Legge 22 dicembre 2011, n.
214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201:
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici
(G.U. n. 300 del 27
dicembre
2011 )
Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)
Art. 2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Art. 6. Equo indennizzo e
pensioni privilegiate
Art. 6-bis.
Remunerazione onnicomprensiva degli
affidamenti e degli sconfinamenti nei
contratti di conto corrente e di apertura di
credito
Art. 7. Partecipazione italiana a banche e fondi
Art. 8. Misure per la stabilità del sistema creditizio
Art. 9. Imposte Differite Attive
Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza
Art. 11. Emersione di base imponibile
Art. 11-bis.
Semplificazione degli adempimenti e
riduzione dei costi di acquisizione delle
informazioni finanziarie
Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
Art. 13. Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
Art. 14. Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi
Art. 14-bis.
Disposizioni in materia di riscossione dei
comuni
Art. 15. Disposizioni in materia di accise
Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
Art. 17. Canone RAI
Art. 18. Clausola di salvaguardia
Art. 19. Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati“ e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero
Art. 20. Riallineamento partecipazioni
Art. 21. Soppressione enti e organismi
Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici
Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Art. 25. Riduzione del debito pubblico
Art. 26. Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Art. 27. Dismissioni immobili
Art. 28. Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
Art. 29. Acquisizione di beni e servizi
attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per
l’editoria
Art. 29-bis.
Introduzione dell’impiego di software libero
negli uffici pubblici per la riduzione dei
costi della pubblica amministrazione
Art. 30. Esigenze indifferibili
Art. 31. Esercizi commerciali
Art. 32. Farmacie
Art. 33. Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali
Art. 34. Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
Art. 35. Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Art. 36. Tutela della concorrenza e
partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari
Art. 36-bis. Ulteriori
disposizioni in materia di tutela della
concorrenza nel settore del credito
Art. 37. Liberalizzazione del settore dei
trasporti
Art. 38. Misure in materia di politica industriale
Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
Art. 40. Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico
Art. 42. Misure per l’attrazione di capitali privati
Art. 43. Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
Art. 44. Disposizioni in materia di appalti
pubblici
Art. 44-bis.
Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute
Art. 45. Disposizioni in materia edilizia
Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Art. 47. Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
Art. 48. Clausola di finalizzazione
Art. 49. Norma di copertura
Art. 50. Entrata in vigore
Titolo I – Sviluppo ed equità
Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
2-bis. Per le
società le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione di Stati
membri della UE o aderenti allo Spazio
economico europeo, per il periodo di imposta
di ammissione ai predetti mercati e per i
due successivi, la variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente
alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti
periodi d'imposta è incrementata del 40 per
cento. Per i periodi d'imposta successivi la
variazione in aumento del capitale proprio è
determinata senza tenere conto del suddetto
incremento.
(comma
introdotto dall'art. 19, comma 1, legge n.
116 del 2014)
3. Dal settimo
periodo di imposta l’aliquota percentuale
per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio è determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro il 31 gennaio di
ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti
percentuali a titolo di compensazione del
maggior rischio. In via transitoria, per il
primo triennio di applicazione, l’aliquota è
fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016
l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4
per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per
cento.
(comma
così modificato dall'art. 1, comma 137, legge n.
147 del 2013)
4. La parte del
rendimento nozionale che supera il reddito
complessivo netto dichiarato è computata in
aumento dell’importo deducibile dal reddito
dei periodi d’imposta successivi
ovvero si può fruire di un credito d'imposta
applicando alla suddetta eccedenza le
aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta è utilizzato in
diminuzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, e va ripartito in
cinque quote annuali di pari importo.
(comma
così modificato dall'art. 19, comma 1,
legge n.
116 del 2014)
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: “ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997“ sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
1-quater. In
relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto
dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle
istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di
attuazione del presente articolo.
(comma introdotto dall'art. 4,
comma 12, legge n. 44 del 2012)
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In
considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente
necessità della riprogrammazione
nell’utilizzo delle risorse disponibili, al
fine di accelerare la spesa dei programmi
regionali cofinanziati dai fondi strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo
32, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo la lettera n), è aggiunta la
seguente:
“n-bis) per gli anni 2012, 2013 e
2014, delle spese effettuate a valere sulle
risorse dei cofinanziamenti nazionali dei
fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e nel
regime di phasing in nell’Obiettivo
Competitività, di cui al Regolamento del
Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione
è subordinata all’Accordo sull’attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre
2011. L’esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.”.
1-bis. L’esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All’utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente:
“Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, e dell’articolo 16-bis”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4.
Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, le parole “31
dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2012. Le disposizioni
di cui al citato comma 347 si applicano
anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria”.
Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni
di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva
e speciali“ della missione “Fondi da
ripartire“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali".
(comma così modificato dall'art.
11, comma 3, legge n. 134 del 2012)
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, entro il 31 maggio
2012, sono rivisti le modalità di
determinazione e i campi di applicazione
dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che
includa la percezione di somme, anche se
esenti da imposizione fiscale, e che tenga
conto delle quote di patrimonio e di reddito
dei diversi componenti della famiglia nonché
dei pesi dei carichi familiari, in
particolare dei figli successivi al secondo
e di persone disabili a carico; migliorare
la capacità selettiva dell’indicatore,
valorizzando in misura maggiore la
componente patrimoniale sita sia in Italia
sia all’estero, al netto del debito residuo
per l’acquisto della stessa e tenuto conto
delle imposte relative; permettere una
differenziazione dell’indicatore per le
diverse tipologie di prestazioni. Con il
medesimo decreto sono individuate le
agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le
provvidenze di natura assistenziale che, a
decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono
essere più riconosciute ai soggetti in
possesso di un ISEE superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. A far
data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE,
anche attraverso la condivisione degli
archivi cui accedono la pubblica
amministrazione e gli enti pubblici e
prevedendo la costituzione di una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all’ISEE, attraverso l’invio
telematico all’INPS, da parte degli enti
erogatori, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. I risparmi
derivanti dall’applicazione del presente
articolo a favore del bilancio dello Stato e
degli enti nazionali di previdenza e di
assistenza sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l’attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalità attuative di tale
riassegnazione.
(comma così modificato dall'art.
23, comma 12-bis, legge n. 135 del 2012)
Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Art. 6-bis. Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
1. Nel testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, dopo l’articolo 117 è inserito il seguente:
“Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla
durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito
possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore
sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta
la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2“.
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7. Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 8. Misure per la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si procede all’eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dell’adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L’ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L’insieme delle operazioni e i loro effetti sull’economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto della Banca d’Italia, anche al fine di verificare la necessità di prorogare l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l’esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia, può escludere la banca interessata dall’ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d’Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, anche nell’ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.).
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1, derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area dell’euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1° luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d’anno all’ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d’Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d’Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l’altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell’ammissione alla garanzia, la Banca d’Italia valuta l’adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell’ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d’Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d’Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell’intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l’ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l’ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d’Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d’Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell’andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell’operazione, nonché dell’insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d’Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all’obbligazione garantita presenta richiesta motivata d’intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d’Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l’intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d’Italia, l’ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell’operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell’intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all’erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al
fine di soddisfare anche in modo indiretto
esigenze di liquidità, la Banca d’Italia
effettui operazioni di finanziamento o di
altra natura che siano garantite mediante
pegno o cessione di credito, la garanzia ha
effetto nei confronti del debitore e dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai
sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q),
e 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in
deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del
codice civile e all’art. 3, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
In caso di garanzia costituita da crediti
ipotecari, non è richiesta l’annotazione
prevista dall’articolo 2843 del codice
civile. Alle medesime operazioni si applica
l’articolo 67, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina
derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di
garanzia finanziaria a favore della Banca
d’Italia stipulati entro la data del 31 dicembre
2016.
