Legge 15 luglio 2011, n.
111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. n. 164 del 16
luglio 2011)
Titolo I - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.
Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle
indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 33, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n.
148 del 2011)
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano indipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Auto blu
1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
Art. 3. Aerei blu
1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art. 4. Benefits
1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 5. Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
2-bis. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 6. Finanziamento dei partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
(comma aggiunto
dall'art. 13, comma 4, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n.
148 del 2011)
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le
disposizioni speciali ivi previste.
(comma aggiunto
dall'art. 6-bis della legge n.
131 del 2012)
Art. 8. Obblighi di trasparenza
per le società a partecipazione pubblica
(articolo abrogato
dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)
Capo II - Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9. Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.
Art. 10. Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 2, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di
predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 2. Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse
destinate alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree
sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo 21,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e
delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui
al medesimo comma.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 2, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
è sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati,
è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato,
nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli
già esistenti. L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in
cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma
2, con le modalità previste dal citato primo periodo l’amministrazione
competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su
comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per
cento. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 7, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "".
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.
14. (abrogato dall'art. 1, comma 02, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.
Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di
pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma,
ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui
al quinto periodo del presente comma per l’acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con
riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed
esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo
del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(comma così modificato
dall'art. 5, comma 10, lettera a), legge n. 135 del 2012)
9-bis. I contratti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, aventi a
oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del
15 per cento.
(comma introdotto
dall'art. 5, comma 10, lettera b), legge n. 135 del 2012)
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie
regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al
decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di
migrazione dei servizi.
(comma introdotto
dall'art. 5, comma 10, lettera b), legge n. 135 del 2012)
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a
quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti
in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale.
(comma introdotto
dall'art. 5, comma 10, lettera b), legge n. 135 del 2012)
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453
è sostituito dal seguente:
"453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti
finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi
di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai
sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244".
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione
è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze
-
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 25, legge n. 135 del 2012)
Art. 12. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di
immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata
anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità
attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata
dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto
previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
138, legge n. 228 del 2012)
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di
spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli
enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano
operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del
procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio,
previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva
notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel
sito internet istituzionale dell’ente.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
138, legge n. 228 del 2012)
1-quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in
sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici
e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le
operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal
comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
138, legge n. 228 del 2012)
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e
1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le
operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia
di edilizia residenziale pubblica.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
138, legge n. 228 del 2012)
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le
operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti
interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la
coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei
diritti della persona in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
138, legge n. 228 del 2012)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
(comma così
modificato dall'art. 27, comma 5, lettera a), legge n. 214 del 2011)
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;
(lettera così modificata dall'art. 34, comma 49, legge n. 221 del 2012)
b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 273, legge n. 190 del 2014)
d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 12, lettera c), legge n. 135 del 2012)
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di
pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse
all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma
dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio,
all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero
dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le finalità di cui al
primo periodo.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
390, legge n. 147 del 2013, poi così modificato dall'art.
1,
comma 273, legge n. 190 del 2014)
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei
casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e
b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli
di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché
l'ammontare dei relativi oneri.
(comma così modificato dall'art.
24, comma
3, lettera a), legge n. 89 del 2014)
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le medesime finalità,
l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
Il piano generale può essere
oggetto di revisione in corso
d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non
risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha
stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
(comma modificato dall'art.
24, comma
3, lettera b), legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall'art.
1,
comma 273, legge n. 190 del 2014)
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma
2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi
dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi
quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti,
con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di
società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli
interventi manutentivi è curata, previa sottoscrizione
di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli
atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria
organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi
quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni
di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le
attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al
fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui
al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura
un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare
individuando all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle
previste dall’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di
idonee professionalità.
(comma così sostituito dall'art.
3,
comma 12, lettera a), legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art.
24, comma
3, lettera c), legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art.
1,
comma 273, legge n. 190 del 2014))
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta
amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che
provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti
previsti dal comma 1.
(comma introdotto dall'art. 4, comma
3, del decreto-legge n. 19 del 2024)
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni dì cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a),
dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli
interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di
cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria
per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 273, legge n. 190 del 2014)
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente
dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del
demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al
comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli
interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro,
è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi
quadro di cui al comma 5, restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(comma così
modificato dall'art. 27, comma 5, lettera b), legge n. 214 del 2011, poi
dall'art. 3,
comma 12, lettera b), legge n. 135 del 2012)
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria,
può dotarsi di proprie
professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i
relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima
dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi
delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.
(comma così
modificato dall'art. 27, comma 5, lettera c), legge n. 214 del 2011)
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,
quindicesimo periodo,
è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento
è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222,
quindicesimo periodo che li individuano.
