Decreto
Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
(G.U. n. 57 del 9 marzo 2016)
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell’articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
b) «operatore di rete»: un’impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;
c) «gestore di infrastruttura fisica»: un’impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricità, compresa l’illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque refl ue, e sistemi di drenaggio;2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità »: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s;
f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;
g) «ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) sono dotati di personalità giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;i) «infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
l) «infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
m) «punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità;
n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all’esistenza di infrastrutture fisiche.
Art. 3. Accesso all’infrastruttura fisica esistente
1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.
3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.
4. L’accesso può essere rifiutato dal gestore dell’infrastruttura e dall’operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:
a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell’operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
(lettera così sostituita dall'art. 22, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 118 del 2022)
b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
(lettera così sostituita dall'art. 22, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 118 del 2022)
c) l’inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l’integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità.
5. Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d’accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all’organismo di cui all’articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.
6. L’organismo di cui all’articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall’organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso. Il prezzo fissato da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell’infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un’equa opportunità di recupero dei costi stessi.
7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proprietà del proprietario dell’infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.
Art. 4. Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
1. Al fine di facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
1-bis. Il Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati
previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni
per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio
e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.
(comma così
sostituito dall'art.
61, comma 5, della legge n. 120 del 2020)
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi all’apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali. Devono altresì mettere a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un’autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell’autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:
a) l’ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Esso fornisce altresì agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell’infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell’ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della richiesta di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono l’accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta. L’accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 può essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, l’accesso degli operatori di rete è consentito solo per le parti dell’infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell’infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, è fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto, può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l’indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l’accesso alle informazioni a norma del presente articolo, hanno l’obbligo di adottare misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.
Art. 5. Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all’infrastruttura in corso di realizzazione
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o
indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del
coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta
dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio
civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al
fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo,
eseguite successivamente all’adozione delle linee guida medesime, sia
incentivata l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora
necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.
In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato
articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione
le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate
dall’Ente nazionale italiano di unificazione.
(comma così
sostituito dall'art.
23, comma 1, della legge n. 118 del 2022)
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Organismo di cui all’articolo 9 perché emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l’indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione Europea.
Art. 6. Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate
1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all’articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell’infrastruttura fisica e l’operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un’autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell’autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:
a) l’ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
2. La richiesta, presentata per iscritto dall’operatore di rete, specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I proprietari, i gestori dell’infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. L’accesso alle informazioni minime è limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.
3. Il gestore della infrastruttura fisica e l’operatore di rete possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno già reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l’accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINfiin osservanza delle procedure di cui all’articolo 4.
Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni
1. All’articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni” e le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “otto giorni”.
2. Il comma 8 dell’articolo 88 del medesimo Codice è sostituito dal seguente: “8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all’allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.”.
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai
fini dell’articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l’avvio dei lavori è subordinato
esclusivamente alla trasmissione, da parte dell’Operatore di comunicazione
elettronica, alla soprintendenza e all’autorità locale competente, di
documentazione cartografica prodotta dall’Operatore medesimo relativamente al
proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.
La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle
infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi
sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di
almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente.
Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri
storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli
interventi.
(comma così
sostituito dall'art.
38, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020)
Art. 8. Infrastrutturazione fisica interna all’edificio ed accesso
1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
4. In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
5. Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale di cui all’articolo 9.
6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell’infrastruttura fisica interna all’edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.
Art. 9. Organismo di risoluzione delle controversie
1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L’Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito della procedura di cui al comma 2, può acquisire, in relazione all’oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell’infrastruttura fisica.
4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso.
5. La decisione dell’Autorità deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
6. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
Art. 10.
Sanzioni
(si veda anche l'art. 98 del d.lgs. n. 259 del 2003)
1. La decisione vincolante dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3. Per le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all’obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Per le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all’obbligo di consentire l’accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 11. Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 12. Disposizioni di coordinamento
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.
2. All’articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”.
3. L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Abrogazioni
1. Il comma 5-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
2. L’articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
3. I commi 2, 3, primo periodo dell’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
Art. 15. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell’articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all’articolo 10, comma 3, nonché quelle contenute nell’articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.