(termine differito
dall'art. 10, comma 8, legge n. 21
del 2016)
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9. Imposte Differite Attive
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “, o dei diversi organi competenti per legge,”;
2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma;” ;b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
“56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.”
c) al comma 57:1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle parole “ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile né” sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole “può essere ceduto ovvero” sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”;
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.”;
5) l’ultimo periodo è soppresso.d) nel comma 58 dopo le parole “modalità di attuazione” sono aggiunte le parole “dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.
Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici
Capo I. Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il
contribuente può adempiere agli obblighi
previsti dai commi 2 e 3, lettere a) e b), o direttamente o per il
tramite di un intermediario abilitato ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R.
22 luglio 1998, n. 322.
(comma introdotto
dall'art.
2, comma 13-quater, legge n. 44 del
2012)
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39,primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e
10 si applicano con riferimento alle
dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed
a quelle successive. Per le attività di
accertamento effettuate in relazione alle
annualità antecedenti il 2011 continua ad
applicarsi quanto previsto dal previgente
comma 4-bis
dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter
della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Con
riferimento
all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo
1, comma
1-bis, del d.P.R. 31 maggio
1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30
aprile 2012.
(comma così modificato dall'art. 5,
comma 1, legge n. 44 del 2012)
13-bis. All’articolo 19 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
“1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al
comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di
rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno“.
13-ter. (comma abrogato dall'art. 11-bis, comma 3, legge n. 89 del 2014)
13-quater. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario“;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
“6. All’agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalità di erogazione del rimborso“;
d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
“7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1“;
e) al comma 7-ter, le parole: “sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento“ sono sostituite dalle seguenti: “le spese di cui al primo periodo sono a carico dell’ente creditore“.
13-quinquies. Il decreto di cui
all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché
il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal
medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 2,
legge n. 98 del 2013)
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 31 dicembre 2012“.
13-novies. I termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l’ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva“;
c) al comma 5:1) le parole: “dal comma 4“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 4 e 4-bis“;
2) dopo le parole: “rata non pagata“ sono aggiunte le seguenti: “o pagata in ritardo“;d) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3, 4 e 5“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5“.
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: “dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali“ sono sostituite dalle seguenti: “pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome“;
b) il comma 214 è sostituito dal seguente:
“214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209“.
13-terdecies. All’articolo 52
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79,
con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto
di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.
L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore
entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso“.
Art. 11. Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo
7, undicesimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 605, le informazioni comunicate ai
sensi dell’articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del precedente comma 2
sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate
per l’elaborazione con procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati
con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia, di specifiche liste
selettive di contribuenti a maggior rischio
di evasione. Le medesime
informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità
dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione.
(comma introdotto
dall'art.
23, comma 12-ter, legge n. 135 del
2012)
4-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;” ;
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All’articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai relativi consigli tributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano” è sostituita dalla seguente: “segnala”, e le parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle entrate”;
b) al quarto comma, le parole: “, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola: “comunicano” è sostituita dalla seguente: “comunica”;
c) all’ottavo comma le parole: “ed il consiglio tributario possono” sono sostituite dalla seguente: “può”;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: “e dei consigli tributari” sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
10-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “31 dicembre 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013“.
Art. 11-bis. Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie
1.
L’espletamento delle procedure nel corso di
un procedimento, le richieste di
informazioni e di copia della documentazione
ritenuta utile e le relative risposte,
nonché le notifiche aventi come destinatari
le banche, gli intermediari finanziari e
le imprese di assicurazioni,
sono effettuati esclusivamente in via
telematica, previa consultazione
dell’archivio dei rapporti di cui
all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono
eseguite secondo le procedure già in uso
presso le banche, gli intermediari finanziari e
le imprese di assicurazioni ai sensi dell’articolo 32, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e delle relative norme di attuazione. Con
provvedimento dei Ministri interessati, da
adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sentita l’Agenzia delle entrate, sono
stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 14,
legge n. 44 del 2012)
Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
1.1.
In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i
pagamenti riguardanti canoni di locazione di
unità abitative, fatta eccezione per quelli
di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo,
in forme e modalità che escludano l'uso del
contante e ne assicurino la tracciabilità
anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte
del locatore e del conduttore.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 50,
legge n. 147 del 2013)
1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso“.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il
seguente:
“4-ter.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, al fine di favorire la
modernizzazione e l’efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla
gestione del denaro contante:
a) le
operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali
e dei loro enti sono disposte mediante
l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto
obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di
avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull’uso di supporti
cartacei;
b) i pagamenti
di cui alla lettera a) si effettuano in via
ordinaria mediante accreditamento sui conti
correnti o di pagamento dei creditori ovvero
con altri strumenti di pagamento elettronici
prescelti dal beneficiari. Gli eventuali pagamenti per
cassa non possono, comunque, superare
l’importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi
comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dai loro
enti, in via continuativa a prestatori
d’opera e ogni altro tipo di emolumento a
chiunque destinato, di importo superiore a
mille euro, debbono essere erogati con strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, ivi
comprese le carte di pagamento prepagate e
le carte di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo
precedente può essere modificato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza
fisica e tutelare i soggetti che
percepiscono trattamenti pensionistici
minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme
sono esenti in modo assoluto dall’imposta di
bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce
individuate ai sensi del comma 5, lettera
d). Per tali rapporti, alle banche, alla
società Poste italiane Spa e agli
altri intermediari finanziari è fatto
divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla
lettera a) di riscuotere le entrate di
propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attività di
riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero
dell’economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la società CONSIP Spa, di
una o più convenzioni con prestatori di
servizi di pagamento, affinché i soggetti in
questione possano dotarsi di POS (Point of
Sale) a condizioni favorevoli.”.
2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione;
(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 1, lettera e), legge n. 27 del 2012)
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. (comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L’Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio
Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le
associazioni delle imprese maggiormente significative a livello
nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare
una riduzione delle commissioni a carico degli
esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere
l’efficienza economica nel rispetto delle regole di
concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo
effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le
componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione
dell’operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e
valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso
essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti
di pagamento di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione
del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500
euro mensili, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi
richiesti dal titolare.
(comma così sostituito dall'art. 27,
comma 1, lettera b), legge
n. 27 del 2012)
10. Entro i sei mesi successivi
all’applicazione delle misure di cui al
comma 9, il Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca
d’Italia e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, valuta
l’efficacia delle misure definite ai sensi
del comma 9. In caso di mancata definizione
e applicazione delle misure di cui al comma
9, le stesse sono fissate con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Banca d’Italia e
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
(comma così sostituito dall'art. 27,
comma 1, lettera c), legge
n. 27 del 2012)
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la
valutazione dell’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad
applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183
(comma introdotto dall'art. 27, comma 1,
lettera d), legge
n. 27 del 2012)
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 13. Anticipazione sperimentale
dell’imposta municipale propria
(comma modificato dall'art. 4, comma
5,
legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 1, comma 707, legge n. 147 del
2013)
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L’imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni
di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
soggetti richiamati dall’articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, sono
individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
e successive modificazioni, iscritti nella
previdenza agricola. L'imposta municipale
propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui
al comma 7 e la detrazione di cui al comma
10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata
ad una sola unità immobiliare. A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica,
altresì:
(comma così modificato dall'art. 1, comma
10, legge n. 208 del 2015)
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 15, legge n. 208 del 2015)
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015)
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è
costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25
per cento ai sensi dell’articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135.
(comma così modificato dall'art. 1, comma
10, legge n. 208 del 2015)
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. (comma abrogato dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015)
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
(comma così
sostituito
dall'art. 2, comma 2, lettera a), legge
n. 124 del 2013)
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
11. (abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), legge n. 228 del 2012)
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
12-bis. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano
ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e le dichiarazioni presentate ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i
quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere
presentata entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale
propria e delle relative istruzioni.