(comma così modificato dall'art. 24, comma 1,
legge n. 14 del 2012)
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al d.P.R. del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
Art. 13. Rimodulazione di fondi
(omissis)
Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da
essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato
secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto
trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in
liquidazione della società.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 331, legge n.
147 del 2013)
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della
società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno
dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con
funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società
trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti
è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che
è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo
è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 331, legge n.
147 del 2013)
13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze".
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di
indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo
economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da
persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente,
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE.
Imprese Italia, di Alleanza delle
Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera
a), legge n. 134 del 2012)
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all’Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione
dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili
al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi
di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel
commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale,
agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo
con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le
modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare
alle singole imprese italiane ed estere l’assistenza e il raccordo con i
soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per
favorire l’operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di
interesse all’estero.
(comma così modificato dall'art. 41,
comma 4-bis, legge n. 134 del 2012)
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All’Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i
limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al
consiglio di amministrazione, , dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni
approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo,
relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità
istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il
comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(comma così modificato dall'art. 35, comma 7, legge n.
221 del 2012)
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera
lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione
organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti
atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi
entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per
i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle
proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera
b), legge n. 134 del 2012)
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito della dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è
trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal
personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale
locale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con
rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia. I contratti di
lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine
dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera
c), legge n. 134 del 2012)
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.
Con i medesimi decreti si provvede a
rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in
misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato
trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(comma così modificato dall'art. 41,
comma 1, lettera d), legge n. 134 del 2012)
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell’ambito delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.
(gli articoli da 18 a 26-decies hanno sostituito gli articoli da 18 a 26 in forza dell'articolo 22, comma 6, legge n. 214 del 2011)
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.
Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di
un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo
di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del
collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le
modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede
alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio
finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che
l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può
esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma
11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 14, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli
enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione
della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli
ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.
(comma aggiunto dall'art. 12,
comma 6-bis, dalla legge n. 108 del 2021)
Capo III - Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo
è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,
è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza
è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento;
(lettera così modificata dall'art. 7-bis della legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 15, comma 13, lettera b), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 133, legge n. 228 del 2012)b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al
2020.
(comma sostituito dall'art. 15, comma 21,
legge n. 135 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 584, legge n. 190
del 2014)
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo
2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata
adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata
adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli
anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di
personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti
all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 584, legge n.
190 del 2014)
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari
o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi
gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
(comma introdotto dall'art. 15, comma 21,
legge n. 135 del 2012)
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione vigente;d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro;
b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.
(lettera aggiunta dall'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 75 del 2017)
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli
stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale
scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative
statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 27,
legge n. 135 del 2012)
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale dì cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.
Art. 18. Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio
2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio
2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio
2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio
2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2019 e per ogni anno successivo fino al
2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio
2026.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 20, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n.
148 del 2011)
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.
3. (comma abrogato dall'articolo 24, comma 25, legge n. 214 del 2011)
4. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l’ultimo periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del
d.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato
d.P.R. n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
[22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1º agosto
2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente
superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro
e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;
a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non
può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi
concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano
prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il
personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in
via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento,
all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei
dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a
tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della
trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il
quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è
effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato.]
(comma così modificato
dall'art. 24, comma 31-bis, legge n. 214 del 2011,
poi dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con
sentenza 5 giugno 2013, n. 116)
22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. [Per garantire un processo di continuità
didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli
istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole,
nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte
costituzionale 7 giugno 2012, n. 147)
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a
600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
(comma modificato dall'art. 4, comma 69, legge n. 183 del 2011,
poi
dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del
2013)
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni
scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva
un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto
del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è
assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti
posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile
avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei
risparmi recati dal presente comma.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 70, legge n.
183 del 2011, poi così modificato
dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del
2013)
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai
commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al
dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del
2013)
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15. (comma abrogato dall'art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 20. Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
2. (comma inapplicabile dal 1° gennaio 2015 in forza dell'art. 1, comma 492, legge n. 190 del 2014)
2-bis. (comma inapplicabile dal 1° gennaio 2015 in forza dell'art. 1, comma 492, legge n. 190 del 2014)
2-ter. (comma abrogato dall'art. 30, comma 4, legge n. 183 del 2011)
2-quater. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma
31 è sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è
fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune
demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque
il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30
del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni
fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni
fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo
21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali
loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009".
