LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive
(G.U. n. 262 dell'11
novembre 2014)
Art. 1. Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Art. 2. Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
Art. 3. Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia
Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche
Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM
Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
Art. 25. Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
Art. 26. Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati
Art. 34. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica
CAPO I - MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Art. 1. Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
1. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione
degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni
dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato
in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di
non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
Con riferimento agli interventi
di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica
l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal
citato comma 3 sono ridotti alla metà.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario, entro il 31
gennaio dell'esercizio
finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione
annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari
sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando
eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati
nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della
valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è
pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla
tratta ferroviaria Napoli - Bari.
8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo - Catania - Messina.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui
periodo
di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto può comunque essere emanato. Una quota
pari a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n.
147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è
finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente
automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.
Agli
enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013,
apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di
opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di
interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno
per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la
realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI
Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata
cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Per consentire l'avvio degli investimenti
previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale
di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
centottanta giorni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi
improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti
dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli
enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al d.P.R. 18 aprile
1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite
negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al
primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti
(comma modificato
dall'art. 8, comma 7, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma
12, lettera a), legge n. 10 del 2016)
11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
Art. 2. Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
1. - 2. - 3. - 4. (abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art. 3. Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste - Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo - Piazza Venezia della Linea C di Roma;
(termine prorogato dall'art. 8, comma 2, legge n. 11 del 2015)
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
(termine prorogato dall'art. 8, comma 2, legge n. 11 del 2015)
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano - Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;
Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità:
a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti )). Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6,
le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i
relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti
entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse
necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.
(comma introdotto
dall'art. 9, comma 1, legge n. 9 del 2016)
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
a) (soppressa dalla legge di conversione)
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
decreto secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di
cui al comma 2.
(comma così modificato
dall'art. 9, comma 1, legge n. 9 del 2016)
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal
CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data alla
data di entrata in
vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura
parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013
confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 -
2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente
previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1°agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge
26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di
cui al d.P.R. 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze
definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma
209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica,
relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del
24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e
la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete
nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di
chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro
arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa
richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica,
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.
(comma introdotto dall'art. 1, comma
549, legge n. 190 del 2014)
Art. 4. Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità
interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro, i pagamenti
sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni
2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente
all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I
suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
(comma
così modificato dell'art. 1, comma 497, legge
n. 190 del 2014)
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.
5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a)
del comma 5 rilevano solo i
debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti
connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per
gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni,
escluse le spese afferenti la sanità.
(comma
così modificato dell'art. 1, comma 497, legge
n. 190 del 2014)
6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo
periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei
debiti delle regioni, sostenuti successivamente alla data del 1° luglio
2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da
2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione
dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente
importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le
province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,
mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it»
della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30
settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel
2014 i pagamenti di cui al periodo precedente e i comuni e le province
comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i
medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le
comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni,
entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun
ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal
patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
(comma
così modificato dell'art. 1, comma 497, legge
n. 190 del 2014)
7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";
b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo" sono sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al periodo" e le parole "nel primo semestre dell'anno" sono sostituite da "entro l'anno".
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita,
irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla
scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente
comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della
stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
8-quater. Agli oneri previsti dal comma 8-ter si fa fronte
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n.
551 del 2014)
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e
dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del
canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la
manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la
gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a
seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per
ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. Tale
modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016.
Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni
edificio, anche per il riscaldamento, l’energia elettrica e la produzione di
acqua calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o
da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP. La
manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi,
nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione
dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del
6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle
risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze
rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del
coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2014.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 11-ter,
legge n. 125 del 2015)
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di
cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le
richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli
enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori
meramente formali relativi alla trasmissione telematica».
9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».
9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 4-bis. Pubblicazione dei dati in formato aperto
1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
CAPO II - MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 5. Norme in materia di
concessioni autostradali
(abrogato dall'art.
217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art. 5-bis. Disposizioni in materia di
autostrade
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare
alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e
conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti
dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale
che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con
l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada
Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche
con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in
essere e alla partecipazione finanziaria della regione
Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilità
finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche
1. Dopo il comma 7-bis
dell'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
(omissis)
2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel territorio nazionale» è soppressa la parola: «anche».
3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). ... »
(omissis)
3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964,
n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra
ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga
effettuate anche all'interno degli edifici».
4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".
5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5-quater. (comma abrogato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2016)
5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici».
5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea».
Art. 6-bis. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastruttureArt. 6-ter. Disposizioni per l'infrastrutturazione
degli edifici con impianti di comunicazione elettronica
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, è inserito il seguente:
«4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo
della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito
che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».
