Legge 17 dicembre 2012,
n. 221
conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del
Paese
(G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012,
s.o. n. 208)
Sezione I - Agenda e identità digitale
Art. 1. Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
Art. 2. Anagrafe nazionale
della popolazione residente
Art. 2-bis.
Art. 3. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
Art. 4. Domicilio digitale del cittadino
Art. 5. Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
Art. 6.
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti
della pubblica amministrazione e conservazione degli atti
notarili
Art. 7. Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia nel settore pubblico
Art. 8. Misure per l'innovazione dei
sistemi di trasporto
Art. 9. Dati
di tipo aperto e inclusione digitale
Art. 9-bis. Acquisizione di software
da parte della pubblica amministrazione
Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione
Art. 10. Anagrafe nazionale degli studenti e altre
misure in materia scolastica
Art. 11. Libri e centri scolastici
digitali
Art. 11-bis. Credito d'imposta per promuovere l'offerta on
line di opere dell'ingegno
Sezione IV - Sanità digitale
Art. 12. Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario
Art. 13. Prescrizione medica e cartella
clinica digitale
Art. 13-bis. Ricetta medica
Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Art. 13-ter. Carta dei diritti
Art. 14. Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali
Art. 14-bis. Pubblicità dei lavori parlamentari
Art. 15. Pagamenti elettronici
Art. 16. Biglietti di cancelleria,
comunicazioni e notificazioni per via telematica
Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali
Art. 16-ter. Pubblici elenchi per
notificazioni e comunicazioni
Art. 16-quater. Modifiche alla
legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 16-quinquies. Copertura
finanziaria
Art. 16-sexies.
Domicilio digitale
Art. 16-septis. Tempo delle notificazioni con modalità
telematiche
Art. 16-octies. Ufficio per il processo
Art. 16-novies. Modalità informatiche per le domande di
iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei
soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni
pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita
Art. 16-decies. Potere di certificazione di conformità delle
copie degli atti e dei provvedimenti
Art. 16-undecies. Modalità dell'attestazione di conformità
Sezione VI - Giustizia digitale
Art. 17.
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
Art. 18. Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
(omissis)
Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti
Art. 19. Grandi progetti di ricerca e innovazione e
appalti precommerciali
Art. 20. Comunità intelligenti
Art. 20-bis. Informatizzazione delle attività di controllo e
giurisdizionali della Corte dei Conti
Art. 20-ter. Interventi urgenti connessi all'attività di
protezione civile
Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
Art. 21. Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative (omissis)
Art. 22. Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (omissis)
Art. 23. Misure per le società
cooperative e di mutuo soccorso
(omissis)
Art. 23-bis.
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993
Art. 23-ter. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in
materia di fondi interprofessionali per la formazione
continua (omissis)
Art. 23-quater. Ulteriori modifiche al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58
del 1998
Art. 24. Disposizioni attuative
del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2012
(omissis)
Art. 24-bis.
Modifiche al d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
(omissis)
Art. 24-ter. Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo n. 385 del 1993
(omissis)
Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
Art. 25. Start-up innovativa e
incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
Art. 26. Deroga al diritto societario e riduzione degli
oneri per l'avvio
Art. 27. Remunerazione con
strumenti finanziari della start-up innovativa e
dell'incubatore certificato
Art. 27-bis. Misure di semplificazione
per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di
personale nelle startup innovative e negli incubatori
certificati
Art. 28. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Art. 29. Incentivi all'investimento in start-up innovative
Art. 30. Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
Art. 31. Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
Art. 32. Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese
Art. 33.
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove
infrastrutture
Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata
Art.
33-ter. Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti
Art.
33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione
Art.
33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA
Art.
33-sexies. Autorizzazione di spesa
Art.
33-septies. Consolidamento e razionalizzazione dei siti e
delle infrastrutture digitali del Paese
Art.
33-octies. Superamento del dissenso
espresso nella conferenza di servizi
Art. 34.
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture
e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione
dei beni culturali ed i comuni
Art. 34-bis.
Autorità nazionale anticorruzione
Art. 34-ter Documentazione di spesa
Art. 34-quater. Imprese turistico-balneari
Art. 34-quinquies. Piano di sviluppo del turismo
Art. 34-sexies. Disposizioni in materia di accise
Art. 34-septies. Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca
Art. 34-octies. Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
Art. 34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
Art. 34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
Art. 34-undecies. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art. 34-duodecies. Proroga di termine
Art. 35. Desk Italia -
Sportello unico attrazione investimenti esteri
Art. 36.
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e
reti d'impresa
Art.
36-bis. Disciplina delle relazioni
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e
agroalimentari
Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in favore delle
imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza
Art.
37-bis. Zone a burocrazia zero
Art. 38. Disposizioni finanziarie
Art. 39. Entrata in vigore
Sezione I - Agenda e identità digitale
Art.
1. Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento
digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale
collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo
sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce
le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali
e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e
lo sviluppo delle competenze-digitali con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la
ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali
di progresso e opportunità di arricchimento economico,
culturale e civile nel quadro delle indicazioni sancite a
livello europeo, con particolare riferimento agli effetti
prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è
fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di
ogni finanziamento, con distinta indicazione degli
interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In
prima attuazione la relazione ha come finalità la
descrizione del progetto complessivo di attuazione
dell'Agenda Digitale Italiana, delle linee strategiche di
azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuità di esercizio.».
3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2013.
Art. 2. Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo
62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente
- ANPR) ... »
(omissis)
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».
3. Per
accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, le attestazioni e le
dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4,
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di
morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto
nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al d.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, sono inviati da parte della
struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato
sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
salute d'intesa con la Conferenza Stato - città, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione
del presente comma.
(comma così modificato dall'art. 66,
comma 4, d.lgs. n. 217 del 2017)
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo
32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni
facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di
ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale
idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e
dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127.».
7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Art. 2-bis.
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto predispone le regole tecniche per l'identificazione delle Basi di Dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti.
Art. 3. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il
decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU),
realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del
territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai
sensi del regolamento anagrafico della popolazione
residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei
soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità
dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e
regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell' ANNCSU
l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari
di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con
dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico
su tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e
mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per la
garanzia della qualità dell'informazione statistica avente
il compito di:
a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla
qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua
conformità con i regolamenti, le direttive e le
raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari,
prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante
per la protezione dei dati personali la più ampia
collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 322 del 1989;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla
relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.
322 del 1989.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente
dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari
chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito
il Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema
statistico nazionale.
4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con
d.P.R., su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra
professori ordinari in materie statistiche, economiche ed
affini o tra direttori di istituti di statistica o di
ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono
essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea
in possesso dei medesimi requisiti. I membri della
Commissione restano in carica per cinque anni e non possono
essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi
membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e
alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il
Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del
Comitato di cui all'articolo 17.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita
struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli
eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti
derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a
carico del bilancio dell'ISTAT.».
Art. 4. Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo
3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino) ...»
(omissis)
Art. 5. Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione, al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che
non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo
dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata
con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e
non soggette a procedura concorsuale che non hanno già
indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente,
il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il
1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al
registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane,
le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle
imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo
2194 del codice civile, in misura triplicata previa
diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio
digitale entro il termine di trenta giorni da parte del
Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore
dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a
seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,
chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia
opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con
propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal
registro delle imprese. Contro il provvedimento del
Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di
cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della
sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio
digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A.
in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per
l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I
costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a
valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del
presente comma, fino alla loro concorrenza. L’iscrizione del
domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
(comma così sostituito dall'art.
37, comma 2, legge n. 120 del 2020)
3. Al
decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti) ...»
(omissis)
Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
Art. 6. Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente:
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici»;
d-bis) il comma 1, dell'articolo 57-bis, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.»
2. All'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è
aggiunto in fine il seguente:
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità
degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalia legislazione vigente».
3. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
4. Le disposizioni di cui al comma
3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i
contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far
data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante
scrittura privata.
(comma così
sostituito dall'art. 6, comma 6,
legge n. 9 del 2019)
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art.
7. Trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia nel settore pubblico e privato
1. A decorrere dal sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del
settore pubblico non soggetti al regime del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la
trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.»;
b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.».
3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b) del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane.
2. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in
coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto
disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto
delle soluzioni esistenti.
(lettera così modificata dall'art.
1, comma 6, lettera a), legge n. 10 del 2016)
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
5-bis. All'articolo
176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma
11 è sostituito dal seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere
effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche
con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I
servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle
violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono
essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonché, previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivl1re nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-quater. (comma soppresso dall'art. 1, comma 223, lettera a), legge n. 228 del 2012)
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'articolo
179 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorità marittima)
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il
comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro
funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno
pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità
marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla
Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come
recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali
dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i
passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma
avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al
momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora
la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro
ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto
di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante
della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza
ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in
base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra
informazione da rendersi in ottemperanza ad altre
disposizioni legislative o regolamentari di carattere
speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorità marittima una dichiarazione integrativa
relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e
statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità
consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso
il porto di destinazione, le informazioni vengono rese
presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto odi uso privato, nonché
per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, e con il Sistema Informativo delle Dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle Autorità Portuali per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.
Art. 9. Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica qualificata o digitale";
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. ";
0c) all'articolo 23-ter, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo del presente comma sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità»;
a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni) ...»
