Legge 27 dicembre 2006, n.
296
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007)
(G.U. n. 299 del 27
dicembre 2006, s.o. n. 244)
Art. 1
1. - 4. (omissis)
5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 300, legge n. 228 del 2012)
6. - 29. (omissis)
30. - 32. (commi abrogati dall'art. 16, comma 3, legge n. 2 del 2009)
33. - 43. (omissis)
44. All’articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere";b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari";
b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: (omissis)
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. - 95. (omissis)
96. - 97. (commi abrogati dall'art. 8, comma 21-bis, legge n. 44 del 2012)
98. - 103. (omissis)
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
109. - 119. (omissis)
119-bis. I requisiti partecipativi di cui al
comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale
esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società
che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito
del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo
del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale
previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in
cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società
applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta
regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126,
l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le
imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,
rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto
conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime
speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte
sono rideterminate e dovute in
via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(comma
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014)
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi
di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
(comma
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014)
120. - 123. (omissis)
123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi
rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla
locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di
quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai
sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per
cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.
(comma
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014)
124. - 140. (omissis)
140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari
istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di
azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119,
ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non
costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e
alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il
medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il
valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente
riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai
periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai
sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a
condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai
quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
(comma introdotto
dall'art. 20, comma 2, legge n. 164 del 2014)
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi
immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al
comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti
previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'
articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del
1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di
cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis, comma
2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto
dell'attività propria del soggetto passivo.
(comma introdotto
dall'art. 20, comma 2, legge n. 164 del 2014)
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale
di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una
pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle
quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma
119.
(comma introdotto
dall'art. 20, comma 2, legge n. 164 del 2014)
141. - 144. (omissis)
145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. - 155. (omissis)
156. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l’articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali,
a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei
soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. - 183. (omissis)
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge n. 13 del 2009)
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2009. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge n. 13 del 2009)
185. - 193. (omissis)
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti";
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente:
"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma
2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita
dalla seguente:
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità,
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l’ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un
commissario con poteri sostitutivi".
203. - 207. (omissis)
208. - 209. (commi abrogati dall'art. 27, comma 7, legge n. 214 del 2011)
210. - 217. (omissis)
218. Dopo il comma 3 dell’articolo
214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
218. - 262. (omissis)
263. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)
264. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
265. - 286. (omissis)
287. - 288. (commi abrogati dall'art. 7, comma 8, legge n. 112 del 2013)
288. - 292. (omissis)
293. All’articolo
37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente".
294. All’articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma
4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti".
295. - 305. (omissis)
306. Nell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. - 308. (omissis)
309. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".
310. Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.
311. - 323. (omissis)
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. - 326. (omissis)
327. Il comma 37 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008".
328. All’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono
essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per
detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi
misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione
periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino
non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
329. - 338. (omissis)
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 è sostituito dal seguente:
"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:
"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
340. - 343. (omissis)
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All’articolo
4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso
di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unità abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. - 381. (omissis)
382. La
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi
inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti
entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre
energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è
incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime
modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
(abrogato
dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire
dal 1° gennaio 2016)
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw),
è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di
quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi
del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per
assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica
prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
(abrogato
dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire
dal 1° gennaio 2016)
382-ter. (abrogato dall'art. 42, comma 5, legge n. 99 del 2009)
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari
ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per
ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della
produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno
precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può
essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
(abrogato
dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire
dal 1° gennaio 2016)
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382,
l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi
eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da
intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati
verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti
entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per
i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a
382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto
interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento.
(abrogato
dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire
dal 1° gennaio 2016)
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di
cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse
agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di
incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione
di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione
con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non
avrà diritto all'emissione di certificati verdi.
(abrogato
dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire
dal 1° gennaio 2016)
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della
filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della
filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a
382-quinquies.
(commi da 382 a
382-septies così introdotti dall'art. 26, comma 4-bis, legge n. 222 del
2007)
(abrogato dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a
partire dal 1° gennaio 2016)
383. (abrogato dall'art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2016)
384 - 386. (omissis)
387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. - 448. (omissis)
449. Nel
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A.
(comma modificato dall'art.
7, comma 1, legge n. 94 del
2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n.
114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015)
450. Le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300,
per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione
e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni
sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento.
(comma modificato da ultimo
dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)
451. - 452. (omissis)
453. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere
previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
(comma così sostituito dall'art.
11, comma 11, legge n. 111 del
2011)
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. (omissis)
459. (soppresso dall'art. 19, comma 9, legge n. 102 del 2009)
460. - 461. (omissis)
462. All’articolo 8, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
463. - 556. (omissis)
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
(comma così
sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per
il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n.
122 del 2010
557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n.
122 del 2010)
557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
(comma introdotto dall'art.
3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
559. (omissis)
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi
compreso il personale di cui al comma 55.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007,
poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11,
legge n. 44 del 2012)
563. - 579. (omissis)
580. - 585. (abrogati dall'art. 26, comma 3, legge n. 133 del 2008)
586. (omissis)
587. 588. 589. 590. 591. (commi da 587 a 591 abrogati dall'art. 17, comma 5, legge n. 114 del 2014)
592. (omissis)
593. (abrogato dall'art. 4, comma 43, della legge n. 244 del 2007)
594. - 624. (omissis)
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
627. - 658. (omissis)
658-bis. Nei casi in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di
spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo
scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non
si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di
stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008.
(comma introdotto
dall'art. 7-bis della legge n. 222 del 2007)
659. - 675. (omissis)
676. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
677. La manovra finanziaria
è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l’importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
678-bis. Per l'anno 2010
si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678,
fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della
quantificazione della manovra.
