LAVORI PUBBLICI - 086
T.A.R. Lazio, sezione I-bis, 9 agosto 2002, n. 7088
(confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre
2004, n. 6701)
Ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R.
n. 554 del 1999 l'impresa qualificata per la categoria prevalente può
concorrere anche in presenza di lavorazioni scorporabili appartenenti alle
categorie generali (OG) diverse dalla prevalente - L'obbligo di
qualificazione e il divieto di subappalto di cui all'articolo
13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 è limitato alle opere
superspecializzate di cui all'articolo 72, comma 4, e non può essere
arbitrariamente esteso alle opere generali; né è invocabile in senso contrario
la premessa all'allegato A al
d.P.R. n. 34 del 2000 dove le categorie generali (OG) sono indicate come a
qualificazione obbligatoria.
(conformi: Consiglio
di Stato, sez, IV, 30 dicembre 2002, n. 5976; T.A.R.
Sardegna, 22 maggio 2003, n. 633; contro: T.A.R.
Palermo 29 aprile 2003, n. 705)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-bis,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 3124 del 2002, proposto dalla S.p.A. I. in persona del legale rappresentante, e dall'Associazione del Costruttori Edili di Roma e Provincia (A.C.E.R.), in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avv. R.B., presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in ...
contro
il Ministero della Difesa - VIII Direzione Genio Militare - in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
e nei confronti
dell'Impresa F.C., controinteressata, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento dell'VIII Direzione del Genio Militare
datato 21 gennaio 2002 e 31 gennaio 2002, prot. 409, di esclusione dell'impresa
ricorrente dall'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di due
capannoni nella Scuola di Fanteria di Cesano, nonché del relativo bando di gara
n. 154 cod. 315600, nella parte in cui stabilisce i requisiti di partecipazione
alla procedura;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e
conseguenziale.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2002 il dr.
Roberto POLITI; udito altresì l'avv. B. per la parte ricorrente.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Espone preliminarmente l'impresa ricorrente di aver
presentato domanda di partecipazione alla gara indetta dall'Amministrazione
della Difesa per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di due capannoni
presso la Scuola di Fanteria di Cesano.
Precisa, al riguardo, che il bando di gara, ai fini della
qualificazione, espressamente definiva come "prevalente" la categoria
OG1 per la classifica II; venendo peraltro indicata anche altra categoria - OG11
- per un importo pari a lire 615.278.688 (la lex specialis non recando
tuttavia alcuna indicazione circa la necessità della qualificazione anche in
tale ultima categoria).
Pur in possesso della qualificazione nella prescritta
categoria OG1 (ed avendo dichiarato di voler subappaltare i lavori relativi
all'altra categoria, OG11), la ricorrente I. S.p.A. veniva nondimeno esclusa dalla
partecipazione alla gara de qua, in quanto non in possesso di specifica
qualificazione (anche) nella categoria scorporabile da ultimo indicata.
Affida parte ricorrente le doglianze dedotte avverso l'impugnata determinazione di esclusione ad un unico - ancorché articolato - argomento di censura, concernente:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, VII comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; violazione e falsa applicazione degli articoli 2, I comma, lett. g) , 72, IV comma, 73, 74, II comma, e 95, I comma, del D.P.R. 19 dicembre 1999 n. 554; violazione e falsa applicazione dell'art. 18, III comma, della legge. 19 marzo 1990 n. 55; violazione delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 182.400.93 del 1° marzo 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, II comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400; violazione dei principi generali e delle regole in materia di qualificazione agli appalti di lavori pubblici; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.