2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo
l'articolo 135 è aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli
edifici). ...» (omissis)
CAPO III - MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;
c) l'articolo 150 è abrogato;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.";
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";
3) (soppresso dalla legge di conversione)
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
7) il comma 7 è abrogato;f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente: «Articolo 158-bis. (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante) ...» (omissis)
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;
2. Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del
Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di
ciascuna regione territorialmente competente. Le risorse sono prioritariamente destinate agli
interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al
recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Il
Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere
sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è
adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della
transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a
finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli
interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici
unici di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli
interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il
sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati
sotto la voce “MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di
trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. In
particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di
adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale
adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di
garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di
programma provvedimento di individuazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per
cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente
pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è
assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità
speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In
caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con
riferimento all’attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia
grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del
Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il
Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche
competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al
Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le
disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
(comma modificato dall'art.
36-ter, comma 7, legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 16, comma 2, lettera
a), del decreto-legge n. 152 del 2021)
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le attività di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli
accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività
relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i
Commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato
dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti
che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della
disciplina nazionale ed europea.
(comma così modificato dall'art.
9, comma 2, legge n.
120 del 2020)
5. (abrogato dall'art. 36-ter, comma 14, legge n. 108 del 2021)
6. Al fine di garantire l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli
interventi relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il Fondo è finanziato mediante la
revoca delle risorse già stanziate dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n.
60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e
dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad interventi nel
settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto
della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla
data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti
giuridicamente vincolanti. Per quanto non diversamente previsto dal presente
comma, restano ferme le previsioni delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012
e n. 87/2012 nonché della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio,
alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad
esclusione dei termini, alle modalità attuative.
(comma così modificato dall'art. 1, comma
12, lettera b), legge n. 10 del 2016, poi dall'art. 22, comma 7,
legge n. 160 del 2016)
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o
di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle
acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata
la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche
con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai
commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
(comma modificato
dall'art. 9, comma 4, legge n. 11 del 2015, poi dall'art.
52, comma 3, legge n. 221 del 2015)
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la
realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE
n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro
impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito
delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
(comma introdotto dall'art. 22,
comma 8, legge n. 160 del 2016)
7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate
direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta
delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di
ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo,
verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e
di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 703 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla
circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.
(comma introdotto dall'art. 22,
comma 8, legge n. 160 del 2016)
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25
milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».
9-quinquies. Il
comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015,
2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del
medesimo articolo 3-bis».
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351».
Art. 8. Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
CAPO IV - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».
2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi
agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di
servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con
esito positivo.
(comma aggiunto
dall'art. 1, comma 168, legge n. 107 del 2015)
Art. 10. Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),";
b) al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: "ammissibili a finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento";
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: "con riferimento a ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai sensi del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),"; le parole: "con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: "Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia."
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti: "enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,".
2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;
b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».
Art. 11. Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto
1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50";
b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50".
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.".
Art. 12. Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13. Misure a favore dei project bond
1. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.".
3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 14. Disposizioni in materia
di standard tecnici
(abrogato dall'art. 217
del d.lgs. n. 50 del 2017 come integrato dal d.lgs. n. 56 del 2017)
Art. 15. Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese
1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15-bis. Misure per favorire l'accesso ai
finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle
cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono
aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
Art. 15-ter. Disposizione concernente la cessione
dei crediti d'impresa
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge
l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non
siano intermediari finanziari».
Art. 16. Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere
1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.
Art. 16-bis. Disciplina degli accessi su strade
affidate alla gestione della società ANAS Spa
1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono inseriti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione
della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già
autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015
non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per
il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e
privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza
di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla
verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai
criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in
unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31
dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta
data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il
versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40
per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il
28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione
ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per
il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di
autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è
dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una
somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione,
determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il
31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone
esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica.
23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater
e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti
di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di
carburanti.
23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa
conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e
23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal
contratto di programma - parte servizi.
23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015,
al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle
strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di
sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura
degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
Art. 16-ter. Disposizioni urgenti in materia di
metropolitane in esercizio
1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del
regolamento di cui al d.P.R. 1°
agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle
metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi
ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni
caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo.
CAPO V - MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 17. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: "i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria complessiva degli edifici";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;";b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Interventi di conservazione) ...» (omissis)
c) all'articolo 6 (L):01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»;
1) al comma 2:a) alla lettera a), le parole da: ", non comportino", fino alla fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.";
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: "b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.";
5) al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, " e le parole: "258 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici," sono sostituite dalle seguenti: "modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,";
e) all'articolo 14 (L):1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.";
2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le seguenti: "nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,";f) all'articolo 15 (R):
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.";g) all'articolo 16 (L):
1) (soppressa dalla legge di conversione)
2) (soppressa dalla legge di conversione)
3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche».
