Legge
24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
(finanziaria 2004)
(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, s.o.
n. 196)
Art. 1. Risultati differenziali (omissis)
Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
1. 14. (omissis)
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. 25. (omissis)
26. (abrogato dall'art. 83, comma 28-duodecies, legge n. 133 del 2008)
27. 28. (omissis)
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. (abrogato dall'art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017)
32. 40. (omissis)
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. 62. (omissis)
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. 67. (omissis)
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: "14-ter.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69. (omissis)
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
1. 13. (omissis)
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16,
costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le
operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia.
Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il
diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di
cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono
essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le
finalità definite dal comma 18.Non costituiscono indebitamento, agli effetti del
citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa
statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per
le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
(comma così sostituito dall'art. 75 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
d.lgs. n. 126 del 2014)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
(lettera così modificata dall'art. 75 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
h) Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
(lettera così modificata dall'art. 75 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost. sentenza n. 425 del 29
dicembre 2004)
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro
i seguenti limiti:
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, del
decreto legge n. 168 del 2004)
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter.
L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi
agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma
21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita
attestazione dall'ente territoriale.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, del
decreto legge n. 168 del 2004)
22. 27. (omissis)
28. (abrogato dall'art. 1, comma 441, legge n. 228 del 2012)
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. 33. (omissis)
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. 50. (omissis)
51. (abrogato dall'art. 1, comma 53, legge n. 311 del 2004)
52. 59. (omissis)
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al
ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino
all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di
unità di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale 17 dicembre 2004, n. 390,
limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato
«devono, comunque, essere contenute … entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»)
61. 64. (omissis)
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. 93. (omissis)
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo
medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche».
94. 107. (omissis)
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116. 165. (omissis)
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. (omissis)
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 è abrogato. (comma modificato dall'art. 3, comma 169, lettera a), legge n. 350 del 2003)
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
Art. 4. Finanziamento agli investimenti
1. 34. (omissis)
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. 39. 40. 41. (abrogati dall'art. 1, comma 700, legge n. 296 del 2006)
42. 49-ter. (omissis)
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto
di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai
fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di
cui al
precedente comma 49-bis.
(comma introdotto dall'art. 43, comma 1, legge n.
134 del 2012)
50-quater. - 83. (omissis)
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:«delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».
85. 115. (omissis)
116. 117. (commi dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte cost. sentenza n. 423 del 29 dicembre 2004)
118. 133. (omissis)
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente: «g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».
126. 133. (omissis)
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, è sostituito dal seguente:
«2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
, è inserito il seguente:
«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004».
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il
presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31
dicembre 2007.
Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del
comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(comma così modificato dall'art. 19-quinquies della
legge n. 306 del 2004 poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 51 del 2006)
151. 170. (omissis)
171. Al fine di semplificare le procedure
e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di
competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita
convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste
italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini,
diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione,
la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le
procedure applicative e di informazione all'utenza.
(comma così modificato dall'art.
86, comma 1,
decreto-legge n. 1 del 2012)
172. (omissis)
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».
174. 177. (omissis)
177-bis. In sede di
attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali,
il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi
pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare. Per i contributi destinati alla realizzazione delle
opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera
CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di
interesse strategico di cui alla
parte II,
titolo III, capo IV del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari
a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli
articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma
5-bis, del medesimo decreto legislativo. In
caso di criticità procedurali tali da non
consentire il rispetto dei predetti termini
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce al Consiglio dei
Ministri per le conseguenti determinazioni.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 3,
legge n. 214 del 2011)
178. 203. (omissis)
179. (comma abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010)
180. 203. (omissis)
204. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. sentenza n. 424 del 29 dicembre 2004)
205. 214. (omissis)
215. 216. 217. (commi dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte cost. sentenza n. 107 del 18 marzo 2005)
218. 233. (omissis)
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: (omissis)
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: (omissis)
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente: (omissis)
235. 248. (omissis)
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. 251. (omissis)
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati (omissis)