A fondamento della disposta esclusione, sostiene la Stazione appaltante - con tesi non condivisa dalla parte ricorrente - che non possano formare oggetto di subappalto le categorie di opere generali (distinte sotto l'acronimo "OG") di cui all'Allegato A del D.P.R. 34 del 2000; argomentando, in proposito, che siffatta estensione sarebbe stata operata dal D.P.R. 554/99, in aggiunta alla previsione già dettata dall'art. 13, VII comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
Afferma invece parte ricorrente che il principio desumibile dalla coordinata lettura delle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 554/99 e 34/00 è sostanziato dalla unicità e sufficienza della qualificazione, da parte dell'impresa che abbia chiesto di partecipare ad una pubblica gara, nella categoria indicata come "prevalente" (rappresentata, con carattere di unicità, da quella i cui lavori presentino, rispetto all'oggetto dell'appalto, il maggiore importo); per le altre eventuali categorie - sia generali, che speciali - vigendo, conseguentemente, il principio della scorporabilità e/o della subappaltabilità (non ricorrendo, in proposito, alcun obbligo, bensì una mera facoltà, in capo all'impresa partecipante, di provvedere essa stessa, direttamente, alla realizzazione dei lavori ad esse relativi).
In buona sostanza:
- se la qualificazione nella categoria prevalente indicata nel bando di gara abilita l'impresa ad eseguire tutte le lavorazioni ulteriori, diverse dalla prevalente;
- le ulteriori lavorazioni di cui sopra, per le quali sia prescritta la "qualificazione obbligatoria" e per le quali ricorrano le condizioni di cui al II comma dell'art. 74 del D.P.R. 554/99, non possono essere eseguite direttamente dall'impresa qualificata nella sola categoria prevalente, ma debbono essere subappaltate ad impresa in possesso della necessaria qualificazione.
Nel sostenere, alla stregua di quanto precedentemente
riportato, la piena fungibilità fra subappaltabilità delle lavorazioni diverse
dalla prevalente indicata nel bando di gara e scorporabilità delle medesime
(intesa come affidabilità ad imprese mandanti associate in senso verticale) -
come peraltro sarebbe dato argomentare anche da interventi interpretativi del
Ministero dei Lavori Pubblici - esclude parte ricorrente che l'Amministrazione
procedente abbia fornito una corretta interpretazione delle disposizioni di cui
al VII comma dell'art. 13 della legge
n. 109 del 1994: conseguentemente sottolineando
l'illegittimità dell'avversata determinazione di esclusione, che si fonderebbe,
appunto, su un'operazione ermeneutica del tutto incondivisibile.
In particolare, viene decisamente confutato che il divieto di
subappalto di cui al citato art. 13 sia suscettibile di interpretazione
estensiva con riferimento a tutte le categorie di opere generali indicate nell'Allegato A del D.P.R. 34 del
2000, attesa la portata rigidamente tassativa
della norma in questione.
Insiste conclusivamente la parte ricorrente - preliminarmente sottolineando l'interesse a ricorrere anche in capo all'Associazione dei costruttori edili di Roma e Provincia - A.C.E.R. (assumendosi, al riguardo, che una non corretta interpretazione delle norme di qualificazione alle pubbliche gare integri la presenza di un potenziale vulnus per l'intera categoria rappresentata) - per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha
eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione
dell'impugnativa.
Non si è invece costituita in giudizio, ancorché evocata,
la controinteressata Impresa F.C.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 15 luglio 2002.
Diritto
1. Deve innanzi tutto disattendersi
l’eccezione di improcedibilità del gravame, dall’Avvocatura dello Stato
dedotta con riferimento ad un’asserita volontà dell’Amministrazione intimata
di non dare ulteriormente corso all’esecuzione del rapporto contrattuale
conseguente all’aggiudicazione della procedura di gara con il presente mezzo
di tutela avversata.
Siffatta eccezione, infatti, non si dimostra assistita da
concludenti rilievi documentali atti ad asseverare le affermazioni della difesa
erariale, segnatamente per quanto concerne la presenza di effettive effusioni
determinative con le quali la procedente Amministrazione della Difesa abbia
effettivamente manifestato l’intendimento di non dare ulteriore corso al
rapporto contrattuale.
