Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)
abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004
articoli da 1 a 148 (omissis)
Art. 149. Piani territoriali paesistici
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell’articolo 164 il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.
Art. 150. Coordinamento della disciplina urbanistica
1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.
Art. 151. Alterazione dello stato dei luoghi
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla regione.
Art. 152. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell’articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Art. 153. Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall’articolo 143 la regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all’articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all’articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Art. 154. Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 153, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Art. 155. Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della regione.
Art. 156. Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente in materia di cave e torbiere.
Art. 157. Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell’articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158. Colore delle facciate dei fabbricati
1. L’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la regione provvede all’esecuzione d’ufficio.
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dalle regioni e dal Ministero.
Art. 160. Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente
1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
Art. 162. Disposizione transitoria
1. Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non è concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Art. 163. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 164. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal presente Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma é determinata previa perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d’ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 165. Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità
1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall’autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27,
28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma,
e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
- d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente
allarticolo 82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo 1;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo
1-ter e dell’articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17, comma 24;
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi
3, 5 e 5-ter;
- d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella
legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo
12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente
agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all’entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo testo unico, rispettivamente, “Ministro" e "Ministero”.
Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia;
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in euro):
(lettera modificata dall'articolo 35 della legge
n. 39 del 2002)
1) qualunque ne sia il valore
2) 13.9791. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
3) 27.9595. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
4) 46.5984. Acquerelli, guazzi e pastelli
5) 139.7947. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".3. Quadri
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.