DECRETO del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri
informativi
(G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica
è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane,
dalle regioni e dallo Stato e che i comuni, le province, le città
metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali», che prevede forme associative tra enti
locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
Visto l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante
presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale individua i soggetti aggregatori tra i possibili modelli di
acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i
comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione
indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visti gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del
Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle
attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di
committenza, nonché agli appalti congiunti e occasionali;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», che stabilisce che le città metropolitane sono enti
territoriali di area vasta e che, dal 1° gennaio 2015, le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 44 lettera c), della citata
legge n. 56 del 2014, che prevede che le città metropolitane sono
dotate di funzioni loro proprie tra cui la possibilità di
esercitare, di intesa con i comuni interessati, le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 51 e seguenti, della medesima
legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, disciplina
l'organizzazione e le funzioni delle province;
Visto, altresì, il comma 88 dell'art. 1, della citata legge n. 56
del 2014, per il quale la provincia può, d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti,
operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge n.
66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui
al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del
2014, che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
richiedono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti
aggregatori;
Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2,
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al
predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di
stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi
con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto il comma 3 dell'art. 9, del citato decreto-legge n. 66 del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso
decreto-legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014,
il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano,
entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in ogni
caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul
territorio nazionale non può essere superiore a 35;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei
requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 9 del richiamato
decreto-legge n. 66 del 2014 secondo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2 del medesimo art. 9;
Considerata la disponibilità dei dati informativi concernenti i
contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso
l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al citato art.
19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge
n. 114 del 2014;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di seguito denominato «elenco», di cui all'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge, dei soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei beni e servizi.
2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014.
3. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2. Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori
1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.
Art. 3.
Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori
1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con
propria determinazione, le modalità operative per la presentazione
delle richieste di iscrizione all'elenco.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco. Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) la richiesta di iscrizione all'elenco è inviata, nel caso in cui la stessa città metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.
Art. 4.
Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori
1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui
al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5, l'ANAC
procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
2. L'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.
Art. 5.
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori
1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre
anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti
aggregatori già iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti
aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la
stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali
modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti
all'elenco, inviano, secondo le modalità operative di cui all'art.
3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede
all'aggiornamento con le modalità di cui all'art. 4.
2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche
su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di
cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, può formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2.