Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge
7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche
(G.U.
8 giugno
2016, n.
132)
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.».
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art.
2-bis. Ambito
soggettivo di applicazione
1. Ai fini del presente
decreto, per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le
amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
autorità
portuali, nonché le autorità amministrative
indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto
compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal
decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate
come definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione
dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di
diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui
attività sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi
finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in
cui la totalità dei titolari o dei componenti
dell'organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da
pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile,
limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico
interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, alle
società in partecipazione pubblica come definite dal
decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti
di diritto privato, anche privi di personalità
giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che
esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e
servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.».
Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del
2013 è
inserito il seguente:
«Art. 4-bis. Trasparenza
nell'utilizzo delle
risorse pubbliche
1. L'Agenzia per l'Italia
digitale, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine
di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi
all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet
denominato "Soldi
pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti
delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione
in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni
che l'hanno
effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile
della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri
pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di
spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica
quanto previsto
dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è
sostituito dal seguente:
«Art. 5. Accesso civico a dati
edocumenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa
vigente in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto,
nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è
sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i
dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede
motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica
secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e
successive modificazioni, ed è presentata
alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i
documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella
sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e
della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati,
informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la
riproduzione su
supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di
accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis,
comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o
per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma
di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare
una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il
termine di cui
al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al
richiedente e agli
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente
al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione
dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In
caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di
comprovata
indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione
al
controinteressato e provvede a trasmettere al
richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla
ricezione
della stessa comunicazione da parte del
controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della
corruzione e della
trasparenza può chiedere agli uffici della relativa
amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il
richiedente può
presentare richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui
all'articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di
venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli
interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto
responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine
per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile è sospeso,
fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un
periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta
di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della
corruzione e
della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso
al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle
regioni o
degli enti locali, il richiedente può altresì
presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è
attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresì
notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se
il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,
ne informa
il richiedente e lo comunica all'amministrazione
competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro
trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del
Codice del
processo amministrativo decorre dalla data di
ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza
al difensore
civico. Se l'accesso è stato negato o differito a
tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine
di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione
al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore è sospeso,
fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un
periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
il
controinteressato può presentare richiesta di riesame
ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai
sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della
prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di
effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dal Capo
II, nonché le diverse forme di accesso degli
interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art.
5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico
1. L'accesso
civico di
cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno
degli
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica
dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì
rifiutato
se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con
la
disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona
fisica o
giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il
diritto
d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso
nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi
in cui
l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di
specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi
quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento
richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre
parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il
periodo nel quale la protezione è giustificata in
relazione alla
natura del dato. L'accesso civico non può essere negato
ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia
sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità
nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida
recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati
elementari
raccolti per finalità statistiche
1. Gli enti e
uffici del
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono
consentire
l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi
di ogni
riferimento che permetta l'identificazione diretta delle
unità
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti
statistici di cui i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o
private o loro
strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che
risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera
a), a seguito
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma
3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli
obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di
violazione degli
impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare
la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa
sia ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3,
lettera b), dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il
progetto deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il
quale tale scopo
non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati
elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,
i metodi di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla
proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza
sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai
dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre
i termini di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi e
diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,
comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei
tipi di
dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro
illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori
sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo
al fine di non
permettere l'identificazione dell'unità statistica. In
caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini
della ricerca
e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi
a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali
metodi, purché
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di
laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui
afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori
organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che
il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal
responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il
collegamento con le unità statistiche, nel rispetto
delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al
perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento
statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di
ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al
progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto
statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee
guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente
articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al
comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali
perseguiti,
all'attività svolta e all'organizzazione interna in
relazione
all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate
per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca
avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di
disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai
metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei
laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei
laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali,
all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per
la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni
assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun
soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca
riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati
relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7. Inserimento dell'articolo 7-bis
1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art.
7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati
1. Gli obblighi di
pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la
possibilità di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonché
il loro trattamento secondo modalità che ne consentono
la
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori
di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel
rispetto dei
principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in
attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi
di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta
collaborazione, nonché a
dirigenti titolari degli organi amministrativi è
finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra
una finalità
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della
disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la
pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e
documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente
decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o
regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis,
procedendo alla
indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento
prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la
relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione
di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei
casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle
infermità e
degli impedimenti personali o familiari che causino
l'astensione dal
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le
notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle
informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione
delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i
dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di
tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente
qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in
materia
statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei
dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
agosto 1990,
n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del
mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico
del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione
massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.»;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art.
9-bis. Pubblicazione delle banche dati
1. Le pubbliche
amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B
pubblicano i dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti
agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel
medesimo, con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con
le modalità
di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati
effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i
soggetti di
cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B,
mediante la
comunicazione dei dati, delle informazioni o dei
documenti dagli
stessi detenuti all'amministrazione titolare della
corrispondente
banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente", del
collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati
contenente i relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la
possibilità per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio
sito i
predetti dati purché identici a quelli comunicati alla
banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione,
nelle banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del
comma 2 ed
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso
civico di cui
all'articolo 5 è presentata al responsabile della
prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione
titolare della
banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte
delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai
soggetti di cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 è
presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla
comunicazione.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 è abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d) è soppressa.
Art. 11. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;
b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1:1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art.
15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi
conferiti nelle
società controllate
1. Fermo restando quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico,
nonché le
società in regime di amministrazione straordinaria, ad
esclusione
delle società emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro
trenta giorni dal
conferimento di incarichi di collaborazione, di
consulenza o di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per
i due anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti
informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico,
l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto
di
consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi
professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del
contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma
1,
relativamente ad incarichi per i quali è previsto un
compenso, è
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso
di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della
pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono
soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli
amministratori e gli esperti nominati da organi
giurisdizionali o amministrativi
1. L'albo di cui all'articolo 1 del
decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con
modalità
informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata
del sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo
sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con
precisazione
dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data
di
attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il
compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente
sono inseriti
nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici
giorni dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui
all'articolo 10
del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010
stabilisce gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi
conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui
all'articolo 38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del
2011, nonché i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma,
del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati
i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del
compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo
articolo 28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del
concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato,
nonché l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e
di
quantificazione dei compensi degli amministratori e
degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014,
n. 90.».
Art. 15. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.».
Art. 16. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli»;
3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) è soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) è soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;b) il comma 2 è abrogato.
Art. 23. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono soppresse.
Art. 24. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province».
Art. 25. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 26. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) è abrogata.
Art. 29. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole "dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 è soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013
è
sostituito dal seguente:
«Art. 37. Obblighi di
pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le
pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di
pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso
l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Art. 33. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».
Art. 35. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.».
Art. 37. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,».
Art. 38. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
Art. 39. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,».
Art. 40. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».
Capo II - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41. Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012
1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 è soppressa;
e) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di monitoraggio del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di monitoraggio dei»;
l) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.».
Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 42. Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 43. Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
a) l'articolo 4;
b) l'articolo 11;
c) l'articolo 24;
d) l'articolo 25;
e) l'articolo 34;
f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 è abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto
legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti
all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3
del presente
decreto.
Art. 44.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.