ALLEGATI

 

Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo  (in PDF).

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio
Allegato I.7 DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione
    da 1 a 5: QE, DOCFAP, DIP
    da 6 a 21: PFTE
    da 22  a 33: Progetto esecutivo
    da 34 a 44: Verifica

Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e ulteriori attribuzioni del CSLP

Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A. (
qui la tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2016, aggiornata) (in PDF)
Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo < soglie di rilevanza europea)
Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte Metodi: A, B, C (con tabella
in PDF)
Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature
Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi
(in PDF)
Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati
Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

    da 1 a 4: Classifiche
    tabella SOA
    da 5  24: SOA

    19 (OG11)

    25 Direzione tecnica
    18 (requisiti)
    28 (<150.000)
    30-33 (RTI e concess.)
    34-40 (professionisti)
Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
Allegato II.14 Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

    3: consegna
    7: riserve
    8: sospensioni

    10-11: risoluzione e recesso

    12: giornale dei lavori
    13-24: collaudo
    31-39: servizi e forniture
Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa

Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza

Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

Allegato V.1 Compensi agli arbitri
Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico
Allegato V.3 Cabina di regia


ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50,commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 1. Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti  dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

 

 


ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui
alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non anomale”.

Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodichè, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A (in PDF) oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.

 

 


ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai numeri 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

 

 


ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)

PARTE I - AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, di cui all’allegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 7. Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori e all’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III - ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.

3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 11. Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:

a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello
inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Articolo 12. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l’ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV - COMPETENZA DELL’ANAC

Articolo 13. Competenza dell’ANAC.

1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) è rilasciata la qualificazione;
c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Tabella A - Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2.

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro
svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre
2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
dati detenute o gestite dall’ANAC

5 punti

Tabella B - Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2.

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare svolte di importo superiore alla
soglia europea nel quinquennio precedente al 31
dicembre 2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
dati detenute o gestite dall’ANAC

10 punti

Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

5 punti

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.

Descrizione

Indicatori elementari

peso

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di
dipendenti aventi specifiche competenze (numero
di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto,
qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a
ordini professionali, esperienza)
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS
I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA
I53_1b - Numero dirigenti SOS
I53_1c - Numero funzionari SOS
I53_1d - Numero impiegati SOS
I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS
I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS
I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS
I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS
I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS
I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS
I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS
I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS
I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS
INDICATORI ELEMENTARI 5.3
 (peso w1=15);
 (peso w1b=15)
 (peso w1c =15)
 (peso w1d =15)
 (peso w2=10);
 (peso w3=8);
 (peso w4=5);
 (peso w5=13);
 (peso w6=11);
 (peso w7=13);
 (peso w8=11);
 (peso w9=11);
 (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del
personale
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS
I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS
I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
 (peso 20)
 (peso 60)
 (peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di
qualificazione nel quinquennio (numero di gare
aggiudicate, incluse quelle per conto di altri
enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di
affidamento distinti per modalità di realizzazione
della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione)
5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione
5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE
I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE
 (peso 85)

 (peso 10)

 (peso 5)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati all’Autorità
I57_1 - Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente
I57_2 - Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente
 (peso 50)
 (peso 50)
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche
(PT)
Disponibilità: Vincolante Utilizzo:
I58_1 - Numero gare per le quali risulta l'uso della PT/numero gare
I58_2 - numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro
I58_3 - numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

 

 (peso 30)

 (peso 30)

 

 (peso 40).

 

 

 


ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature (Articolo 70, comma 3)

PARTE I - DEFINIZIONI

Ai fini del codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»:

a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

B – ETICHETTATURE

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, e forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

 

 


ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi (Articolo 71, comma 4) (in PDF)


ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione (Articolo 84, comma 1)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi: I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articolo 81 e articolo 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all’ente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:

a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
b) il sito istituzionale può contenere: avvisi di pre-informazione di cui all’articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale può includere altresì avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:
il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int.