D’altro canto, anche siffatta determinazione - si
ribadisce, documentalmente indimostrata, alla stregua degli atti depositati in
giudizio - ove effettivamente adottata, non avrebbe comunque reagito sugli atti
della procedura di selezione oggetto della presente impugnativa (i quali
avrebbero potuto essere rimossi solo a seguito dell’esercizio di un potere di
autotutela esercitato nelle forme al riguardo previste dall’ordinamento); per
l’effetto dovendosi escludere che l’interesse alla coltivazione del gravame
sia - allo stato - venuto meno.
2.Quanto sopra preliminarmente puntualizzato, va poi sottolineato, ad integrazione di quanto specificato in narrativa, che la motivazione contenuta nell'avversato provvedimento di esclusione dalla gara in precedenza indicato, è rappresentata:
- dall'affermata qualificazione della Categoria OG11 quale "categoria generale con qualificazione obbligatoria", così come indicato nella Tabella Allegato A del D.P.R. 34 del 2000;;
- dalla conseguente non autorizzabilità al subappalto per la categoria suindicata, in quanto superante il 15% dell'importo totale dell'appalto, "così come specificato dal D.P.R. 554/99 che ha esteso tale divieto anche alle categorie generali così come indicato nell'art. 13 della legge 109/94".
3. Quanto sopra puntualizzato, la decifrazione del thema
decidendum all'attenzione del Collegio proposto dalla presente impugnativa
necessariamente transita attraverso una compiuta ricostruzione del quadro
normativo di riferimento.
Viene in primo luogo in considerazione la disposizione di cui
al VII comma dell'art. 13 della l. 11 febbraio 1994 n.
109, alla stregua
della quale:
qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e
qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari;
in tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti essendo tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma.
L'art. 72 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109) ha quindi stabilito
che:
ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle
imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di
opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate (I
comma);
per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare
l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte (II comma);
per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità (III comma);
si considerano strutture, impianti e opere speciali, le
seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati
all'articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Secondo quanto reso palese dal IV comma del sopra riportato art. 72 del D.P.R. 554 del 1999, le "strutture, impianti ed opere speciali" per le quali l'art. 13, VII comma, della legge n. 109/94 nega la subappaltabilità, demandandone la realizzazione esclusivamente all'aggiudicatario dell'appalto, sono quelle elencate dalla disposizione in esame; al riguardo correndo l'obbligo di interrogarsi:
- se l'individuazione in tale misura effettuata dal regolamento attuativo abbia carattere tassativo; e, conseguentemente esaustivo relativamente alle fattispecie non subappaltabili;
- ovvero se, come sostenuto dalla Stazione appaltante, una diversa ricostruzione sistematica della disciplina all'esame possa condurre a considerazioni del tutto difformi.
Viene, al riguardo, in considerazione il contenuto della Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, adottato in attuazione dell'art. 8, II comma, della legge n. 109/94 (il quale ha demandato ad "apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, sentito il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" l'istituzione di "un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi").
L'art. 30 del citato D.P.R. 34/00 ha, in particolare, previsto che la stazione appaltante debba indicare, nel bando di gara:
- l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
- la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; intendendosi come "prevalente" la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento;
- le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
La menzionata Tabella A allegata al Decreto ora in rassegna
ha, quindi, operato una declaratoria delle categorie di opere generali e di
opere speciali (rispettivamente distinte con gli acronimi "OG" e
"OS"), individuando per ciascuna di esse - progressivamente numerate
con riferimento a raggruppamenti omogenei di opere - il contenuto delle relative
lavorazioni.
Che, invero, il sistema delineato dalla legge 109 del 1994,
nonché dai DD.PP.RR. 554 del 1999 e 34 del 2000 implichi, come
dall'Amministrazione sostenuto con l'avversata determinazione, l'obbligatoria
qualificazione dell'impresa partecipante ad una pubblica gara in tutte le
categorie di opere generali (OG), indipendentemente dall'espressa qualificazione
di una di esse come "prevalente" operata dal bando di gara, è invero
affermazione che non trova alcun compiuto riscontro normativo.
L'art. 73, I comma, del D.P.R. 554/99, infatti, prevede che "nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare"; ulteriormente soggiungendo che, "nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata" (dovendosi intendere per "categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento").