3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.» ;
4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.»;
5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.";h) all'articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo le parole: "di proprietà dello Stato", sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.";i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
l) al Capo III, Titolo II, Parte I, la rubrica è sostituita dalla seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA';
m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e le parole "denunce di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attività";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.";n) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:
«Art. 23-ter. (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) ...» (omissis)
o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto che ha presentato" sono inserite le seguenti: "la segnalazione certificata di inizio attività o";
p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;
q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. (Permesso di costruire convenzionato) ...» (omissis)
q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».
2. L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».
2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: "L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento."
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 17-bis. Regolamento
unico edilizio
1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo
4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il
seguente:
«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione
del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza
unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine
di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali
accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la
tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo,
che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo
alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini
fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
Art. 18. Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.
Art. 19. Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria.
Art. 20. Misure per il rilancio del settore immobiliare
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento» , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione costituisce eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari
istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di
azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119,
ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non
costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e
alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il
medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il
valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente
riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai
periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai
sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a
condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai
quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi
immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al
comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti
previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'
articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del
1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di
cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis, comma
2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto
dell'attività propria del soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al
comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una
pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione
delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il
regime di cui al comma 119.».
3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni di euro per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».
4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno
2005,
n. 122, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma
2).
1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il
requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e
conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene
meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento
dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione
di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».
4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».
4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti: «e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta»;
c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il» sono soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole: «ai commi 2-quater e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta».
Art. 21. Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all' articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).
5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
Art. 22. Conto termico
1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti».
Art. 22-bis. Interventi sulle tariffe incentivanti
dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
1. Le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili
erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione,
enti locali o scuole.
Art. 23. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8), del codice civile.
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà,
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.".
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella gazzetta ufficiale.
Art. 24. Misure di agevolazione
della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio
(abrogato dall'art. 217
del d.lgs. n. 50 del 2017 come integrato dal d.lgs. n. 56 del 2017)
Art. 25. Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";
b) all'articolo 14-quater, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso»;b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo le parole: «dell'articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con il medesimo
regolamento sono altresì individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali».
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.".
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Art. 26. Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.
1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può formulare all'amministrazione comunale una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.
4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.
8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
Art. 27. Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.
CAPO VI - MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Art. 28. Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.".
4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ", se del caso," e, dopo le parole "del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";
b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:
"Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.".
8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.
Art. 29. Pianificazione strategica della portualità e della logistica
1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «è valutata con priorità la».
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.
Art. 29-bis. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi
dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni».
CAPO VII - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Art. 30. Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).
3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 31. Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Art. 31-bis. Operatività degli impianti a fune
1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme
regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla
scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si
applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche
effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa
l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è
scaduta possono godere di una proroga di due anni, previa verifica della loro
idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti
uffici ministeriali.
(comma così modificato
dall'art. 10, comma 2-bis, legge n. 9 del 2016)
3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
Art. 32. Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, ";
b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", è inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."
Art. 32-bis. Disposizioni in materia di autotrasporto
(omissis)
CAPO VIII - MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle
quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma
di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
(comma così modificato dall'art. 1, comma
12, lettera c), legge n. 10 del 2016)
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
presidente della regione interessata.
Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(comma così modificato dall'art. 11, comma
16-quater, legge n. 125 del 2015)
6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con d.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.
10-bis. Ferma restando l’applicazione del comma 9
relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di
istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di
attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale
interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
(comma introdotto dall'art. 41, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021)
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio
sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n.
388 del 2000 con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, le stesse sono dichiarate con il
presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti
di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è
individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a
titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di
supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette
dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale
pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si
applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del
personale non dirigenziale, quanto previsto dall’articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del
predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al
personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione
di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della
struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto
dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata
l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo
destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l’anno 2021 e di 346.896 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e
amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo
pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente
necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di
altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società
a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di
diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi
riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli
interventi che sono stati trasferiti.
(comma introdotto dall'art. 41, comma 1,
lettera c), del decreto-legge n. 152 del 2021)
12. In riferimento al predetto comprensorio
il Soggetto Attuatore è individuato nell’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house
dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore,
con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di
cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di
fallimento. La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce
gli effetti di cui all’articolo 2644, secondo comma, del codice civile.
Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e
degli immobili trasferiti, rilevato dall’Agenzia del demanio alla data
del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposi-zione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore,
anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all’attuazione del programma di cui al comma 8. L’emissione
degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta
l’esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti
dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare
della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da
effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e
conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro
onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all’incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad
esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione
della determinazione del valore suddetto da parte dell’Agenzia del demanio.
Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o
dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.
(comma modificato dall'art. 11, comma
16-quater, legge n. 125 del 2015, poi dall'art. 11-bis, comma
3, legge n. 21 del 2016)
13. Al fine di definire gli indirizzi
strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il
coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con
ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un’apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e
della cultura,
nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi
pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti
rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui
scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate.