 

 


ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (Articolo 87)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione  dell’appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).
La cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice cura l’aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

 

 


ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati (Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:

a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all’allegato II.8 al codice;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice.

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

3. L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l'indirizzo della stazione appaltante o dell’ente concedente;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

 

 


ALLEGATO II.10 - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

Art. 1. Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. Soglia di gravità

1. Ai sensi e per gli effetti dell’a95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

 

 


ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (articolo 100, comma 3)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «... (49)»,
- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»,
- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, «... (49)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (... (49)) per gli appalti di lavori; «... (49)» e «... (49)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «... (49)» nonché «... (49)»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,
- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»
 (*) o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,
 (*) il registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985 , n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA).
- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (... (49))», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (... (49)) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»),
- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per la Polonia, «... (49)»,
- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, «Registrul Comer.ului»,
- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia, «Obchodný register»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».

 

 

ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) (in PDF)
(Rinvio all'articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)

PARTE I - Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2. Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2.
(l'ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a euro 258.000
II fino a euro 516.000
III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000
IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000
V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000
VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla  gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 4. Sistema di qualità aziendale.

1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).

PARTE II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all’articolo 18, non veritiera.

Articolo 6. Controlli sulle SOA.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7. Partecipazioni azionarie.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l’ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'ANAC può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Articolo 8. Requisiti tecnici delle SOA.

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’ANAC.

Articolo 9. Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Articolo 10. Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.

1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.

2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’ANAC.

Articolo 11. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all’articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.

Articolo 12. Vigilanza dell'ANAC.

1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;
d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;
e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.

5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13. Sanzioni nei confronti delle SOA.

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ANAC.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;
g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;
b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

7. L'ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell’attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.

9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14. Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.

1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.

3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 18.

6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

Articolo 15. Attività delle SOA.

1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 18.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.

3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.

4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.

PARTE III - Requisiti per la qualificazione

Articolo 16. Domanda di qualificazione.

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.

2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Articolo 17. Verifica triennale.

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18. Requisiti degli operatori economici.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

2. L'ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.

3. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.

4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice;
b) l’adeguata capacità economica e finanziaria;
c) l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
e) adeguato organico medio annuo.

6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

9. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.

10. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.

11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.

12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

13. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

14. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.

17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207(richiamo a norma abrogata - da allineare con l'art. 103 del nuovo codice - n.d.r.) o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

a) categoria OS 3: 40 per cento;
b) categoria OS 28: 70 per cento;
c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.

22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19. Incremento convenzionale premiante.

1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10.

Articolo 20. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 21. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.

4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

6. Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 22. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.

2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall’ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ufficio consolare di prima categoria, una volta inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 23. Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 24. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:

a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.

Articolo 25. Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Articolo 26. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:

a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente l'avvalimento.

Articolo 27. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 29. Decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l’ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

PARTE IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
(l'ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Articolo 31. Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

Articolo 32. Consorzi stabili.

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33. Requisiti del concessionario.

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto  dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell’articolo 35.

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria  natura giuridica:
1) legale rappresentante;
2) amministratori;
3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;
5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice, alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.

PARTE VI Qualificazione dei contraenti generali

Articolo 41. Domanda di qualificazione a contraente generale.

1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.

5. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42. Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.

2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l'operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa
ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

5. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43. Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 41.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.

Articolo 44. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 45. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell’articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 46. Monitoraggio e sperimentazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti
per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.


TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa  dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

(rinvio all'articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)

(*)

CATEGORIE GENERALI

OG 1

Edifici civili e industriali

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4

Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5

Dighe

OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11

Impianti tecnologici

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

 

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1

Lavori in terra

OS 2-A

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8

Opere di impermeabilizzazione

OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A

Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A

Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B

Componenti per facciate continue

OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A

Rilevamenti topografici

OS 20-B

Indagini geognostiche

OS 21

Opere strutturali speciali

OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23

Demolizione di opere

OS 24

Verde e arredo urbano

OS 25

Scavi archeologici

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27

Impianti per la trazione elettrica

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

OS 29

Armamento ferroviario

OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

OS 32

Strutture in legno

OS 33

Coperture speciali

OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35

Interventi a basso impatto ambientale

(*) in rosso le categorie superspecializzate una volta individuate dall'art. 12, commi 1 e comma  2, lettera b), del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014


TABELLA B - CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE

 

Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

 

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

 

dove:

 

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

 

P = CB *3/5

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

 

P = CBna-CBva

 

dove:

 

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

 

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

 

P = CB*1/3

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

 

Parte II - ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

 

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l’attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

 

dove:

 

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

Nel caso in cui l’impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

 

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

 

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla “qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e la prestazione richiesta;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;

- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


TABELLA C - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L’incremento percentuale è dato da:

 

C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

 

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera b);

per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’ articolo 79, comma 2, lettera b);

per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15;

a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 79, comma 7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera b);

per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.


PARTE II - ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

 

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono
determinati in euro con la seguente formula:

 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N
N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.


Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

 

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Nella causale del versamento occorre specificare:
- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubblici», e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

TABELLA C - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:


C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225;
r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15;
a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 18, comma 11, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03;
q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

 

 

 


ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (Articolo 106, comma 8)

NORMA

 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca  dati Accredia

OGGETTO

 Ultima versione

 Tipologia

 Azione

SA 8000

Certificazione social accountability 8000

2014

Processo

già presenti

UNI CEI EN ISO 50001

Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso

2018

Processo

già presenti

ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

ISO/IEC 27001:2022

Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni

N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.

 

2022

 

Processo

 

già presenti

UNI EN ISO 14001

Sistemi di gestione ambientale

2015

Processo

già presenti

UNI EN ISO 9001

Sistemi di gestione per la qualità

2015

Processo

già presenti

UNI ISO 45001

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

2018

Processo

già presenti

UNI/PdR 125

Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

2022

Processo

 

già presenti

 

Ecolabel

Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

 

2009

 

Prodotto

 

già presenti

 

EMAS

Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

 

2009

 

Prodotto

 

già presenti

UNI CEI 11352

Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)

2014

Prodotto

già presenti

UNI EN ISO 14064-1

Gas a effetto serra

2019

Prodotto

già presenti

UNI EN ISO/TS 14067

Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)

2018

Prodotto

già presenti

 

Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente

 

 

già presenti


ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)

CAPO I - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione I - Direzione dei lavori

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori.

1. Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento.
Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto;
c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 3;
d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell’articolo 4;
e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
m) verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;
o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo;
q) fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
r) determinare in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
t) procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere;
u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo;
v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;
z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all’informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori.

1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Sezione II - Esecuzione in senso stretto

Articolo 3. Consegna dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l’obbligo di informare l’ANAC.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 4. Accettazione dei materiali.

1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati cheriuniti siano interoperabili con i modelli informativi.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Articolo 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.

4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

6. Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 6. Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 7. Riserve.

1. In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

3. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 8. Sospensione dei lavori.

1. Nei casi di cui all’articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121 del codice.

Articolo 9. Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 10. Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Articolo 11. Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell’articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 12. Documenti contabili.

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell’esecuzione dei lavori.

10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.

11. In caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la  compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel  verbale, anche se non espressamente richiamato.

Sezione III - Collaudo

Articolo 13. Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti  a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione  o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati  risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le  risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali,  dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore  siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le  verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già  intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di  contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato  il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14. Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico  del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;
c) abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;
2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

Articolo 15. Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
n) relazione del RUP sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell’articolo 7;
p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell’allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

Articolo 16. Avviso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 17. Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all’articolo 116, comma 2, del codice.