Indicazione normativa, quella ora riportata, che trova un coerente riscontro dispositivo con riferimento alla previsione di cui al I comma del successivo art. 95, in base alla quale "l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".
E, del resto, anche il III comma dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (come modificato ai sensi dell'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) ha stabilito che "il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto".
E' ben vero che l'ultimo periodo delle "premesse"
all'Allegato A del D.P.R. 34 del
2000 espressamente sancisce che "le
lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate
per le quali nell'allegata tabella «corrispondenze nuove e vecchie categorie»
è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi
di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite
dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni".
Ma è altrettanto vero che siffatta disposizione non può
essere letta nel senso che, per tutte le categorie generali (OG) alle quali,
nella citata tabella di corrispondenza, viene attribuito il carattere di
"qualificazione obbligatoria", sia necessario il possesso della
relativa qualificazione da parte dell'impresa partecipante, anche ove diverse
dalla categoria indicata come "prevalente" dal bando di gara: la
disposizione in esame non dimostrandosi suscettibile di interpretazione se non
in coordinamento con le indicazioni normative di cui ai riportati articoli
73, e 95
del D.P.R. 554 del 1999, alla stregua delle quali - come si è avuto modo di
rilevare - il mancato possesso della qualificazione in una delle categorie di
lavori diverse dalla prevalente, necessariamente implica la scorporabilità e/o
la subappaltabilità delle relative opere da parte dell'aggiudicataria.
4. Ciò posto, la tesi sostenuta dalla resistente
Amministrazione non appare condivisibile neppure laddove si intendesse accedere
ad un'interpretazione della normativa regolamentare introdotta dal D.P.R. n. 34
del 2000 sulla base di un criterio di specialità.
Ciò in quanto, pur essendo tale regolamento dedicato
specificamente al sistema di qualificazione delle imprese, in realtà esso non
affronta ex professo la questione della necessità o meno della
qualificazione nelle categorie non prevalenti ai fini della partecipazione alle
gare; piuttosto limitandosi a regolare - oltretutto in una premessa alla tabella
di conversione delle categorie del vecchio Albo Nazionale dei Costruttori e
quelle del nuovo sistema - il diverso problema della eseguibilità dei relativi
lavori da parte delle imprese aggiudicatarie.
E’ dunque, a ben vedere, proprio la disciplina dettata dal
D.P.R. n. 554 del 1999 l’unica ad affrontare specificamente ed esaustivamente
la tematica della qualificazione, sicché le sue disposizioni in materia devono
considerarsi prevalenti su quelle del D.P.R. n. 34 del 2000 non solo in base al
criterio cronologico della successione nel tempo delle norme - che agisce, nel
caso, a favore del D.P.R. n. 554 del 1999 (il quale, pur se adottato in data
anteriore al D.P.R. n. 34 del 2000, è entrato in vigore successivamente ad
esso) - ma anche perché costituiscono l’unica disciplina compiuta e
sistematicamente coerente espressa dall’ordinamento sulla specifica
problematica in esame.
Né, secondo il Collegio, potrebbe - al fine di ricomporre in un’unica coerente disciplina le norme in esame - farsi luogo all’integrazione delle due normative.
Ciò in quanto il D.P.R. n. 34 del 2000 esprime, seppure
implicitamente, un sistema di qualificazione legato concettualmente al
previgente sistema dell’Albo Nazionale dei Costruttori ed improntato al
principio della necessità della qualificazione, oltre che per la categoria
prevalente, anche per quelle - e sono quasi tutte - individuate quali
specializzate.
Diversamente, il D.P.R. n. 554 del 1999 introduce
espressamente un regime più elastico e “aperto” alla partecipazione di un
più alto numero di imprese, richiedendo unicamente la qualificazione per la
categoria prevalente, con conseguente possibilità per le imprese in possesso di
tale qualificazione di eseguire direttamente anche le ulteriori lavorazioni con
riferimento alle quali, invece, difettano delle relative qualificazioni.