(comma modificato dall'art. 9, comma
3, lettera a), legge n. 213 del
2012, poi dall'art. 10, comma 4, lettera a),
legge n. 64 del 2013)
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
13-bis. A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione
delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti
dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono,
altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo
9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla
base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16
maggio di
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio
dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della
prima rata
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla
base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
predetto
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16
novembre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare
l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello
stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16
maggio
dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli
adottati per
l'anno precedente.
(comma sostituito dall'art. 10,
comma 4, lettera b), legge n. 64 del
2013, poi modificato dall'art. 1, comma 10,
legge n. 208 del 2015)
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d) il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4”;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. (soppresso dalla legge di conversione)
Art. 14. Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi
(articolo abrogato dall'art. 1, comma
704,
legge n. 147 del 2013)
Art. 14-bis. Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all’alinea, le parole: “i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate“ sono sostituite dalle seguenti: “i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie“;
2) al numero 1), le parole: “, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446“ sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;b) alla lettera gg-sexies), le parole: “numero 1),“ sono soppresse.
Art. 15. Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da da diporto
sono soggette al pagamento di una tassa
annuale nelle misure di seguito indicate:
(comma così sostituito dall'art.
60-bis della legge
n. 27 del 2012)
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
(lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, legge n. 98 del 2013)
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
(lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, legge n. 98 del 2013)
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità
con scafo di lunghezza fino a 12 metri,
utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di
locomozione, nei comuni ubicati nelle isole
minori e nella Laguna di Venezia, nonché per
le unità di cui al comma 2 a vela con motore
ausiliario il cui rapporto fra superficie
velica e potenza del motore espresso in Kw
non sia inferiore a 0.5.
(comma così modificato dall'art.
60-bis della legge
n. 27 del 2012)
4. La tassa non si applica alle unità di
proprietà o in uso allo Stato e ad altri
enti pubblici, a quelle obbligatorie di
salvataggio, ai battelli di servizio, purché
questi rechino l’indicazione dell’unità da
diporto al cui servizio sono posti, e alle
unità in uso dei soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, affetti da patologie che richiedono
l’utilizzo permanente delle medesime.
(comma modificato dall'art.
60-bis della legge
n. 27 del 2012, poi dall'art. 3, comma 16-quinquies, legge n. 44 del 2012)
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa
di cui al comma 2 non è dovuta per le unità
nuove con targa di prova, nella
disponibilità a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del
distributore, ovvero per quelle usate
ritirate dai medesimi cantieri o
distributori con mandato di vendita e in
attesa del perfezionamento dell’atto,
ovvero per le unità che siano rinvenienti da
contratti di locazione finanziaria risolti
per inadempienza dell’utilizzatore. Allo
scopo di sviluppare la nautica da diporto,
la tassa non si applica alle unità di cui ai
commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima
immatricolazione.
(comma così modificato dall'art.
60-bis della legge
n. 27 del 2012)
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di
cui al comma 2i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di
riservato dominio o gli utilizzatori a
titolo di locazione anche finanziaria per la
durata della stessa, residenti nel
territorio dello Stato, nonché le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non
residenti, che posseggano, o ai quali sia
attribuibile il possesso di unità da
diporto. La tassa non si applica ai soggetti
non residenti e non aventi stabili
organizzazioni in Italia che posseggano
unità da diporto, sempre che il loro
possesso non sia attribuibile a soggetti
residenti in Italia, nonché alle unità bene
strumentale di aziende di locazione e
noleggio. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità ed
i termini di pagamento della tassa, di
comunicazione dei dati identificativi
dell’unità da diporto e delle informazioni
necessarie all’attività di controllo. I
pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del
bilancio dello Stato. Il gettito della tassa
di cui al comma 2 affluisce all’entrata del
bilancio dello Stato.
(comma così modificato dall'art.
60-bis della legge
n. 27 del 2012)
8. (comma abrogato dall'art. 60-bis della legge n. 27 del 2012)
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento della stessa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
10-bis. E' istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L’imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite
elicottero. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.
L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna
tratta, è fissata in misura pari a:
(comma così sostituito dall'art.
67, comma 5-quater, legge n. 134
del 2012)
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.
11. È istituita l’imposta erariale sugli
aeromobili privati, di cui all’articolo 744
del codice della navigazione, immatricolati
nel registro aeronautico nazionale tenuto
dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC),
nelle seguenti misure annuali:
(comma così sostituito dall'art.
3-sexies, comma 1, lettera b), legge n. 44
del 2012)
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg. euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
(numero così sostituito dall'art. 67, comma 5-quater, legge n. 134 del 2012)b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati, euro 450.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da
11 a 13:
(comma così sostituito dall'art.
3-sexies, comma 1, lettera c), legge n. 44
del 2012)
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. 14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto
dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata
anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta
è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato
tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo
inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato.
L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio
estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi
quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14.
(comma così sostituito dall'art.
8, comma 1, legge n. 97
del 2012)
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis e 11.
(comma così sostituito dall'art.
3-sexies, comma 1, lettera c), legge n. 44
del 2012)
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle
imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
(comma così sostituito dall'art.
3-sexies, comma 1, lettera c), legge n. 44
del 2012)
15-bis.1. Il Corpo della
guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto
assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
10-bis a 15-bis.
(comma introdotto dall'art.
3-sexies, comma 1, lettera d), legge n. 44
del 2012)
15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma.
Art. 17. Canone RAI
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18. Clausola di salvaguardia
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali."
b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la parola: " adottati" è sostituita dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
Art. 19. Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati“ e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della Tariffa |
Indicazione degli atti soggetti all’imposta |
Imposte dovute fisse |
Imposte dovute proporzionali |
13 |
2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: |
|
|
|
a) se il cliente è persona fisica |
euro 34,20 |
|
|
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica |
euro 100,00 |
|
|
2-ter.
Comunicazioni alla clientela
relative ai prodotti e agli
strumenti finanziari, anche non
soggetti ad obbligo di deposito, ad
esclusione dei fondi pensione e dei
fondi sanitari. Per ogni esemplare,
sul complessivo valore di mercato o,
in mancanza, sul valore nominale o
di rimborso |
|
1 per
mille annuo per il 2012 |
2. La nota
3-bis all’articolo 13 della tariffa
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è
sostituita dalla seguente:
“3-bis. L’estratto conto o il
rendiconto si considerano in ogni caso
inviati almeno una volta nel corso
dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. Se gli
estratti conto sono inviati
periodicamente nel corso dell’anno,
l’imposta di bollo dovuta è rapportata
al periodo rendicontato. Se il cliente è
persona fisica, l’imposta non è dovuta
quando il valore medio di giacenza annuo
risultante dagli estratti e dai libretti
è complessivamente non superiore a euro
5.000“.
3. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso“;
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 14, legge n. 44 del 2012)
b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000“.
3-bis. Per le
comunicazioni relative a quote o azioni
di organismi di investimento collettivo
del risparmio, per le quali sussista uno
stabile rapporto con l'intermediario in
assenza di un formale contratto di
custodia o amministrazione, in essere
alla data del 31 dicembre 2011, in caso
di mancata provvista da parte del
cliente per il pagamento dell'imposta di
bollo di cui all'articolo 13, comma
2-ter della Tariffa, parte I, allegata
al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
l'intermediario può effettuare i
necessari disinvestimenti.
(comma introdotto
dall'art.
8, comma 16, lettera a), legge n. 44 del
2012)
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7.