(comma introdotto dall'art.
1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
679. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 678, lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all’8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta media triennale.
679-bis. Per gli anni
2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai
sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il
periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a
zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono
pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato
in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
(comma introdotto dall'art.
1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli
enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza,
per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e
2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della
misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio
2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e
maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di
miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in
alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
(comma così
sostituito dall'art.
1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel
medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per
cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti,
gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo
pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi
678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza
pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura
pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di
competenza mista.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
683.
Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e
2010, per la sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono
considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005,
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate,
nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono
considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal
Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi
incluse quelle relative al trasloco.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
683-bis. Limitatamente
all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di
stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte
corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni
interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro
l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
(comma introdotto
dall'art. 1-bis della legge n. 127 del 2007)
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a
decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano
il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza
pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis
e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto,
determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilità interno.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni
degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la
competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le
modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni
assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della
finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa
quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
686. Ai fini della verifica
del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti
di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della
certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
(comma così modificato dall'art.
1, comma 380, legge n. 244 del 2007, poi modificato dall'art. 40-bis della legge
n. 31 del 2008)
686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria
statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito
assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti. Per il patto relativo all'anno 2007 la
certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 380, legge n. 244 del 2007)
687. Per gli enti istituiti
nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello
stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone
del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di
calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Il termine
per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti
istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna
istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi
sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio
2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
(comma così modificato
dall'art. 6,
comma 8-octies, legge n. 17 del 2007)
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, sono abrogati.
695. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,".
696. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
697. - 717. (omissis)
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
719. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
720. - 724. (omissis)
725. 726. 727. 728. 729. 730. (commi abrogati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
731. Nell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
732. Nel comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".
733. (comma abrogato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
734. Non
può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,
società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque
anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi.
(comma
dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte
costituzionale, sent. 20 maggio 2008, n. 159, nella parte in
cui si riferisce alle Regioni e alle Province di
Trento e di Bolzano)
735. (comma abrogato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
736. Le norme del presente comma costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.
737. - 861. (omissis)
862. Le iniziative agevolate
finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora
completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente
normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non
inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei
mesi successivi.
(comma così sostituito
dall'art. 3, comma 35, legge n.
244 del 2007)
863. - 871. (omissis)
872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
(comma così sostituito
dall'art. 32, comma 2, lettera a),
legge n.
35 del 2012)
873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità
degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(comma così sostituito
dall'art. 32, comma 2, lettera b),
legge n.
35 del 2012)
874. - 906. (omissis)
907. 908. (abrogati dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 113 del 2007)
909. (abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
910. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
911. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
912. 913. 914. (abrogati dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 113 del 2007)
915. - 989-bis. (omissis)
990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.
992. - 1019. (omissis)
1020. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del
predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darn
distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo
destina prioritariamente alle sue attività di
vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie,
secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della
loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero
delle infrastrutture provvede, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza
tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché
dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: ",
ove non vi siano specifiche professionalità interne," sono soppresse. Le
convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi
concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma.
(comma
così modificato
dall'art. 1-bis della legge n. 201
del 2008)
1021. - 1028. (omissis)
1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;c) il comma 84 è sostituito dal seguente:
"84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità";
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza";e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 è sostituito dal seguente:
"88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".
1031. - 1092. (omissis)
1093. Le Società di persone,
le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la
qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente
articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
(abrogato
dall'art. 1, comma
522, legge n.
228 del 2012, poi ripristinato dall'art. 1, comma
36, legge n. 147 del 2013)
1094. Si considerano
imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità
limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In
tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per
cento.
(abrogato
dall'art. 1, comma
522, legge n.
228 del 2012, poi ripristinato dall'art. 1, comma
36, legge n. 147 del 2013)
1095. - 1107. (omissis)
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.
1112. (abrogato dall'art. 57, comma 1, legge n. 134 del 2012)
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
1117. (omissis)
1118. (abrogato dall'art. 2, comma 154, legge n. 244 del 2007)
1119. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all’articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all’articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1º marzo 2002, n. 43, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1, il comma 71 è abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6 è abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
1121. - 1125. (omissis)
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
1128. - 1171. (omissis)
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.
1173. (abrogato dall'art. 39, comma 10, legge n. 133 del 2008)
1174. (abrogato dall'art. 39, comma 10, legge n. 133 del 2008)
1175. A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefìci normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché all’assenza di violazioni nelle
predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
(comma così modificato dall'art.
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2024)
1175-bis. Resta fermo
il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva
regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al
medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla
base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero
dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo
sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
(comma introdotto
dall'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19 del 2024)
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
1177. (omissis)
1178. (abrogato dall'art. 39, comma 10, legge n. 133 del 2008)
1179. - 1197. (omissis)
1198. Nei confronti dei
datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al
comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione,
sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad
esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la
fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie
oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione
medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma
1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori.
(comma così sostituito
dall'art. 11, comma 1, legge n.
123 del 2007)
1199. - 1307. (omissis)
1308. (abrogato dall'art. 4, Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
1309. - 1323. (omissis)
1324. Per i soggetti non
residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli
anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a condizione che gli stessi
dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. La detrazione relativa
all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per
l'anno 2012. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. La detrazione relativa
all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per
l'anno 2014. La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 201.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 526, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 9, comma 15-quater,
legge n. 15 del 2014)
1325. - 1342. (omissis)
1343. (abrogato dalla legge n. 16 del 2007)
1344. - 1361. (omissis)
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
tabella 3
(così sostituita
dall'art. 1, comma 23, legge n. 244 del 2007)
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
Coperture |
Pavimenti | |||
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |