Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
art. 1
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
art.
1-bis
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
art. 1-quater
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
art. 1-sexies
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)
art. 2
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999)