(omissis)
b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserita la seguente: «n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;
b) all'articolo 4:1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: "affissione" è sostituita dalla seguente: "pubblicazione".
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione
1. All'articolo
68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il
comma 1 è sostituito dai seguent1:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicità e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per
conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso;
e) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal
fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettueranno una
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili
sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo
di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di
tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi
informatici della Pubblica Amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformità alla normativa in materia di
protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto
della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a
software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle
esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso
a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è
effettuata secondo le modalità e i criteri definiti
dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro
rispetto».
Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale
Art. 10. Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università -ISEEU.».
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Libri e centri scolastici digitali
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4 o mista, costituita da: a) un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure b) da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le
nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;
3-bis) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea,
tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche»;c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
3. All'articolo
8 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti
locali interessati stipulano, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente,
convenzioni con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate,
l'istituzione di centri scolastici digitali collegati
funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento,
mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di
migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di
garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».
4. La
lettera a) del comma 2
dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, è sostituita dalla seguente:
«a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire
edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti,
avviano
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del
patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la
realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono,
d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze,
iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di
società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli
articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono
essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle
amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso
scolastico e di immobili complementari ai progetti di
rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate
negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al
presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.
183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.
183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla
costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento
dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove
possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli
enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono
ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai
contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza
oneri a carico dell'ente locale in conformità alle
previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n.
115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma l, domanda alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma I e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, sui rispettivi bollettini ufficiali regionali.
4-sexies. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole "dell'intera dotazione libraria" è aggiunto "necessaria".
Art. 11-bis. Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno
1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Sezione IV - Sanità digitale
Art. 12. Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE è
istituito dalle regioni e province autonome,
conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma
7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
(comma così modificato dall'art.
17, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on-line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualità,
il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il
dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della
farmacia che effettua la dispensazione.
(comma così modificato dall'art.
17, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite
dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l’utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e
logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti,
con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi
di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel
trattamento dei dati personali.
(comma così modificato dall'art.
17, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013)
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera d) del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7.
7. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo
15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:i
contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti
dei soggetti che ne concorrono all'implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di
un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale,
nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del
sistema pubblico di connettività.
(comma così modificato dall'art.
17, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
le regioni e province autonome, possono, nel principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa
informatica, anche mediante la definizione di appositi
accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture
tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale,
ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre
regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero
partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo
dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il
FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al
comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia
digitale, ovvero avvalersi
dell' infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in
modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per
l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al
comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera d),
legge n. 98 del 2013)
15-bis. Entro il 30 giugno 2014,
le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale e
al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e
dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro
il 31 marzo 2014.
(comma aggiunto
dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
15-ter. L’Agenzia per l’Italia
digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province
autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero
della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la
realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire
l’interoperabilità dei FSE.
(comma aggiunto
dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
15-quater. L’Agenzia per
l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le
parti di rispettiva competenza, al fine di:
(comma aggiunto
dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l’approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il progetto
FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da definire su base annua con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per
l’Italia digitale.
(comma aggiunto
dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
Art. 13. Prescrizione medica e cartella clinica digitale
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: «Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento».
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e rese note sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.
5. All'articolo
47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione
delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo
in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle strutture sanitarie private accreditate.».
Art. 13-bis. Ricetta medica
1. Il
comma 11-bis dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così
sostituito:
«11-bis. 11 medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita,
corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la
clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il
farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso,
fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. 11 comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato.
11-quater. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco».
Art. 13-ter. Carta dei diritti
1. Lo Stato italiano riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
2. Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della "Carta dei diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo
Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Art. 14. Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».
2-bis. Entro 60 giorni, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori TLC, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori TLC assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente «quarantacinque»;
b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.».
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal d.P.R. del 16 settembre 1996, n. 610, è aggiunto il seguente periodo:« Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione».
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.».
7. All'articolo
91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni
caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine
di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito
anche nel caso di edifici non abitati e di nuova
costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo,
d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di
intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli
oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.»
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);
(numero così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 164 del 2014)b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L’ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all’elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.
(lettera così modificata dall'art. 11, comma 6, legge n. 116 del 2014)
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10-bis. Dopo
l'articolo 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155, è
aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2,
gli utenti che attivano schede elettroniche (S.l.M.)
abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando
tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dello Sviluppo economico, possono essere previste
misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori
procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal
comma 2».
10-ter. L'articolo
35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di agevolare la diffusione della banda
ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione - da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
-le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche
delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui
all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso
pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o
uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante
non superiore a 0,5 metri quadrati».
Art. 14-bis. Pubblicità dei lavori parlamentari
1. Al Senato della Repubblica e alla Carnera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico adotta gli opportuni provvedimenti.