(comma modificato dall'art. 3 della legge n. 18 del 2017,
poi dall'art. 41, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 152 del 2021)
13.1. (comma abrogato dall'art. 11-bis, comma 3, legge n. 21 del 2016)
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9
13-bis. Il programma di rigenerazione
urbana, predisposto
secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve
garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di
evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessità della
pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente
definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro
pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi
e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA.
In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall’Autorità competente
per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.
(comma così modificato
ddall'art. 41, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 152 del 2021)
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette
al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma
relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione
urbana dell’area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività
di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario
entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono
identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei
predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell’ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
(comma
inserito dall'art. 41, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 152 del 2021)
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati all’elaborazione e
all’attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella
mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio, il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il
Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario
straordinario, sentita la cabina di regia, individua l’amministrazione,
l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo
pubblico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m) e o) , del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In
relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono
riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la
revoca dell’incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del
comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto
attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
(comma
inserito dall'art. 41, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 152 del 2021)
13-ter. (comma abrogato dall'art. 11, comma 16-quater, legge n. 125 del 2015)
13-quater. Il Commissario straordinario
di Governo, all'esito della
procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di
personale necessari per le attività di competenza del Soggetto
Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli
Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.
13.1. (comma così modificato dall'art. 11-bis, comma
3, legge n. 21 del 2016)
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree
del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare
complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, sono
ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali
previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste
dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.
(comma
inserito dall'art. 41, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 152 del 2021)
Art. 33-bis. Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato
1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.
Art. 34. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica
1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. (abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
7. (abrogato dall'art. 52, comma 2, legge n. 120 del 2020)
7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo».
8. - 9. - 10. (abrogati dall'art. 52, comma 2, legge n. 120 del 2020)
10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda».
10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.
Art. 35. Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.
7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a
smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del
territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225».
12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)».
13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 36. Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
«n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la
realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle
attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di
ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico
nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione
negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base
dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione,
rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni
dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di
prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto
all'anno 2013».
2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;
b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,».
Art. 36-bis. Interventi in favore dei territori
con insediamenti produttivi petroliferi
1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si
applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i
versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a
progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli
articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e
all'articolo 42 del d.P.R. 24 maggio
1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata
successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate
da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge
n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali
maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi
all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo
di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad
applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente
articolo.
Art. 37. Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale
1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:
a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";
b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonché paesaggistici";
c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.";
c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»;
d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole "nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW".
3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.
Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titolo abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite
le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è
adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo
1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione
del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base
delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione.
(comma così sostituito dall'art. 1,
comma 554, legge n. 190 del 2014)
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;
c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:1) la lettera g) è abrogata;
2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile, per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:
a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.
6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.
8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. (soppresso dalla legge di conversione)
10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali
di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree
di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine
di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello
svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare,
previo espletamento della procedura di valutazione di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici, per un
periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione
di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi
tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati
di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano
accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il
programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione
decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga
accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato
per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si
applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del
2004 e successive modificazioni." .
1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"».
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi"».
11-bis. All'articolo 5 del decreto
legislativo 30 maggio 2008,
n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei
commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle
quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la
revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».
11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
11-quater. All'articolo 144 del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee
dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del
patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di
idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi
titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi
eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in
via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.
Art. 39. Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: "c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992";
b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti: "e immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi, " sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";
9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)," sono soppresse;
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa".
Art. 39-bis. Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
1. La
lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:
«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di
teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti».
CAPO X - MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 40. Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.
3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole ", ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali" sono soppresse.
4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania
1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
Art. 42. Disposizioni in materia di finanza delle Regioni
1. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
all'articolo 46, comma 6, le parole: "31 ottobre 2014", sono sostituite
dalle seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a
quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno
2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di
stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei
confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo
complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto
allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici
a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo
complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente
pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari
a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle
spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui
all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni
che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino
non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio
dello Stato la quota di spesa non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano
le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente
articolo.";
2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da "15 ottobre 2014".
3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre ".
4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti " 31 ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.".
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento».
14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42-bis. Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria
1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005.
Art. 43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato
rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli
esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la
dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata
accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 9, legge n. 125 del 2015)
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017».
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche
separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la
stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato
alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di
adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare
eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap
nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di
decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per
l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è
comunque adottato. Lo schema di
decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al primo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine
di cui al terzo periodo, il decreto può comunque essere adottato.
Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le
quali non si è conformato ai citati pareri.
(comma
così modificato dall'art. 1-bis della legge n. 160 del 2016)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Art. 44. Disposizioni finali
1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.
Art. 45. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.