3. (comma inapplicabile dal 1° gennaio 2015 in forza dell'art. 1, comma 492, legge n. 190 del 2014)
3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di
specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Conferenza unificata.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 429, legge n. 228 del 2012)
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
per gli anni 2013 e successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 8, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
6. 7. 8. (commi soppressi dalla legge di conversione)
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni
e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di
stabilità interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. (abrogato dall'art. 1, comma 130, legge n. 228 del 2012)
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Capo IV - Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21. Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.
Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi
dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce,
d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014,
gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del
trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da
adottare
entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di
cui al
presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i
compiti
dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti
sono
comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa
e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto
fondo, che è
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 13, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011,
poi dall'art. 9, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 27, comma
1, legge n. 14 del 2012)
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter»;b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.";
2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.
9. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale" .
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 22. Conto di disponibilità
1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Programmazione finanziaria).
1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al
periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R., regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.
Capo V - Disposizioni in materia di entrate
Art. 23. Norme in materia tributaria
1. All'articolo 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.".
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento."
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,10
c) con periodicità trimestrale euro 8,55
d) con periodicità mensile euro 2,55
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro 35,00
c) con periodicità trimestrale euro 17,5
d) con periodicità mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 240,00
b) con periodicità semestrale euro 120,00
c) con periodicità trimestrale euro 60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 680,00
b) con periodicità semestrale euro 340,00
c) con periodicità trimestrale euro 170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 230,00
b) con periodicità semestrale euro 115,00
c) con periodicità trimestrale euro 57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 780,00
b) con periodicità semestrale euro 390,00
c) con periodicità trimestrale euro 195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale euro 550,00
c) con periodicità trimestrale euro 275,00
d) con periodicità mensile euro 91,67".
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite,
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva.".
10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per cento".
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 502,
legge n. 228 del 2012)
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.
16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica
di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
(comma così modificato dall'art. 16, comma 1,
legge n. 214 del 2011)
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 6,
legge n. 14 del 2012)
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) all'articolo 1 del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:
"d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-bis.1: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis .";f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.";g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" è sostituita dalla seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilità";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
"6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a: "data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.".
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "è aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.
43. (comma abrogato dall'art. 374 del d.lgs. n. 14 del 2019)
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole: "esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
50-bis. All’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1º gennaio 2012. Continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Art. 24. Norme in materia di gioco
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del d.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.
1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più
efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto,
è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del
sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta
contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.
(comma introdotto dall'art.
10, comma 2, lettera a-bis), legge n. 44 del 2012)
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lettera
b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui
i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta
soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e dall'articolo 10 del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza
pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo
o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il
soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il
direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche
con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,
322, 323, 416, 416-bis 644,
648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un
delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da
attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato,
anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti.
Il divieto di partecipazione a gare o di
rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi
precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la
condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato ovvero
l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate
da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o
negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo.
(comma modificato dall'art. 10, comma 2,
lettera b), legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 30, comma 2, decreto-legge n.
124 del 2011)
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.
27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia
delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque
mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,
concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o
scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri
economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici
o scommesse di qualsiasi genere.
(comma introdotto dall'art.
10, comma 2, lettera a-ter), -legge n. 44 del 2012)
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. è altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti, è corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.
33. è istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il
entro il 1° gennaio 2013, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 13,
legge n. 14 del 2012, poi dall'art. 10, comma 8-bis, legge n. 44 del
2012)
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il entro il 30 giugno 2012, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 13,
legge n. 14 del 2012)
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco;
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 9-bis, legge n. 44 del 2012)b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 407, legge n.
228 del 2012)
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, legge n. 37 del 2019)c) (lettera soppressa dall'art. 4, comma 1, legge n. 37 del 2019
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione minima di cui alla lettera b);
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, legge n. 37 del 2019)e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù dei requisiti di cui alla lettera b), predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, legge n. 37 del 2019)f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, legge n. 37 del 2019)
Art. 25. Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
(omissis)
Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Art. 26. Contrattazione aziendale
1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore
privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli
utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.
(comma così sostituito dall'art. 22 della legge n.
183 del 2011)
Art. 27. Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(abrogato dall'art. 1, comma 85, legge n. 190 del 2014)
Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i
tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 20, comma 1, legge n.
27 del 2012)
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30
giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia
della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo
non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna
tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo
altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo
bacino di utenza.
(comma così sostituito dall'art. 20, comma 1,
legge n.
27 del 2012)
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 4, legge n.
27 del 2012)
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l’impianto
sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti
esistenti, l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato
adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento
e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal
Comune competente.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 4,
legge n. 27 del 2012)
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti
o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori
dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della
strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono
essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo,
anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
(comma così modificato dall'art. 18, comma 1,
legge n.
