96 | € 290,32 | € 475,06 | € 738,99 |
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus | € 211,14 | € 422,28 | € 712,60 | € 1.161,27 |
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone | € 131,96 | € 343,10 | € 607,03 | € 1029,31 |
Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e) | € 12,14 | € 24,28 | € 36,42 | € 48,56 |