L’imposta di cui al comma 6 è
determinata al netto dell’eventuale
imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis
e 2-ter dell’articolo 13 della
tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, e successive
modificazioni.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 16,
lettera b), legge n. 44 del 2012)
8. Gli
intermediari di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera b), del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l’imposta di cui al comma 6
dal conto del soggetto che ha effettuato
l’emersione o ricevono provvista dallo
stesso contribuente, ed effettuano il
relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al
valore delle attività ancora segretate
al 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel caso in cui, nel corso del periodo
d’imposta, venga meno in tutto o in
parte la segretazione, l’imposta è
dovuta sul valore delle attività
finanziarie in ragione del periodo in
cui il conto o rapporto ha fruito della
segretazione. Il
versamento è effettuato secondo le
disposizioni contenute nel capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Per il
solo versamento da effettuare nel 2012
il valore delle attività segretate è
quello al 6 dicembre 2011.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 16,
lettera c), legge n. 44 del 2012)
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato.
11. Per
l’accertamento e la riscossione
dell’imposta di cui al comma 6 nonché
per il relativo contenzioso si applicano
le disposizioni in materia di imposta
sui redditi.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 16,
lettera d), legge n. 44 del 2012)
12. Per le attività finanziarie oggetto
di emersione che, a partire dal 1º
gennaio 2011 e fino alla data del 6
dicembre 2011, sono state in tutto o in
parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione
acceso per effetto della procedura di
emersione ovvero comunque dismesse, è
dovuta, per il solo anno 2012,
un’imposta straordinaria pari al 10 per
mille. L’intermediario presso il quale
il prelievo è stato effettuato provvede
a trattenere l’imposta dai conti
comunque riconducibili al soggetto che
ha effettuato l’emersione o riceve
provvista dallo stesso contribuente,
anche in caso di estinzione del rapporto
acceso per effetto della procedura di
emersione. Si applicano le disposizioni dei
commi da 8 a 11.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 16-ter,
legge n. 44 del 2012)
13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15.
L'imposta di cui al comma 13 è stabilita
nella misura dello 0,76 per cento del
valore degli immobili. L'imposta non è
dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera
euro 200. Il valore è costituito dal
costo risultante dall'atto di acquisto o
dai contratti e, in mancanza, secondo il
valore di mercato rilevabile nel luogo
in cui è situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti
all’Unione europea o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore è quello
catastale come determinato e rivalutato
nel Paese in cui l’immobile è situato ai
fini dell’assolvimento di imposte di
natura patrimoniale o reddituale o, in
mancanza, quello di cui al periodo
precedente.
(comma così
sostituito dall'art. 8, comma 16,
lettera e), legge n. 44 del 2012)
15-bis. L’imposta di cui
al comma 13 non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa e alla casa
coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ad eccezione delle unità
immobiliari che in Italia risultano
classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l’aliquota nella misura ridotta dello
0,4 per cento e la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
(comma introdotto
dall'art.
8, comma 16, lettera f), legge n. 44 del
2012, poi sostituito dall'art. 1, comma
16, legge n. 208 del 2015)
16.
Dall’imposta di cui al comma 13 si
deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d’imposta pari
all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui
è situato l’immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla
Unione europea o in Paesi aderenti allo
Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, dalla predetta imposta si
deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso
immobile, non già detratte ai sensi
dell'articolo 165 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 16,
lettera g), legge n. 44 del 2012)
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A
decorrere dal 2011 è istituita
un’imposta sul valore dei prodotti
finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all’estero dalle
persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
(comma così
modificato dall'art. 19, comma 1, legge
n. 161 del 2014)
19. L’imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20.
L’imposta di cui al comma 18 è stabilita
nella misura dell’1 per mille annuo, per
il 2011 e il 2012, dell'1,5 per mille,
per il 2013, e del 2 per mille, a
decorrere dal 2014, del valore dei
prodotti finanziari. Per i conti correnti e
i libretti di risparmio detenuti in
Paesi della Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico Europeo
che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni l'imposta è stabilita in
misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera
a), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642. Il valore è
costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno
solare nel luogo in cui sono detenuti i
prodotti finanziari, anche utilizzando
la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole
attività e, in mancanza, secondo il
valore nominale o di rimborso.
(comma modificato dall'art. 8, comma 16,
lettera h), legge n. 44 del 2012, poi
dall'art. 1, comma 582, legge n. 147 del
2013, poi dall'art. 19, comma 1, legge
n. 161 del 2014)
21.
Dall’imposta di cui al comma 18 si
deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d’imposta pari
all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di
risparmio.
(comma così
modificato dall'art. 19, comma 1, legge
n. 161 del 2014)
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.
23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14,
comma 1, lettera a), del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, alle attività
finanziarie oggetto di emersione o di
rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli
articoli 12 e 15 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, non è
comunque precluso l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto.
(comma introdotto
dall'art.
8, comma 16, lettera i), legge n. 44 del
2012)
24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3 e 5“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 3“.
Art. 20. Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12
dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2011. Il versamento dell’imposta sostitutiva
è dovuto in un'unica rata da versare entro
il termine di scadenza dei versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo d'imposta 2012.
(comma così
modificato
dall'art.
1, comma 504, legge n. 228 del
2012)
1-bis. Il
termine di versamento di cui al comma 1 si
applica anche alle operazioni effettuate
nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal
caso, a decorrere dal 1º dicembre 2011, sono dovuti interessi nella
misura pari al saggio legale.
(comma così
modificato
dall'art.
1, comma 505, legge n. 228 del
2012)
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21. Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l’INPDAP e l’ENPALS.
3. L’INPS subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
successive modificazioni, degli enti
soppressi ai sensi del comma 1 possono
compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e
cessano alla data di approvazione dei
medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile
2012.
(comma così
sostituito dall'art. 18-bis, comma 1, legge
n. 14 del 2012)
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le
relative risorse umane e strumentali, nonché
tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto
costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. Fino
all'adozione delle misure di cui al presente
comma e, comunque, non oltre il termine del
30 settembre 2014 sono
sospese le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell’EIPLI. La tutela
occupazionale è garantita con riferimento al
personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con l’ente soppresso. A
far data dalla soppressione di cui al comma
10 e fino all’adozione delle misure di cui
al presente comma, la gestione liquidatoria
dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri
necessari ad assicurare il regolare
esercizio delle funzioni dell’Ente, anche
nei confronti dei terzi.
(comma modificato dall'art. 29-bis, comma 1, legge
n. 14 del 2012, poi dall'art. 1, comma 72,
legge n. 228 del 2012)
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo» e «Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
19-bis.
All’onere derivante dal funzionamento
dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, in relazione ai compiti di regolazione
e controllo dei servizi idrici di cui al
comma 19, si provvede mediante un contributo
di importo non superiore all’uno per mille
dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai
soggetti esercenti i servizi stessi, ai
sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell’articolo 1,
comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
(comma introdotto dall'art. 24-bis, comma 1, legge n.
27 del 2012)
19-ter. In
ragione delle nuove competenze attribuite
all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas ai sensi del comma 19, la pianta
organica dell’Autorità è incrementata di
quaranta posti.
(comma introdotto dall'art. 24-bis, comma 1, legge n.
27 del 2012)
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
Ente soppresso |
Amministrazione interessata |
Ente incorporante |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Autorità per l’energia elettrica e
il gas |
Agenzia per la sicurezza nucleare |
Ministero dello sviluppo economico |
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale |
Ministero dello sviluppo economico |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”.
6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai
seguenti:
(omissis)
7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato designato
dal Ministro dello sviluppo economico, esercita i poteri
attribuiti ai sensi della legge 25 marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione
e al direttore generale del soppresso
istituto necessari per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 7, stipula
i contratti e autorizza i pagamenti. Può
altresì delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con
quanto stabilito dai decreti di cui al comma
7, la stipula dei contratti e
l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari
degli uffici del soppresso istituto.