Art. 15. Pagamenti elettronici
1. L'articolo
5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche) ... »
(omissis)
2. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere
dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti
effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso
fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
(comma così
modificato dall'art. 9, comma 15-bis, legge n. 15 del 2014)
4-bis e 4.ter (abrogati)
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica».
5-quater.
All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».
Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 19, lettera a), legge n. 228 del 2012)
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 19, lettera a), legge n. 228 del 2012)
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di
favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica
alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
comunicano al Ministero della giustizia, con le regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il
30 novembre 2014 l'indirizzo di
posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
d.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti, e dagli avvocati.
(comma modificato dall'art. 1, comma 19, lettera b),
legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 47 della legge n. 114 del 2014)
1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui
ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.
(comma aggiunto dall'art. 42 della legge n. 114 del 2014)
Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 19, numero 2),
legge n. 228 del 2012)
1. Salvo
quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli
atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorità
giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalità di cui al presente comma. a
depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si
intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni
caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le
modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti
di cui al medesimo comma.
(comma modificato dall'art. 4, comma 2, legge n. 114 del 2014,
poi dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti
civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei
documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalità.
(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
2. Nei processi
esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al
comma 1 si applica successivamente al
deposito dell'atto con cui inizia
l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015,
il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di
iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo
sono depositati, con le medesime modalità,
le copie conformi degli atti indicati dagli
articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente
comma, il difensore attesta la conformità
delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis e
dall'articolo 16-decies.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura
non regolamentare, da adottarsi sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica,
accertata la funzionalità dei servizi di
comunicazione, può individuare i tribunali
nei quali viene anticipato, nei procedimenti
civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed
anche limitatamente a specifiche categorie
di procedimenti, il termine fissato dalla
legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
(comma così sostituito dall'art. 44, comma 2, legge n. 114 del 2014)
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito
con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della
giustizia. Il deposito è tempestivamente
eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna è generata entro la fine del giorno
di scadenza e si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 155, quarto e quinto
comma, del codice di procedura civile.
Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima
stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del ministero della giustizia,
il deposito degli atti o dei documenti può
essere eseguito mediante gli invii di più
messaggi di posta elettronica certificata.
Il deposito è tempestivo quando è eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.
(comma così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 114 del 2014)
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il
deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche. Fatto
salvo quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto non avente natura
regolamentare il Ministro della giustizia
stabilisce misure organizzative per
l'acquisizione anche di copia cartacea degli
atti depositati con modalità telematiche
nonché per la riproduzione su supporto
analogico degli atti depositati con le
predette modalità, nonché per la gestione e
la conservazione delle predette copie
cartacee. Con il medesimo decreto sono
altresì stabilite le misure organizzative
per la gestione e la conservazione degli
atti depositati su supporto cartaceo a norma
dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo
precedente.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
9-bis. Le copie informatiche, anche
per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché
dei provvedimenti di quest'ultimo,
presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma
digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale
possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e
munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento
informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino
che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o
su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
(comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014,
poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015
nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla
corte dì appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli
atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più
decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti
di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
(comma aggiunto dall'art. 44, comma 2, legge n. 114 del 2014)
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi
periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il
rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di
esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura
del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni
statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente
comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha
effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle
vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati
identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il
valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di
procedura civile.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
9-octies. Gli atti di parte e i
provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono
redatti in maniera sintetica.
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015)
Art.
16-ter. Pubblici elenchi per
notificazioni e comunicazioni
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 19, numero 2),
legge n. 228 del 2012)
1. A decorrere
dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto,
dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
giustizia.
(comma così sostituito
dall'art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217 del 2017)
1-bis. Le disposizioni del comma 1
si applicano anche alla giustizia amministrativa.
(comma aggiunto dall'art. 45-bis, comma 2, legge n. 114 del 2014)
Art.
16-quater. Modifiche
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 19, numero 2),
legge n. 228 del 2012)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non
si applicano alla giustizia amministrativa.
(comma aggiunto dall'art. 46, comma 2, legge n. 114 del 2014)
Art.
16-quinquies. Copertura finanziaria
(omissis)
Art.
16-sexies. Domicilio digitale
(articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
Art.
16-septies. Tempo delle notificazioni con
modalità telematiche
(articolo introdotto dall'art. 45-bis, comma 2, legge n. 114 del 2014)
1. La
disposizione dell’articolo 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalità
telematiche. Quando è eseguita dopo le ore
21, la notificazione si considera
perfezionata alle ore 7 del giorno
successivo.
(comma dichiarato costituzionalmente
illegittimo da Corte cost. n. 75 del 2019,
nella parte in cui prevede che la
notifica eseguita con modalità telematiche
la cui ricevuta di accettazione è generata
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si
perfeziona per il notificante alle ore 7 del
giorno successivo, anziché al momento di
generazione della predetta ricevuta.