27 del 2012)
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza
del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti
di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali
impianti:
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 4,
legge n.
27 del 2012)
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 22-bis, legge n. 44 del 2012)
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del
titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo
svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui
tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della
licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle
convenzioni di subconcessione in corso alla
data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree
autostradali in concessione espletate secondo gli schemi
stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 4,
legge n.
27 del 2012)
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal
decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta
agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero
somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei
contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle
parti, differenti tipologie contrattuali per
l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale
e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di
rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e
dei gestori maggiormente rappresentative, depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo
economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di
variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in
cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di
cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello
sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione
delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra
potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in
esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti
titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 2,
legge n.
27 del 2012)
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole
contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le
aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante
finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso di
carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 2, legge n.
27 del 2012)
12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell’articolo
17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione della direttiva
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la
costituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 2, legge n.
27 del 2012)
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi
per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del
gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti
del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 2,
legge n.
27 del 2012)
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore
condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 2,
legge n.
27 del 2012)
Art. 29. Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione)
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l’approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.
2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30. Finanziamento della banda larga
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% " al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 31. Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).
(comma così modificato dall'art. 90, comma 1,
lettera a), legge n.
27 del 2012)
3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
(lettera così sostituita dall'art. 90, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
(lettera così sostituita dall'art. 90, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità
attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo
devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.
(comma così modificato dall'art. 90, comma 1,
lettera c), legge n.
27 del 2012)
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo
a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all’articolo 6
della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente
alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e
234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con
RFI SpA e ANAS SpA.
(comma così modificato dall'art. 47, comma 1,
legge n. 214 del 2011, poi dall'art. 1, comma 187, legge n. 228 del 2012)
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 79, legge n.
147 del 2013)
3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 79, legge n.
147 del 2013)
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3
e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
(comma introdotto dall'art. 34, comma 10, legge n. 221 del 2012)
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
16. (comma abrogato dall'art. 1, comma 105, legge n. 147 del 2013)
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano,
su richiesta degli interessati, e sentita la società ANAS Spa, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto
di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2-ter, legge n.
134 del 2012)
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 33. Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari
ad almeno un milione di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata
o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalità
di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno
2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis, partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono,
anche, direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.
(comma così modificato dall'art. 23-ter, comma 1, lettera
a), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 140, lettera a), legge n. 228
del 2012, poi dall'art. 12 della legge n. 98 del 2013)
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi
del del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo,
ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti
o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.
Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo
le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma.
E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
(comma così modificato dall'art. 23-ter, comma 1, lettera
b), legge n. 135 del 2012)
3. L'investimento nei fondi
di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei
fondi di cui al comma 1. Il venti per cento del
piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012,
2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui
ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
(comma così modificato dall'art. 23-ter, comma 1, lettera
c), legge n. 135 del 2012)
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o
trasferimento ai fondi di cui ai commi
2, 8-ter e 8-quater può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto
o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure
amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata,
secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del
risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti
territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari
almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente
con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è
corrisposta in denaro.
(comma così modificato dall'art. 23-ter, comma 1, lettera
d), legge n. 135 del 2012)
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui
ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
(comma così modificato dall'art. 23-ter, comma 1, lettera
e), legge n. 135 del 2012)
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso
ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti
di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico,
qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del
territorio. Le azioni della società di gestione del risparmio
di cui al comma 1 possono
essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
a titolo gratuito all’Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo
dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate
sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del
comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle
società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società,
nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di
cui al presente comma.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 7, legge n. 183
del 2011, poi così modificato dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera f), legge n. 135 del 2012)
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del
risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui
trasferire o conferire immobili di proprietà
dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle
percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili di proprietà. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture
tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo
58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le
strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di
proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di
cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
(comma aggiunto dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera g), legge n. 135 del 2012, poi così modificato dall'art.
56-bis, comma 13, legge n. 98 del 2013)
8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le
modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di
proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa
per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché
diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,
sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di
valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse
derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate
nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non
suscettibili di conferimento ai fondi
di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis,
rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia
può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società
Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito
sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti
decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far
data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
(comma aggiunto dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera g), legge n. 135 del 2012, poi così modificato dall'art. 1,
comma 747, legge n. 147 del 2013)
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti
dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o
la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente
Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle
Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente
articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con
le parti interessate.
(comma aggiunto dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera g), legge n. 135 del 2012)
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti.
