Decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti
(G.U. n. 30 del 06
febbraio 2012 )
2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;
c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
Art. 3. Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013
1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Art. 4. Definanziamento per mancato avvio dell'opera
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza con il Ministro delegato per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento automatico si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente. 3. Con modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5. Definizione set informativo
1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.
Art. 6. Modalità e regole di trasmissione dei dati
1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.
2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.
3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7. Titolari di banche dati già esistenti
1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate."
Art. 8. Disponibilità dei dati
1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Art. 9. Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato
1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalità individuate nel presente decreto, nonché da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 10. Fondo progetti e Fondo opere
1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.
2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.
3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.
4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.
Art. 11. Funzionamento dei sistemi
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.