Art.
16-octies. Ufficio
per il processo
(articolo introdotto dall'art. 50, comma 1, legge n. 114 del 2014)
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16-novies.Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.
Art.
16-decies. Potere di certificazione di
conformità delle copie degli atti e dei
provvedimenti
(articolo introdotto dall'art. 19, comma 1, legge n.
132 del 2015)
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Art.
16-undecies. Modalità dell'attestazione di
conformità
(articolo introdotto dall'art. 19, comma 1, legge n.
132 del 2015)
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Sezione VI - Giustizia digitale
Art. 17. Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;
b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«31-bis (Comunicazioni del curatore).
Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
c) all'articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;
d) all'articolo 92, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.»;
(numero 2 così sostituito dall'art. 1, comma 19, numero 3), legge n. 228 del 2012)
3) al terzo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.»;
4) il quinto comma è sostituito dal seguente comma: «Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;f) all'articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.»;
g) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo).
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;
h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;
i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;
l) all'articolo 110, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;
m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;
2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.»;o) all'articolo 129, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;
p) all'articolo 143, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;
q) all'articolo 171, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;
r) all'articolo 172, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;
s) all'articolo 173, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;
t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma»;
u) all'articolo 205, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;
v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;
3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;
aa) l'articolo 209, primo comma, è sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;
bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma»;
cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 22, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;
b) l'articolo 22, comma 2, è sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;
c) l'articolo 28, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;
e) all'articolo 61, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».
2-bis. Il
curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il commissario liquidatore e il commissario giudiziale
nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina,
comunicano al registro delle imprese, ai fini
dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
(comma introdotto dall'art.
1, comma 19, numero 3), legge n. 228 del 2012)
3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
5. Per le
procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere
dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale,
il commissario liquidatore e il commissario straordinario
entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi
titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta
elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro
tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva
variazione e che in caso di omessa indicazione le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito
in cancelleria.
Art. 18. Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e
modificazioni all'articolo 217-bis del decreto 16 marzo
1942, n. 267
(omissis)
Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti
Art. 19. Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
1. All'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo
sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e
innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale
italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020,
con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità
intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la
rete a banda ultralarga, tenendo conto delle singole
specificità territoriali e della copertura delle aree a
bassa densità abitati va fissa e mobile e i relativi
servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e
paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la
logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di
mantenere e incrementare la presenza sul territorio
nazionale di significative competenze di ricerca e
innovazione industriale.».
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese;
d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati».
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, può essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), trova applicazione il comma 9.
6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2.
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
8. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.
Art. 20. Comunità intelligenti
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia:
a) (lettera soppressa dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
b) (lettera soppressa dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.
2. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
3. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
4. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
5. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
6. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
7. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:
a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
b-bis) catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) il sistema di monitoraggio.
10. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
11. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
12. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
13. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
14. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
16. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
17. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
18. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
19. (comma abrogato dall'art. 64, comma 5, d.lgs. n. 179 del 2016)
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo aperto,» aggiungere le seguenti: «anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tal scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico,»;
b) alla lettera f), le parole: «anche mediante intese con la scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante intese con la scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni,».
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono aggiunte le seguenti: «e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione».
Art. 20-bis. Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti
1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20-ter. Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile
1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (lNGV) è autorizzato nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'Accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.
Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
Art. 21.
Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi
assicurative
(omissis)
Art. 22. Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il
rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 è
inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto).
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su
richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve
automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e
secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione
è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del
contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a
mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata
con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto
della nuova polizza".
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la
liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e
degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attività finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari
previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento
professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura
il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi
del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio
dell'attività' prevista dal presente comma, anche se
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.
13. Anche al
fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza
attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico e
sentite l'ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari
assicurativi, dovrà definire specifiche e
standard tecnici uniformi ai fini della
costituzione e regolazione dell'accesso ad
una piattaforma di interfaccia comune per le
attività di consultazione di cui
all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, nonché di preventivazione, monitoraggio
e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.
(comma così sostituito dall'art. 1,
comma 510, legge n. 228 del 2012)
14. Al fine di superare possibili disparita di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni".
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.
15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.
Art. 23.
Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
(omissis)
Art. 23-bis. Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni lavorativi».
Art. 23-ter.
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di
fondi interprofessionali per la formazione continua
(omissis)
Art.
23-quater. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385
del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998
(omissis)
Art. 24.
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
(omissis)
Art. 24-bis.
Modifiche al d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
(omissis)
Art. 24-ter.
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385
del 1993
(omissis)
Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
Art.
25. Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità,
definizione e pubblicità
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico,
la nuova imprenditorialità, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle
imprese start-up innovative, come definite al successivo
comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma
nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le
raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio
dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della
presente sezione intendono contestualmente contribuire allo
sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di
un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così
come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) (lettera soppressa dall'art. 9, comma 16, legge n. 99 del 2013)
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
(lettera così modificata dall'art. 9, comma 16, legge n. 99 del 2013)1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione fomiti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
3. Le società
già costituite alla data di conversione in legge del
presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del
presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di
cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la
disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è
stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni,
se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due
anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 16-bis, legge n.
99 del 2013)
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione
alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo
periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15.
(comma così sostituito dall'art.
40, comma 9, legge n. 120 del 2020)
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Art. 27. Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Art. 27-bis. Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle startup innovative e negli incubatori certificati
1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:
a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilito con il decreto applicativo di cui
al comma 11 del medesimo articolo.
Art. 28. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.
2. 3. 4. 5. 6. (commi abrogati dall'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015)
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:
a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;
b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
Art. 29. Incentivi all'investimento in start-up innovative
1. Per gli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento
della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il
tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up
innovative.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 16-ter, legge n.
99 del 2013)
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Per i
periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società, diversi da imprese start-up
innovative, il 20 per cento della somma investita nel
capitale sociale di una o più start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre società che
investano prevalentemente in start-up innovative.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 16-ter, legge n.
99 del 2013)
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 30. Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
1. All'articolo
1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni
in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative" si intende una piattaforma online
che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la società
definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179.».
2. Nella parte
II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è
inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di
capitali per le start-up innovative.
Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
di capitali per start-up innovative).
1. E' gestore di portali il soggetto che esercita
professionalmente il servizio di gestione di portali per la
raccolta di capitali per le start-up innovative ed è
iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di
capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese
di investimento e alle banche autorizzate ai relativi
servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un
apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che
questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e
imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale
registro non si applicano le disposizioni della parte II,
titolo II, capo II e dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata
al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita
per azioni, di società a responsabilità limitata o di
società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti
dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalità stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non
possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di
pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e
riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli
iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono
rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un
regime semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali
per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo e della relativa disciplina di attuazione.
A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di
dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti,
fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente
articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di
esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e
tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro
venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui
al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da
uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo
quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV,
capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle
banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».
3. Dopo
l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, è inserito il seguente:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta
di capitali).
1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso
uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere
ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti
finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere
un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla
Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la
sottoscrizione da parte di investitori professionali o
particolari categorie di investitori dalla stessa
individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti,
quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti
professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai
clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo
della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a
terzi successivamente all'offerta.».
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 o 50-quinquies.».
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.
Art. 31. Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 32. Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il 1° marzo 2014.
Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese
Art. 33. Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
1. Al fine di favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani
o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a
50 milioni di
euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo
3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro
il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito
alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del
piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le società di progetto di cui all'articolo
156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate
in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.
(comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, lettera a),
legge n. 98 del 2013, poi modificato
dall'art. 11, comma
1, lettera a),
legge n. 164 del 2014)
2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è
integrato con due ulteriori componenti designati
rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per
effetto dell' applicazione delle misure di cui ai commi 1 e
2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio
economico-finanziario necessarie a consentirne il
finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono inoltre determinate le misure
agevolative necessarie per la sostenibilità del piano
economico-finanziario, definendone le modalità per
l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la
loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando,
per quanto compatibili, principi e i criteri definiti dal
CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo
18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
(comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, lettera b),
legge n. 98 del 2013)
2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «può avere ad oggetto» sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 chiesto a rimborso e»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall' Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali previste in piani
o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a
50 milioni di euro mediante
l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo
3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro
il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla
procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano
economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare
del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese
le società di progetto di cui all'articolo
156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di
assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del
canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario.
(comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, lettera c),
legge n. 98 del 2013, poi modificato dall'art. 11, comma 1, lettera
b),
legge n. 164 del 2014)
2-quater. La
misura di cui al comma 5 è utilizzata anche cumulativamente
a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di
assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato. Nel complesso le misure di
cui ai commi 1 e 5 del presente articolo non potranno
superare il 50 per cento del costo dell'investimento,
tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.
Le misure di cui al presente articolo sono alternative a
quelle previste dall' articolo 18
della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure
sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 3, lettera d),
legge n. 98 del 2013)
2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può
superare l'importo di 2 miliardi di euro.
(comma
introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera c),
legge n. 164 del 2014)
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».
3-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3-ter. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.
4-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le università possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-bis. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: «affida» è sostituita dalle seguenti: «può affidare»
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma.