(comma aggiunto dall'art. 1,
comma 140 lettera b), legge n. 228 del 2012)
Art. 33-bis. Strumenti sussidiari per la
gestione degli immobili pubblici
(articolo introdotto dall'art. 27, comma 1,
legge n. 214 del 2011)
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli
stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il
Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai
sensi della presente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi
immobiliari. Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini
fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(comma così modificato dall'art. 3,
comma 15, legge n. 135 del 2012)
2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma
dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché
di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi,
con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra
quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione
da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La
deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni
d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza
della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo
strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della
predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale
verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine
di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il
comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora
rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’articolo 3 della direttiva
2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione
ambientale strategica".
Art. 33-ter. Disposizioni sulla gestione dei fondi
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 2-bis, legge n.
5 del 2014)
1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.
Art. 34. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
1. Al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.».
Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia
1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi
tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente all'attuazione
dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - le
installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis,
degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso
pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 10-ter,
legge n. 221 del 2012)
4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di
apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink
inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna,
in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore
a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale
e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma
86,
legge n.
147 del 2013)
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio
ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".
4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 5 del 2009.
Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
(alinea così modificato dall'art. 25, comma 7, legge n.
98 del 2013)
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione;
(lettera così modificata dall'art. 25, comma 7, legge n. 27 del 2012)
b) quale amministrazione concedente:1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
3) (numero abrogato dall'art. 25, comma 7, legge n. 27 del 2012)
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
(lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, lettera a), legge n. 27 del 2012)d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
(lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, lettera a), legge n. 27 del 2012)f) vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull’adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
(lettera sostituita dall'art. 36, comma 3, lettera a), legge n. 27 del 2012)
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
(lettera così modificata dall'art. 25, comma 7, legge n. 27 del 2012)
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
(lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, lettera b), legge n. 27 del 2012)d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(lettera aggiunta dall'art. 36, comma 3, lettera b), legge n. 27 del 2012)
4. Entro la
data del 31 marzo 2012, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 6,
legge n. 14 del 2012)
5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.
sottoscrivono la di convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 180,
lettera a), legge n. 228 del 2012)
7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società
co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da
tasse.
(comma così sostituito dall'articolo 22, comma 9-bis,
legge n. 214 del 2011)
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa
e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione
ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una
perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati
rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente,
congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.
(comma introdotto dall'articolo 22, comma 9-bis,
legge n. 214 del 2011)
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che,
entro il 30 novembre, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio
dell'esercizio 2012, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 180,
lettera b), legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 25, commi 7 e 8, legge
n. 98 del 2013)
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto
pubblicizzato".
Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonché della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro
il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
(comma così modificato dall'art. 2, comma 35-quinquies,
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. è in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 25, lettera a), legge n. 228 del 2012)
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," è soppressa la seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente:
"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 è abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti iscritti a
ruolo, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 35-quinquies,
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, poi
soppresso dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 101 del 2024)
7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica
degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS
procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo
12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi
trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
(comma così introdotto dall'art. 2, comma 3, lettera
b), della legge n. 101 del 2024)
7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le
modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione
degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e
non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata,
posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena
conoscibilità.
(comma così introdotto dall'art. 2, comma 3, lettera
b), della legge n. 101 del 2024
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6,
lettere da b) a r), 7, 8 e 9,
ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo
tributario, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad
al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e
amministrativa. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi
urgenti in materia di giustizia amministrativa.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 3-bis,
legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 1, comma 25, lettera b),
legge n. 228 del 2012)
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel
capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per
il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della
giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del
predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui
al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura ordinaria.
(comma sostituito dall'art. 1, comma 344, legge n. 147 del 2013,
poi modificato dall'art. 1, comma 12, legge n. 11 del 2015)
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo,
per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura
amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è
effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura amministrativa.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 25, lettera d),
legge n. 228 del 2012)
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile
di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31
dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai
giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui
all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in
caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito
che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lettera
e),
legge n. 228 del 2012)
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10,
secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto
d.P.R. n. 115 del 2002 è abrogato.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lettera
f),
legge n. 228 del 2012)
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lettera
g),
legge n. 228 del 2012)
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Art. 38. Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile;
b) al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente:
"35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente" sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione il direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".
Art. 39. Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:1) la lettera f) è soppressa;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) è soppressa;
4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attività" è aggiunta la seguente: "giurisdizionale";f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attività giurisdizionale" e dopo la parola: "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie.
Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.
Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non
collocati a riposo al momento dell’indizione dei concorsi.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 35-quinquies,
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
5. [I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale, n. 142 del 2014)
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione)
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed
è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,
né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.».
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40. Disposizioni finanziarie
(omissis)
Art. 41. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A (Art. 1)
Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,amministrativa, contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
Allegato B (Art. 1)
Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Allegato C (Art. 10 comma 2)
(omissis)