Decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214
Regolamento recante semplificazione delle
procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi
fissi di capacitā complessiva non superiore a 5 metri cubi
(G.U. n. 138 del 16
giugno 2006)
(abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del
d.P.R. n. 151 del 2011)
Art. 1. Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacitā complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacitā complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attivitā soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformitā di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), č firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo č determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attivitā di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivitā di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3. Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivitā e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivitā.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne dā immediata comunicazione all'interessato ed alle autoritā competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 4. Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformitā presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5. Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessita' di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.