7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all'anno 2016;d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e fino
al 31 marzo 2015, per ottenere i benefici
di cui al comma 7-sexies, l'operatore
interessato alla realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza
pubblica all'impegno che intende assumere,
manifestando il proprio interesse per
ciascuna area attraverso una prenotazione da
effettuare nel sito web del Ministero dello
sviluppo economico. Nel sito web è inserita
un'apposita sezione con la classificazione
delle aree ai fini del Piano strategico
banda ultralarga in cui sono distinti gli
interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei
casi di conflitto di prenotazione, ossia per
tutte le aree in cui vi sia più di una
prenotazione, il beneficio è riconosciuto
all'operatore che presenta il progetto con
una maggiore copertura del territorio e
livelli di servizio più elevati, corredati
di soluzioni tecnologiche più evolute. Entro il 31 maggio 2015
l'operatore, a pena di decadenza, deve
trasmettere un progetto esecutivo firmato
digitalmente, conformemente a quanto
previsto dalla decisione della Commissione
europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre
2012. Entro il 15 giugno 2015
il Ministero
dello sviluppo economico pubblica
l'indicazione di tutte le aree oggetto di
intervento privato con richiesta di
contributo e di tutte le aree bianche
rimanenti. Dopo il completamento
dell'intervento l'operatore è tenuto ad
inviare una comunicazione certificata del
collaudo tecnico dell'intervento, affinché
l'amministrazione possa verificare la
conformità dell'intervento rispetto agli
impegni assunti, e deve mettere a
disposizione degli altri operatori l'accesso
all'infrastruttura passiva, secondo le
determinazioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Sia in fase di
progettazione sia in fase di gestione, il
Ministero dello sviluppo economico ha la
facoltà di predisporre ogni tipo di
controllo necessario per verificare la
conformità dell'intervento rispetto agli
impegni assunti.
(comma
modificato dall'art. 6, comma 1, legge n.
164 del 2014 come modificato dall'art.
3, comma 2, legge n. 11 del 2015)
7-octies. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentiti, per quanto di
loro competenza, i Ministeri competenti
nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono
stabiliti condizioni, criteri, modalità
operative, di controllo e attuative dei
commi da 7-ter a 7-septies, nonché il
procedimento, analogo e congruente rispetto
a quello previsto dal comma 2, per
l'individuazione, da parte del CIPE, del
limite degli interventi agevolabili. Il
decreto di cui al primo periodo definisce
altresì le modalità atte ad assicurare
l'effettiva sussistenza del carattere nuovo
e aggiuntivo dell'intervento
infrastrutturale proposto, la modulazione
della struttura delle aliquote del credito
d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche
in funzione delle specifiche condizioni di
mercato dell'area interessata, e le forme di
controllo e di monitoraggio, per garantire
il conseguimento delle finalità sottese al
beneficio concesso, tenuto conto della
decisione della Commissione europea C(2012)
9833 final, del 18 dicembre 2012.
(commi da 7-ter a
7-septies aggiunti dall'art. 6, comma 1, legge n. 164 del 2014)
Art.
33-bis. Requisito della cifra d'affari
realizzata
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Art.
33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art.
33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2017
come integrato dal d.lgs. n. 56 del 2017)
Art. 33-sexies. Autorizzazione di spesa
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
Art. 33-septies. Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
1. Al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la
sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la
sostenibilità economica e la continuità operativa dei
sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio
dei ministri promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad
alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per
la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per
l’elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2,
destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di
cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria già
esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
(comma così sostituito dall'art.
35, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)
1-bis, Le amministrazioni locali
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle
informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al comma 1 o
verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo
stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa,
possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
(comma introdotto dall'art.
35, comma 1, lettera b), del legge n. 120 del 2020)
1-ter. L’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell’Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per
l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al
comma 2 e, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla
disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di
sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la
strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle
quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di
sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello
cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(comma introdotto dall'art.
35, comma 1, lettera b), legge n. 120 del 2020)
2. Con il
termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici
atti alla erogazione di servizi interni alle
amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente
dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende
apparati di calcolo risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e
sistemi di memorizzazione di massa.
(comma così modificato
dall'art.
35, comma 1, lettera b), legge n. 120 del 2020)
3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
4. L’AgID, con proprio regolamento, d’intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13,
stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità
elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle
infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi
incluse le infrastrutture di cui al comma 1.
Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di
sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità,
portabilità dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.
Con lo
stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità
con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni
di cui ai commi 1 e 1-bis
(comma così sostituito
dall'art.
35, comma 1, lettera b), legge n. 120 del 2020, poi
dall'art. 41, comma
2, lettera a), legge n. 108 del 2021)
4-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano, fermo
restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto
dell’articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti
dall’esercizio di attività e funzioni in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di
polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle
infrastrutture digitali dell’amministrazione
della difesa.
((comma
introdotto dall'art. 16 della legge n.