2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Articolo 18. Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 19. Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Articolo 20. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l’affidamento dei lavori, le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

Articolo 21. Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All’esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

a) se il lavoro sia collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall’allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all’articolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 22. Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui all’articolo 21, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;
2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento;
3) la località e la provincia interessate;
4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7) l’indicazione dell’esecutore;
8) il nominativo del RUP;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) l’importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell’esecutore;
21) danni causati da forza maggiore;
22) infortuni in corso d’opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data e importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l’attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 23. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall’organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Qualora l’esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Articolo 24. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Articolo 25. Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Articolo 26. Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 27. Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 28. Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 29.

Articolo 29. Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l’attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

Articolo 30. Collaudo statico.

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.

3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera, tranne casi particolari nei quali l’incarico sia affidato a struttura ultimata.

4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

5. L’affidamento dell’incarico di collaudo statico è disciplinato dall’articolo 116, comma 4, del codice Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

6. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del codice.

7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 29.

CAPO II - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell’esecuzione.

1. L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
c) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;
d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
e) valutare la qualità e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall’esecutore;
i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
n) dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

4. Per l’esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

Articolo 33. Esclusione dall’anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Articolo 34. Contestazioni e riserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell’articolo 7.

Articolo 35. Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.

Articolo 36. Verifica di conformità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulato con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.

8. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all’esecutore e al RUP, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall’omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d’ufficio in danno dell’esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall’articolo 29.

Articolo 37. Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;
i) la certificazione di verifica di conformità.

2. Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

6. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede a norma dell’articolo 27.

Articolo 38. Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29.

Articolo 39. Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l’esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

 

 


ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche (Articolo 116, comma 11)

Articolo 1. Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:

a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2. Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche

1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo di cui al comma 1 è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:

a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;
b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
c) costo figurativo (utile lordo e imposte);
d) costi fissi.

3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.

Articolo 3. Tavolo tecnico

1. È istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.

2. Al tavolo tecnico possono essere, altresì, invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.

3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 è assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato.

TABELLA A

I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:

1) costo primo diretto (CDIR) così ripartito:

(a) costo dell'operatore tecnico;
(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;
(d) costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;

2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;
3) costo figurativo (U);
4) costi fissi della prova (CF).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione; aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore; aggiungendo i costi fissi della prova.
Il costo standard di produzione (CST) è determinato dalla somma dei costi di cui ai punti1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND), tenendo conto che il costo indiretto di produzione è pari a CIND aboratori rappresentativo degli operatori del settore.
Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) è stato commisurato nel 10 per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 × CST.
Infine, i costi fissi della prova CF = 2,50 euro sono stati individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore. Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) è, in generale, determinato dalla seguente espressione:
 P= CDIR + CIND + U + CF

 dove:
 CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)
 CIND =
δ
x CDIR = 0,3286 × CDIR
 U = 0,10 × (CDIR + CIND)
 CF = 2,50

I predetti valori sono tutti espressi in euro.
In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, è dato dalla seguente formula: P = (1,46146) × CDIR + 2,50.

In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.

A. Costo operatore tecnico (manodopera)

La manodopera è calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard è il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato è ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.

B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature

L'ammortamento degli immobili è calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprietà e con quello del canone di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se non di proprietà. L'incidenza del fitto sulla prova è rapportato, come per la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.
L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature è calcolato sul tempo di utilizzo standard e si basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base alla tabella dei coefficienti del «Gruppo XVI - Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate», allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali, per categorie di beni omogenei. Al costo macchina si aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. Il prezzo lordo dell'energia assorbita dal laboratorio in un termine significativo incide sul prezzo della prova dividendo l'onere per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo avendo cura di dividere l'onere per gruppi di prove omogenee.

C. Consumi e materiali necessari alla prova

Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al numero dei riusi.

D. Costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico

La componente di costo destinata a commisurare l'attività di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.