Trattasi, in sostanza, di discipline regolamentari ispirate a
finalità diverse e creatrici di sistemi di partecipazione alle gare per l’affidamento
di lavori pubblici rispondenti a logiche diverse, che non possono trovare
ragionevole composizione in esito ad un procedimento di integrazione delle
discipline.
Altrimenti opinandosi, verrebbe ad introdursi una fattispecie
di derogabilità, ad opera del testo regolamentare di cui al D.P.R. 34/00,
rispetto all'omogeneo quadro normativo emergente dal complesso di disposizioni
introdotte dalla legge 109 del 1994 e specificate dal regolamento attuativo ex
D.P.R. 554 del 1999: ipotesi, questa, non solo logicamente inconfigurabile, ma
vieppiù non assistita da alcun conforto testuale che induca a ritenere
giustificata siffatta conclusione.
5. Le indicazioni ritraibili dal complesso normativo in
rassegna - quantunque non caratterizzato da quella chiarezza ed univocità
dispositiva che sarebbe stato invece lecito attendersi - con riferimento ai
requisiti di qualificabilità delle imprese partecipanti a pubbliche gare
d'appalto vengono, alla stregua di quanto si è avuto precedentemente modo di
sottolineare, a confermare in buona sostanza l'orientamento in giurisprudenza
maturato sotto il vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991 n.
406: per cui, nel caso in cui sussistano opere rientranti in più categorie, la
regola generale è data dalla sufficienza dell'iscrizione all’ (ora soppresso)
Albo Nazionale dei Costruttori nella categoria prevalente, derogabile solo in
presenza di espressa - ed adeguatamente motivata - volontà della procedente
Amministrazione di richiedere siffatta iscrizione anche nelle altre categorie
(altrimenti scorporabili) di lavori (cfr., in termini, Cons. Stato: sez. V, 11
gennaio 2002 n. 130 e 5 marzo 2001 n. 1248; sez. VI, 15 febbraio 2001 n. 805).
Nel rilevare come, quanto alla dedotta vicenda contenziosa,
il bando di gara espressamente prevedesse, quanto alle lavorazioni di cui si
compone l'intervento da appaltare (punto 3.5):
quale categoria prevalente la categoria OG1, per un importo di lire 897,949.762, pari ad € 483.752,35;
quale "altra" categoria (impianti tecnologici) la OG11, per un importo di lire 615.278.688, pari ad € 317.764,92;
deve conclusivamente escludersi la legittimità dell'avversato provvedimento di esclusione dell'odierna ricorrente, attesa la dimostrata qualificazione della stessa nella summenzionata categoria prevalente OG1, e la conseguente subappaltabilità e/o scorporabilità degli interventi relativi alla rimanente categoria OG11 alla stregua di quanto in precedenza rilevato: sì da escludersi la rilevanza, ai fini dell'ammissione alla gara in esame, del possesso della qualificazione anche in siffatta ultima categoria.
6. Il ricorso, nei limiti di quanto precedentemente osservato dal Collegio, merita accoglimento; per l'effetto imponendosi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione (ma non anche del bando di gara, la cui interpretazione secundum legem consente - avuto riguardo alla corretta enucleazione delle categorie di lavori in esso contenute, nonché all'individuazione del carattere di prevalenza di una di esse, con le conseguenze a tale indicazioni ricongiungibili in ordine ai requisiti di qualificazione - di escludere la presenza di profili autonomamente inficianti le disposizioni della lex specialis della procedura di selezione de qua).
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis - accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Ministero della Difesa - VIII Direzione del Genio Militare - datato 21 gennaio 2002 e 31 gennaio 2002, prot. 409, di esclusione della ricorrente S.p.A. IBECO dall'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di due capannoni nella Scuola di Fanteria di Cesano.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio
2002, con l’intervento dei signori giudici
Dr. Cesare MASTROCOLA - Presidente
Dr. Roberto POLITI - Consigliere, relatore, estensore
Dr. Pietro MORABITO - Primo Referendario