Le attività necessarie per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 7 sono
svolte presso le sedi e con gli uffici già a
tal fine utilizzati, con le modalità e
secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui
al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all’estero del
soppresso istituto alla data di entrata in
vigore del presente decreto continua ad
operare presso i medesimi uffici. Fino allo
stesso termine, il controllo sulla gestione
del soppresso ICE è assicurato dal collegio
dei revisori dell’Istituto stesso.
(comma così
modificato dall'art. 41, comma 2,
legge n. 134 del 2012)
9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell’articolo
36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
“7. Entro il 31 luglioi 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società
Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società
co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da
tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa
e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione
ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una
perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati
rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente,
congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente“.
Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) (lettera soppressa dall'art. 22, comma 13, legge n. 114 del 2014)
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, nono comma, il primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: “con non meno di quattro voti favorevoli“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla Commissione“;
c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: “e con non meno di quattro voti favorevoli“ sono soppresse;
d) all’articolo 2, quinto comma, le parole: “adottata con non meno di quattro voti favorevoli“ sono soppresse;
e) all’articolo 2, ottavo comma, l’ultimo periodo è soppresso.
2-ter. all’articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: “assume le deliberazioni occorrenti per l’attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli“ sono sostituite dalle seguenti: “con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi“;
b) all’ottavo comma, le parole: “con non meno di quattro voti favorevoli“ sono soppresse;
c) al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dei competenti uffici» è inserito il seguente segno: «“»;
d) al comma 7, le parole: «il Governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza» sono sostituite dalle seguenti:«il Parlamento e il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011».
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
5. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e tre designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L’assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti“;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei componenti”;
2) al comma 2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e c)”;c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei rappresentanti”;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[14.
15.
16.
17.
18.
19. 20.
20-bis.]
(la Corte costituzionale, con sentenza n.
220 del 2013, ha dichiaralo l'illegittimità
costituzionale dei commi da 14 a 20-bis)
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
Art. 23-bis.
Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate
dalle pubbliche amministrazioni
(rubrica così modificata dall'art. 2, comma
20-quater, lettera c), legge n. 135 del
2012)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l’importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L’assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli
emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate,
controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non
possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi princìpi di
oggettività e trasparenza.
(comma così modificato dall'art. 2, comma
20-quater, lettera a), legge n. 135 del
2012)
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
5-bis. 5-ter. 5-quater. 5-quinquies. 5-sexies. (commi aggiunti dall'art. 84-ter della legge n. 98 del 2013, poi abrogati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016))
Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Capo IV - Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio;
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
(lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-quater, legge n. 14 del 2012)
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni:
(lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2-septies, legge n. 14 del 2012)
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trat-tamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensioni-stico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
(lettera aggiunta dall'art. 11-bis, comma 1, legge n. 124 del 2013)
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 7 adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1 della legge agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”
– al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis” .
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso
al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai
lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonché ai
rispettivi dirigenti, con regolamento da
emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei
rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3,
primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituto presso l’INPS ai sensi
dell’articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. La
rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013,
è riconosciuta:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma
1, legge n. 109 del 2015)
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La
rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo
ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS è riconosciuta:
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1,
legge n. 109 del 2015)
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al
comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della
normativa vigente.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1,
legge n. 109 del 2015)
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro“ sono inserite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".
Capo V - Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 25. Riduzione del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all’importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 26. Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 27. Dismissioni immobili
1. Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 è inserito il seguente articolo:
“Art. 33-bis (Strumenti sussidiari per la
gestione degli immobili pubblici)
1. Per la valorizzazione, trasformazione,
gestione e alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico di proprietà dei
Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli
stessi, nonché dei diritti reali relativi ai
beni immobili, anche demaniali, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio promuove, anche ai sensi del
presente decreto, iniziative idonee per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di società,
consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilità
delle iniziative di cui al presente articolo
è promosso dall’Agenzia del demanio ed è
preceduto dalle attività di cui al comma 4
dell’articolo 3-ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per
l’acquisizione di pareri e nulla-osta
preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela,
l’Agenzia del demanio procede alla
convocazione di una conferenza dei servizi
di cui all’articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
che si deve esprimere nei termini e con i
criteri indicati nel predetto articolo.
Conclusa la procedura di individuazione
degli immobili di cui al presente comma, i
soggetti interessati si pronunciano entro 60
giorni dal ricevimento della proposta. Le
risposte positive costituiscono intesa
preventiva all’avvio delle iniziative. In
caso di mancata espressione entro i termini
anzidetti, la proposta deve essere
considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente
articolo prevedano forme societarie, ad esse
partecipano i soggetti apportanti e il
Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio, che aderisce anche nel
caso in cui non vi siano inclusi beni di
proprietà dello Stato in qualità di
finanziatore e di struttura tecnica di
supporto. L’Agenzia del demanio individua,
attraverso procedure di evidenza pubblica,
gli eventuali soggetti privati partecipanti.
La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle
attività relative all’attuazione del
presente articolo, può avvalersi di soggetti
specializzati nel settore, individuati
tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma
dovrà avvenire nel limite delle risorse
finanziarie disponibili. Le iniziative
realizzate in forma societaria sono soggette
al controllo della Corte dei Conti sulla
gestione finanziaria, con le modalità
previste dall’articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia
e delle finanze – Agenzia del demanio e i
soggetti partecipanti sono disciplinati
dalla legge, e da un atto contenente a pena
di nullità i diritti e i doveri delle parti,
anche per gli aspetti patrimoniali. Tale
atto deve contenere, inoltre, la definizione
delle modalità e dei criteri di eventuale
annullamento dell’iniziativa, prevedendo
l’attribuzione delle spese sostenute, in
quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle società o
l’inclusione nelle iniziative concordate ai
sensi del presente articolo non modifica il
regime giuridico previsto dagli articoli 823
e 829, primo comma, del codice civile, dei
beni demaniali trasferiti. Per quanto
concerne i diritti reali si applicano le
leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se
costituite in forma di società, consorzi o
fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di
investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate
ai sensi del presente articolo è compatibile
con i fondi disponibili di cui all’articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
7. Il commi 1 e 2 dell’articolo
58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono così
sostituiti:
«1.
Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonché di società o Enti a totale
partecipazione dei predetti enti, ciascuno
di essi, con delibera dell’organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene
così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa
intesa, sono inseriti immobili di proprietà
dello Stato individuati dal Ministero
dell’economia e delle finanze-Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile, fatto salvo il
rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale.
Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i
quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata
espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione è resa definitiva.
La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell’atto
di deliberazione se trattasi di società o
Ente a totale partecipazione pubblica, del
piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d’uso urbanistiche
degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplinano
l’eventuale equivalenza della deliberazione
del consiglio comunale di approvazione quale
variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell’articolo
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione.
Le Regioni, nell’ambito della predetta
normativa approvano procedure di
copianificazione per l’eventuale verifica di
conformità agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il
procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale.
Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica
il comma 2 dell’articolo
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Le varianti urbanistiche di cui al presente
comma, qualora rientrino nelle previsioni di
cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della
direttiva 2001/42/CE e del
comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale
strategica.».”