98 del 2013 poi
così sostituito dall'art.
35, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020)
4-ter. (abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 233 del 2021)
4-quater.
Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle
amministrazioni che svolgono le funzioni di
cui all’articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(comma introdotto dall'art.
35, comma 1, lettera g), legge n. 120 del
2020)
4-quinquies. La violazione degli obblighi
previsti dal presente articolo è accertata
dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
(comma
introdotto
dall'art. 41, comma
2, lettera b), legge n. 108 del 2021)
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».
Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi»;
b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:
«19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce:
a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale;
b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia».
4. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero».
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6».
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,»;
b) sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione».
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la
piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo
sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al
decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, gli impianti
attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui
all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di
cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
continuano ad essere eserciti fino al completamento delle
procedure autorizzative in corso previste sulla base
dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve
intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino
all'anzidetto completamento.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 16-bis, legge n. 9 del 2014)
20. (comma abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 201 del 2022)
21. (comma abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 201 del 2022)
22. Gli
affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004
a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati
regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del
codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una
data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il
31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste,
successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di
società quotate a seguito di operazioni societarie
effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e
alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo
specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il
31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se
anteriori.
(comma così
sostituito
dall'art. 8, comma 1, legge n. 115 del 2015)
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.
25. (comma abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 201 del 2022)
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico».
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2».
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 è abrogato.
40. (comma abrogato dall'art. 1, comma 223, lettera b), legge n. 228 del 2012)
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, è sostituita dalla seguente: «d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: «A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei commercianti al dettaglio».
43. All'articolo 1 del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio».
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «né obbligo di scarico del mezzo di trasporto» sono aggiunti i seguenti periodi: «L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari»;
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia».
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei»;
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove» e le parole: «anche se cessati dall'esercizio» sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni»;
e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: «Il giudizio di non idoneità è motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati».
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate
le seguenti modifiche:
«Art. 285 - (Caratteristiche
tecniche) - Punto 32 - 1. Gli impianti termici civili che,
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione,
sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,
a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II,
devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro
il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e
vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico,
quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il
titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi,
le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
stessa parte quinta nei novanta giorni successivi
all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da
tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare
dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
288».
53. L'articolo 5, comma 9, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: «fax» è soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» sono aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991».
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi».
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1».
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
Art. 34-bis. Autorità nazionale anticorruzione
1. (comma abrogato dall'art. 5, comma 6, legge n. 125 del 2013)
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. (comma abrogato dall'art. 5, comma 6, legge n. 125 del 2013)
Art. 34-ter Documentazione di spesa
1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.
Art. 34-quater. Imprese turistico-balneari
1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis. 6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983».
Art. 34-quinquies. Piano di sviluppo del turismo
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.
2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.
Art. 34-sexies. Disposizioni in materia di accise
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: «passivi dell'accisa» sono inserite le seguenti: «e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,» e la parola: «assolto» è sostituita dalle seguenti: «comunque corrisposto».
Art. 34-septies. Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca
1. All'articolo 2, comma 1, del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: «dello stesso codice» sono inserite le seguenti: «, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,».
2.
(comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
Art. 34-octies. Riordino dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di
interesse regionale e locale
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici: a) «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; b) «servizi integrativi» dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi; d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
c) l'adeguamento inflattivo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 34-decies Disposizioni in materia di collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
6. La società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1º marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 34-undecies. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.
2. All'articolo
1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla
lettera b), dopo le parole: «lacuale e fluviale» sono
aggiunte le seguenti: «e la prosecuzione degli interventi di
cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e
2016».
Art. 34-duodecies. Proroga di termine
1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Art.
35. Desk
Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
(articolo abrogato dall'art.
31, comma 7, ultimo periodo, legge n. 164 del 2014)
Art. 36. Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime."»;
c) il comma 16 è abrogato;
d) il comma 19 è sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;
e) al comma 21, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.»;
f) il comma 24 è sostituito dal seguente: «24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.»;
g) dopo il comma 24 è inserito il seguente: «24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8».
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facoltà di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali. 3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
b) il numero 1) è soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.
5-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3o, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero sia iscritto nel registro delle imprese».
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.».
6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: «m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;».
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti: «4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
d) al comma 8 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale».
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater. (comma abrogato dall'art. 27, comma 1, legge n. 97 del 2013)
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni».
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto infine il seguente periodo: «Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»
8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a».
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: «, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari».
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del decreto- legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «a piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto.
Art. 36-bis. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «a pena di nullità» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa.
Art. 37-bis. Zone a burocrazia zero
1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.
3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 38.
Disposizioni finanziarie
(omissis)
Art. 39. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 34, comma 21)
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(brevetti).
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(sanzioni Antitrust).
Articolo 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 28 settembre
1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).