 

 


ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione (Articolo 120, comma 14)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso.
12. Data d’invio dell’avviso.
13. Altre eventuali informazioni


ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa (Articolo 131, comma 6)

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende:

 a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all’articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato a utilizzarli;
h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3. Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

       a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4. Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

       a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

       a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura: «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

      a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice
identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Articolo 5. Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

      a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Articolo 6. Disposizioni finali.

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati,
ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

 

 


ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Articolo 133)

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2. Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 3. Specificità degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Titolo II - Requisiti di qualificazione

Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4. Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10 (nel testo pubblicato in G.U. erroneamente il rinvio è all'articolo 12 - n.d.r. ).

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell’allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 5. Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’allegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa:

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 6. Requisiti speciali.

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell’articolo 100 del codice:

a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

Articolo 7. Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.

1. L'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

       a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.

5. Con riferimento alla categoria OG 2, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, dell’allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Articolo 8. Capacità economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’articolo 100, commi 4, 5
e 6, del codice.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9. Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 10. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1.    Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

       a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Capo II - Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 11. Direttore tecnico.

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:

       a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all’allegato I.8 al codice.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolo III - Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo I - Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12. Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall’allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all’allegato I.7.

2. Le linee guida di cui all’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Può essere disposta l’omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

Articolo 13. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

 a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l’eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:

 a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 14. Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando,
ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Articolo 15. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

       a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 16. Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

       a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

      a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Articolo 17. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18. Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività
di verifica, avvalendosi altresì:

       a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Capo II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 19. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Titolo IV - Somma urgenza

Articolo 20. Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Titolo V - Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21. Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22. Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

       a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24. Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall’articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25. Disposizione transitoria.

1. Fino all’eventuale revisione dell’allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

 


ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo (Articolo 135)

CODICE CPV

DESCRIZIONE

73000000-2  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3  Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 Servizi di ricerca
73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
73112000-0  Servizi di ricerca marina
73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
73430000-5  Collaudo e valutazione

ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza (Articolo 136, comma 4)

Articolo 1. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano l’oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nell’ambito della stazione appaltante istituzionalmente competente per l’affidamento del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto.

5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o l’elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticità dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione è affidato all’aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari. L’affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2. Programmazione.

1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell’ordine di priorità di lavori e acquisti:

       a) ) la sopravvenuta variazione delle risorse finanzia e disponibili;
b) ) la variazione dell’ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) ) le sopravvenute esigenze connesse all’operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

      a) beni e servizi concernenti interventi nell’ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
c) beni e servizi di natura informatica funzionali all’immediato ripristino dell’efficienza o all’adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l’operatività e reattività dello strumento militare;
h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.

4. La programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

       a) gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
b) gli interventi di manutenzione;
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
d) i lavori guardanti le infrastrutture militari strategiche;
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;
f) gli interventi funzionali necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3. Soggetti dell’attività di verifica della progettazione.

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

Articolo 4. Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l’affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:

       a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l’adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d’impiego;
c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza
d’impiego;
d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto;
e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorità di progetto (Design Authority).

Articolo 5. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

       1) dalla relazione generale;
2) dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
3) dal computo metrico estimativo;
4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell’Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione
alla complessità tecnica, all’articolazione progettuale, o all’ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non
possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa
l’affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialità, alla natura e alle caratteristiche dell’intervento. Detti interventi sono oggetto di
comunicazione successiva all’Agenzia del demanio.

Articolo 6. Enti esecutori del contratto.

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:

       a) curano l’esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell’esecuzione;
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
l) trasmettono al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7. Anticipazioni pagamenti.

 

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.

 

2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

 

Articolo 8. Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa.

 

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all’articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato:


a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;
d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
g) spese per il funzionamento delle carceri militari;
h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;
l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
m) spese per polizze di assicurazione;
n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici;
acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
u)spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
v)spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;
z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;
aa) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
bb) spese per il benessere del personale;
cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

 

                 dell’acquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1.

 

Articolo 9. Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.

 

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.