2. Dopo
l’articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3-ter (Processo di valorizzazione
degli immobili pubblici)
1. L’attività dei
Comuni, Città metropolitane, Province,
Regioni e dello Stato, anche ai fini
dell’attuazione del presente articolo, si
ispira ai principi di cooperazione
istituzionale e di copianificazione, in base
ai quali essi agiscono mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra
l’altro, l’istituzione di sedi stabili di
concertazione al fine di perseguire il
coordinamento, l’armonizzazione, la coerenza
e la riduzione dei tempi delle procedure di
pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla
stabilizzazione finanziaria, nonché per
promuovere iniziative volte allo sviluppo
economico e alla coesione sociale e per
garantire la stabilità del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d’intesa
con la Provincia e i comuni interessati,
promuove, anche tramite la sottoscrizione di
uno o più protocolli d’intesa ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la formazione di “programmi unitari
di valorizzazione territoriale” per il
riutilizzo funzionale e la rigenerazione
degli immobili di proprietà della Regione
stessa, della Provincia e dei comuni e di
ogni soggetto pubblico, anche statale,
proprietario, detentore o gestore di
immobili pubblici, nonché degli immobili
oggetto di procedure di valorizzazione di
cui al decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85. Nel caso in cui tali programmi
unitari di valorizzazione territoriale non
coinvolgano più Enti territoriali, il potere
d’impulso può essere assunto dall’Organo di
governo di detti Enti. Qualora tali
programmi unitari di valorizzazione siano
riferiti ad immobili di proprietà dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali
dello Stato, il potere d’impulso è assunto,
ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio, concordando le modalità di
attuazione e i reciproci impegni con il
Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all’articolo 118 della
Costituzione, nonché di leale collaborazione
tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a
tal fine, tutte le Amministrazioni statali
competenti, con particolare riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli
immobili coinvolti nei predetti programmi,
per consentire la conclusione dei processi
di valorizzazione di cui al presente
articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute
nel presente articolo il Ministero
dell’economia e finanze – Agenzia del
demanio e le strutture tecniche della
Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le
azioni, gli strumenti, le risorse, con
particolare riguardo a quelle potenzialmente
derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, che saranno
oggetto di sviluppo nell’ambito dei
programmi unitari di valorizzazione
territoriale, eventualmente costituendo una
struttura unica di attuazione del programma,
anche nelle forme di cui all’articolo 33-bis
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione
territoriale sono finalizzati ad avviare,
attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni
partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei
principi generali di cui al presente
articolo, un processo di valorizzazione
unico dei predetti immobili in coerenza con
gli indirizzi di sviluppo territoriale e con
la programmazione economica che possa
costituire, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo sostenibile locale, nonché per
incrementare le dotazioni di servizi
pubblici locali e di quelle relative
all’abitare. Restano esclusi dai programmi
unitari di valorizzazione territoriale
disciplinati dal presente articolo, i beni
già inseriti in programmi di valorizzazione
di cui decreto ministeriale richiamato al
comma 5-bis dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di
alienazione e permuta già avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente norma, risultano sottoscritti
accordi tra Amministrazioni pubbliche, a
meno che i soggetti sottoscrittori
concordino congiuntamente per l’applicazione
della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli
strumenti territoriali e urbanistici per
dare attuazione ai programmi di
valorizzazione di cui al comma 2, il
Presidente della Giunta regionale, ovvero
l’Organo di governo preposto, promuove la
sottoscrizione di un accordo di programma ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché in base alla
relativa legge regionale di regolamentazione
della volontà dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di
detti strumenti di pianificazione, al quale
partecipano tutti i soggetti, anche in
qualità di mandatari da parte degli enti
proprietari, che sono interessati
all’attuazione del programma.
7. Nell’ambito dell’accordo di programma di
cui al comma 6, può essere attribuita agli
enti locali interessati dal procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del
ricavato della vendita degli immobili
valorizzati se di proprietà dello Stato da
corrispondersi a richiesta dell’ente locale
interessato, in tutto o in parte, anche come
quota parte dei beni oggetto del processo di
valorizzazione. Qualora tali immobili, ai
fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa,
all’Amministrazione comunale è riconosciuta
una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di
costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione
e riconversione, che il concessionario o il
locatario corrisponde all’atto del rilascio
o dell’efficacia del titolo abilitativo
edilizio. La regolamentazione per
l’attribuzione di tali importi è definita
nell’accordo stesso, in modo commisurato
alla complessità dell’intervento e alla
riduzione dei tempi del procedimento e tali
importi sono
finalizzati all’applicazione dei commi da
138 a 150 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi
sono versati all’Ente territoriale
direttamente al momento dell’alienazione
degli immobili valorizzati.
8. L’accordo deve essere concluso entro il
termine perentorio di 120 giorni dalla data
della sua promozione. Le Regioni possono
disciplinare eventuali ulteriori modalità di
conclusione del predetto accordo di
programma, anche ai fini della celere
approvazione della variante agli strumenti
di pianificazione urbanistica e dei relativi
effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti
partecipanti si impegnano ad attuare, al
fine di accelerare le procedure, delle
modalità di superamento delle criticità,
anche tramite l’adozione di forme di
esercizio dei poteri sostitutivi previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché ogni altra modalità di
definizione del procedimento utile a
garantire il rispetto del termine di 120
giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia
concluso entro il termine di 120 giorni sono
attivate dal Presidente della Giunta
regionale le procedure di cui al
comma 7
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che si devono
concludere entro i successivi 60 giorni,
acquisendo motivate proposte di adeguamento
o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma
unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione
territoriale, integrato dalle modifiche
relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene
ripresentato nell’ambito del procedimento di
conclusione dell’accordo di programma. La
ratifica dell’accordo di programma da parte
dell’Amministrazione comunale, ove ne
ricorrano le condizioni, può assumere
l’efficacia di cui al
comma 2 dell’articolo
22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il
Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero
l’Amministrazione promuovente per
l’attuazione dei processi di valorizzazione
di cui al comma 2, possono concludere uno o
più accordi di cooperazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali, ai sensi
dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
per supportare la formazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la
trasformazione dei beni immobili, in
coerenza con la sostenibilità
economica-finanziaria e attuativa del
programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato,
preposti alla valutazione delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale.
si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui
al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Qualora tale espressione non
avvenga entro i termini stabiliti
nell’accordo di programma, il Ministro per i
beni e le attività culturali può avocare a
se la determinazione, assegnando alle
proprie strutture centrali un termine non
superiore a 30 giorni per l’emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
proponendo eventuali adeguamenti o
prescrizioni per l’attuazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facoltà è riservata al Ministro per
l’ambiente, per la tutela del territorio e
del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al presente
articolo, è possibile avvalersi di quanto
previsto negli articoli 33 e 33-bis del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di
cui all’articolo 58 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per
il finanziamento degli studi di fattibilità
e delle azioni di supporto dei programmi
unitari di valorizzazione territoriale,
l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province
e i comuni, può provvedere a valere sui
propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire
all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei
beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonché per
gli interventi sugli immobili confiscati
alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo
periodo del comma 2, per la valorizzazione
degli immobili in uso al Ministero della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa
con il Presidente della Giunta regionale o
il Presidente della Provincia, nonché con
gli Organi di governo dei comuni
provvede alla individuazione delle ipotesi
di destinazioni d’uso da attribuire agli
immobili stessi, in coerenza con quanto
previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti
debbano essere oggetto di riconformazione,
il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa
legislazione regionale applicabile. A tale
accordo di programma possono essere
applicate le procedure di cui al presente
articolo.
13. Per garantire la conservazione, il
recupero e il riutilizzo degli immobili non
necessari in via temporanea alle finalità di
difesa dello Stato è consentito, previa
intesa con il Comune e con l’Agenzia del
demanio, per quanto di sua competenza,
l’utilizzo dello strumento della concessione
di valorizzazione di cui all’articolo 3-bis. L’utilizzo
deve avvenire nel rispetto delle volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri
di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione
della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata
della concessione stessa, un’aliquota del 10
per cento del canone relativo. Il
concessionario, ove richiesto, è obbligato
al ripristino dello stato dei luoghi al
termine del periodo di concessione o di
locazione.
Nell’ambito degli interventi previsti per la
concessione dell’immobile possono essere
concordati con l’Amministrazione comunale
l’eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione degli immobili per
consentire parziali usi pubblici dei beni
stessi, nonché le modalità per il rilascio
delle licenze di esercizio delle attività
previste e delle eventuali ulteriori
autorizzazioni amministrative.”.
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “a vocazione agricola” sono inserite le seguenti parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,” .
3-bis. All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “terreni alienati” sono inserite le seguenti “ai sensi del presente articolo” .
3-ter. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”.
3-quater. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “i comuni” sono aggiunte le seguenti “, anche su richiesta dei soggetti interessati”.
3-quinquies. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “aventi destinazione agricola” sono sostituite dalle seguenti: “a vocazione agricola e agricoli”.
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole:
“c) stipula
i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette
amministrazioni e, salvo quanto previsto
alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati
alle amministrazioni interessate che, per il
loro uso e custodia, ne assumono ogni
responsabilità e onere. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, è nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato
dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione
per quelli stipulati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo unico destinato
alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da
assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al
Ministero dell’economia e delle finanze
l’importo dei canoni locativi. Le risorse
del fondo sono impiegate dall’Agenzia del
demanio per il pagamento dei canoni di
locazione.”
sono sostituite dalle seguenti:
“c) rilascia alle predette amministrazioni
il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia
del demanio. E’ nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla
osta alla stipula dell’Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti,
effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilità e
onere per l’uso e la custodia degli immobili
assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l’obbligo di
comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30
giorni dalla data di stipula, l’avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e
di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.”.
5. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2013”;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti dalla normativa vigente, ” sono inserite le seguenti “dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.”;
c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si avvale” sono soppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi”.
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “nonché agli alloggi di cui al comma 442” sono soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).
8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole “In sede di prima applicazione del presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”.
9. Per fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico – contabile.
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all’interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della
giustizia può affidare a società partecipata al
100% dal Ministero dell’economia e delle
finanze, in qualità di centrale di
committenza, ai sensi dell’articolo 33 del
codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla
selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture
penitenziarie, presentate dai soggetti di
cui al comma 9, con preferenza per le
proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
(comma così
modificato dall'art. 33,comma 6-bis, legge
n. 221 del 2012)
12. Per l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all’esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia del Demanio, e/o dell’Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall’Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell’immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l’elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l’approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, della centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell’Amministrazione statale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 11, in virtù del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all’acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall’approvazione dell’accordo, decorsi i quali l’accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E’ fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI - Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28. Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: “pari allo 0,9 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica si applica a decorrere dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole “entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 77-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.”.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all’articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell’intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
11-quater. All’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “40%“ sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento“.
Capo VII - Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29. Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali
inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni per la disciplina dei
relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella
sua qualità di centrale di committenza ai
sensi dell’articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, per le
acquisizioni di beni e servizi.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 342, legge n.
147 del 2013)
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 “Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale“ della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Art. 29-bis. Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione
1. La
lettera
d) del comma 1 dell’articolo 68 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituita dalla seguente:
“d) acquisizione di programmi informatici
appartenenti alla categoria del software
libero o a codice sorgente aperto;“.
Capo VIII - Esigenze indifferibili
Art. 30. Esigenze indifferibili
1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalle parole “1.400 milioni”.
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all’articolo 15 del presente decreto; l’aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4”.
b) all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2013”.
3-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: “e gli altri enti locali“ sono aggiunte le seguenti: “; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia“.
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell’istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l’ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d’acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell’ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all’attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all’assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
8-bis. All’elenco 3 allegato
alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti
voci:
“– Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di
convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui
all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione“.
8-ter. All’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “32,4 milioni di euro“ sono sostituite dalle seguenti: “47,2 milioni di euro“.
8-quater. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l’anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I – Liberalizzazioni
Art. 31. Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: “in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse le seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea
e nazionale in materia di concorrenza,
libertà di stabilimento e libera prestazione
di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti, limiti
territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla
tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente
urbano, e dei beni culturali. Le
Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente
comma entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, potendo prevedere al
riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli
esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad
aree dove possano insediarsi attività
produttive e commerciali solo qualora vi sia
la necessità di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni
culturali.
(comma così modificato dall'art. 30,
comma 5-ter, legge
n. 98 del 2013, poi dall'art. 22-ter della legge n. 116 del 2014)
Art. 32. Farmacie
1. In materia di vendita dei
farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto
legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la
procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i
medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei
medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli
somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
l’Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui
quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio
sanitario nazionale.
(comma così modificato dall'art. 11,
comma 13, legge
n. 27 del 2012)
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Art. 33. Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali
1. Il comma 2 dell’articolo 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
"2. All’articolo
3
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, dopo il
comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i princìpi di
cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento governativo di cui
al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012."
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre
2012, provvede a raccogliere le disposizioni
aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un
testo unico da emanare ai sensi
dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto
1988, n. 400».".
2. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi“.
Capo II – Concorrenza
Art. 34. Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 35. Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l’articolo 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis.
(Poteri dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato sugli atti
amministrativi che determinano
distorsioni della concorrenza)
1.
L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato è legittimata ad agire in giudizio
contro gli atti amministrativi generali, i
regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le
norme a tutela della concorrenza e del
mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, se ritiene che una pubblica
amministrazione abbia emanato un atto in
violazione delle norme a tutela della
concorrenza e del mercato, emette, entro
sessanta giorni, un parere
motivato, nel quale indica gli specifici
profili delle violazioni riscontrate. Se la
pubblica amministrazione non si conforma nei
sessanta giorni successivi alla
comunicazione del parere, l’Autorità può
presentare, tramite l’Avvocatura dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta
giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma
1 si applica la disciplina di cui al Libro
IV, Titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.”.
Art. 36. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
1. E’ vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l’opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 36-bis. Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito
1. All’articolo 21 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca,
di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini
della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario“.
Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l’Autorità
di regolazione dei trasporti, di seguito denominata “Autorità”, la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell’Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica
nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio
2012. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle
relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la
disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte
seconda della Costituzione. L’Autorità esercita le proprie competenze a
decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All’Autorità si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di
cui alla medesima legge.
(comma così sostituito dall'art. 36,
comma 1, lettera a), legge
n. 27 del 2012, poi modificato dall'art. 25-bis della legge n. 98 del
2013)
1-bis. L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due
componenti nominati secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell’Autorità si applica il regime previsto dall’articolo 2, commi da 8 a
11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
(comma introdotto dall'art. 36,
comma 1, lettera a), legge
n. 27 del 2012)
1-ter. I componenti dell’Autorità sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio
di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata
professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. A pena di
decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti
di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera
durata dell’incarico. I componenti dell’Autorità sono nominati per un
periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso
di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si
procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina
dei componenti dell’Autorità, la loro durata in carica e la non
rinnovabilità del mandato.
(comma introdotto dall'art. 36,
comma 1, lettera a), legge
n. 27 del 2012)
2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle
relative infrastrutture ed in particolare provvede:
(comma così sostituito dall'art. 36,
comma 1, lettera a), legge
n. 27 del 2012)
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 118 del 2022)
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
i) con particolare riferimento all’infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura;
l) l’Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni,nell’ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti princìpi:1) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell’ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un’istruttoria sui costi-benefìci anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d’intesa con i comuni una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l’efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l’Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
3. Nell’esercizio delle competenze
disciplinate dal comma 2 del presente
articolo, l’Autorità:
(alinea così modificato dall'art. 36,
comma 1, lettera b), legge
n. 27 del 2012)
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione;
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 118 del 2022, a partire dal 13 febbraio 2023)
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora:1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze
diverse da quelle disciplinate nel presente
articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;
in particolare, restano ferme le competenze
in materia di vigilanza, controllo e
sanzione nell’ambito dei rapporti con le
imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e
standard tecnici, di definizione degli
ambiti del servizio pubblico, di tutela
sociale e di promozione degli investimenti.
