Legge 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
(G.U. n. 215 del 13 settembre
2004)
Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica
1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:
a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n) (lettera soppressa dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale [, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili]; (parole dichiarate costituzionalmente illegittime da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383)
g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.
5. Le regioni, gli enti
pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente
interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto
di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di
compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali
di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 1-quater, legge n.
133 del 2008, introdotto dall'art. 38, comma 10, legge n. 164 del 2014)
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata)
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata)
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con le Regioni e le Province autonome
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico; (numero dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata)
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali; (numero dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata, in luogo del parere)b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; (numero dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con le Regioni e le Province autonome)
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.
8-bis. Fatte salve le
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di
mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di
assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai
commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni
dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa di cui al
comma 5 dell’articolo 52-quinquies del
testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il
Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un
termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte
delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni
dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato
articolo 52-quinquies del testo unico di
cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(comma introdotto
dall'art. 38, comma 1, legge n. 134 del 2012)
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta
al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo
stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma
12, lettera i), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro
delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità
agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione
alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle
Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell’energia
elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
(comma così modificato dall'articolo 28, comma 2,
legge n. 99 del 2009)
13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che
investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas
naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto
italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in
sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,
possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero
dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le
fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione
dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di
trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso,
non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso
per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di
nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa
consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La
concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di
accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in
accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a
gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata
concessa.
(comma aggiunto
dall'articolo 33, comma 1, d.lgs. n. 93 del 2011)
18. I soggetti che
investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove
infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel
potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti,
possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale
dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di
allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non
superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per
caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto,
stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è
accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende
reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde
effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora
iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora
alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a
meno che il Ministero non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli
che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.
(comma aggiunto
dall'articolo 33, comma 2, d.lgs. n. 93 del 2011)
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.
20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.
22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi»; (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata)
b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».
25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies
del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte
della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di
preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la
regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di
impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito
all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta
giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con
elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre
il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con
altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini
della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano
le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul
rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte
integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti,
acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso,
entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale,
il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda.
[4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa
con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il
rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai
sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale
collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività
produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.]
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n.
383)
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello
di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di
accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto
dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW
termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente».
27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.
28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'articolo 4, comma 4».
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'articolo 14 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis
sono inseriti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale,
singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del
territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese
individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05
GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è
cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è
cliente idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui
ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei
hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come
clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai
suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico
Spa».
31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.
32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.
34. Al fine di garantire un'effettiva
concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti
nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia
elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la
gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività
nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti
finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o
controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio
indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare
condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed
organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e
rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi
informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione
all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
(comma così
sostituito dall'articolo 4, comma 3, legge n. 46 del 2007)
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano
le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e
2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
(comma introdotto dall'articolo 4, comma
3, legge n. 46 del 2007)
35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
45. Il comma 7 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione
possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e
le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita
ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede
ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e
amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore
dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le
norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività
di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è
adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
(termine modificato dall'articolo 1, comma 8, legge
n. 168 del 2005)
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».
54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.
71. (abrogato dall'articolo 1, comma 1120, lettera g), legge n. 296 del 2006)
72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».
75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».
76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca di idrocarburiliquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 2411. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. (comma abrogato dall'articolo 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2010)
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(i commi da 77 a 82 sono stati così sostituiti
dall'articolo 27 comma 34, legge n. 99 del 2009)
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di
cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
(i commi da 82-bis a
82-sexies sono stati introdotti dall'articolo 27 comma 34, legge n. 99 del
2009)
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la
perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa
estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e
nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro
già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni
relative alla reiniezione delle
acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie
a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o
nuocere ad altri ecosistemi.
(comma così modificato
dall'art. 38, comma 11, legge n. 164 del 2014)
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. [La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.] (parole dichiarate costituzionalmente illegittime da Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383)
85. È definito come impianto di
piccola generazione un
impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto
cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.
(comma così modificato dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 20 del 2007)
85-bis. E' definito come
impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia
elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a
50 kWe.
(comma introdotto dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 20 del 2007)
86. L'installazione di un
impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purché certificati, è
soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è
termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di
un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.
(comma così sostituito dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 20 del 2007)
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme
per la certificazione degli impianti di piccola generazione e di
microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e
i criteri di sicurezza.
(comma così modificato dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 20 del 2007)
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.
90. Il comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal
seguente:
«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta
indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata
dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».
91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:
«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo
stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion
può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di
determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti
petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale
prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento
degli adempimenti doganali per l'importazione».
92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in
materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5
dell'articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono
determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».
94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a
decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere,
compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al
trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della
produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di
Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per
le produzioni in mare».
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il
seguente:
«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione
che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino
conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004
l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che
risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento,
sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo
delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte
e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a
titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».
97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.
99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e
detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell’Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità
tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’organismo per la
sicurezza nucleare di cui all’articolo 21, comma
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(comma così sostituito dall'art. 24, comma 6, legge n.
27 del 2012)
105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;
b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività
produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di
competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di
euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti
necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto
richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore
allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di
versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa
l'istruttoria.
(comma così
modificato dall'art. 38, comma 11-ter, legge n. 164 del 2014)
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».
114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.
117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;
c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.