Tutte le amministrazioni pubbliche, statali
e regionali, nonché gli enti strumentali che
hanno competenze in materia di sicurezza e
standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all’Autorità le
delibere che possono avere un impatto sulla
concorrenza tra operatori del settore, sulle
tariffe, sull’accesso alle infrastrutture,
con facoltà da parte dell’Autorità di
fornire segnalazioni e pareri circa la
congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere
contestualmente esercitate le competenze
dell’Autorità garante della concorrenza
disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007,
n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146,
e le
competenze dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e le competenze dell’Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di
cui all’art. 36 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98.
(comma così modificato dall'art. 36,
comma 1, lettera c), legge
n. 27 del 2012)
5. L’Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo
stato della disciplina di liberalizzazione
adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente
articolo resta efficace fino a quando è
sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno
affidate le competenze previste dal presente
articolo.
(comma così modificato dall'art. 36,
comma 1, lettera d), legge
n. 27 del 2012)
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
(lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, legge n. 125 del 2013)
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato;
(lettera così modificata dall'art. 36, comma 1, lettera e), legge n. 27 del 2012)
b-bis) ai sensi dell’articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l’Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall’Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell’Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.
(lettera aggiunta dall'art. 36, comma 1, lettera e), legge n. 27 del 2012)
6-bis. Nelle more dell’entrata in operatività
dell’Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere
svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi
settori interessati. A decorrere dalla stessa data, l’Ufficio per la
regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211,
istituito ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli
uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono,
altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative
spese di funzionamento.
(comma aggiunto dall'art. 36, comma 1,
lettera f), legge
n. 27 del 2012)
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze nonché del CIPE
in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.
(comma aggiunto dall'art. 36, comma 1,
lettera f), legge
n. 27 del 2012)
Capo III – Misure per lo sviluppo industriale
Art. 38. Misure in materia di politica industriale
1. All’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio” sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: “c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. L’importo massimo garantito per singola
impresa dal Fondo di cui al comma 1 è
elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro
per le tipologie di operazioni finanziarie,
le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di
natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Una quota non inferiore
al 50
per cento delle disponibilità finanziarie
del Fondo è riservata ad interventi non
superiori a cinquecentomila
euro d’importo
massimo garantito per singola impresa.(comma
così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 98 del 2013)
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1
può essere concessa, a titolo oneroso, su
portafogli di finanziamenti erogati a
piccole e medie imprese alle
imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 nonché alle grandi
imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5,
lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 da banche e
intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni. Con decreto di
natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sono definite le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalità di
concessione, i criteri di selezione nonché
l’ammontare massimo delle disponibilità
finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del rischio derivante dalla
concessione di detta garanzia.
(comma così modificato dall'art. 36, comma 10-sexies, legge n. 221 del 2012,
poi dall'art.
1, comma 7, legge n. 190 del 2014)
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei
Confidi , al capitale sociale dei confidi e
delle banche di cui ai commi 29 e 32
dell’articolo 13 del 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre
2003, n. 326 possono partecipare, anche in
deroga alle disposizioni di legge che
prevedono divieti o limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di
grandi dimensioni ed enti pubblici e
privati, purché le piccole e medie imprese
socie e i liberi professionisti soci
dispongano almeno della metà più uno
dei voti esercitabili nell’assemblea e la
nomina dei componenti degli organi che
esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica sia riservata
all’assemblea.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 27 del 2012)
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L’Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.
Art. 40. Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. Il comma 3
dell’articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Entro le ventiquattro ore successive
all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1
comunicano alle questure territorialmente
competenti, avvalendosi di mezzi informatici
o telematici o mediante fax, le generalità
delle persone alloggiate, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali“.
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”;
b) all’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse;
c) il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato;
d) al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso;
e) la lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l’impiego del
lavoratore straniero nelle more di
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno,
dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è inserito il seguente comma:
“9-bis. In
attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui
al precedente comma, il lavoratore straniero
può legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l’attività lavorativa fino
ad eventuale comunicazione dell’Autorità di
pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l’indicazione
dell’esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra
può svolgersi alle seguenti condizioni:
a)
che la richiesta del rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro sia stata
effettuata dal lavoratore straniero all’atto
della stipula del contratto di soggiorno,
secondo le modalità previste nel regolamento
d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo,
la richiesta sia stata presentata prima
della scadenza del permesso, ai sensi del
precedente comma 4, e dell’articolo 13 del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, o entro
sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso.”
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “entro il giorno 16”, sono sostituire con le seguenti: “entro la fine”.
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.” Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “con attività in esercizio“ sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi".
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole “o per gli utenti” sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.
8. In materia
di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune
attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività
ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che
producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*,
relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in
conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un
impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di
registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione
ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione
e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui
all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal
medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei
soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le
associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati
trasmessi. L’adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei
suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali
assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(comma così
sostituito dall'art.
69 della legge n. 221 del 2015)
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2. lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
9-bis. All’articolo 27 del
testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
“7-bis. La cessione anche di un singolo
impianto radiotelevisivo, quando non ha per
oggetto unicamente le attrezzature, si
considera cessione di ramo d’azienda. Gli
atti relativi ai trasferimenti di impianti e
di rami d’azienda ai sensi del presente
articolo, posti in essere dagli operatori
del settore prima della data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente
comma, sono in ogni caso validi e non
rettificabili ai fini tributari“.
9-ter. Il
termine di cui all’articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2012 per le iniziative agevolate
che, alla data del 31 dicembre 2011,
risultino realizzate in misura non inferiore
all’80 per cento degli investimenti ammessi
e a condizione che le stesse siano
completate entro il 31 dicembre 2012. Per
gli interventi in fase di ultimazione e non
revocati, oggetto di proroga ai sensi del
presente comma, l’agevolazione è
rideterminata nel limite massimo delle quote
di contributi maturati per investimenti
realizzati dal beneficiario alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Ministero dello
sviluppo economico presenta una relazione
sulle opere concluse, e le eventuali
economie realizzate sulle apposite
contabilità speciali alla data del 31
dicembre 2012 sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.
(comma così
sostituito dall'art. 22, comma 1-bis,
legge n. 14 del 2012)
Capo IV – Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico
1. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
2. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.".
4. Al fine di garantire la certezza dei
finanziamenti destinati alla realizzazione
dei progetti e dei programmi di intervento pubblico,
le delibere assunte
dal CIPE, sono formalizzate e trasmesse al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la
firma entro trenta giorni decorrenti dalla
seduta in cui viene assunta la delibera. In
caso di criticità procedurali tali da non
consentire il rispetto del predetto termine il Ministro
proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei
Ministri per le conseguenti determinazioni.
(comma così modificato dall'art. 22, comma 1,
legge n. 35 del 2012)
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
5-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
5-ter. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art. 42. Misure per l’attrazione di capitali privati
1. - 2. 3. - 4. - 5. (abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All’articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge,”, sono inserite le seguenti parole: “nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)”.
9. Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340” nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
9-bis. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “infrastrutture autostradali“ sono sostituite dalle seguenti: “infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale,".
Art. 43. Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del
decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-bis è
aggiunto il seguente:
“2-ter. I contratti di
concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le
procedure previste all’articolo 144 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, ovvero
all’articolo 153 del medesimo decreto.
A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai
sensi della parte II, titolo III, capo II,
dello stesso decreto. Sono fatti salvi i
soggetti già individuati alla data di
entrata in vigore della presente
disposizione secondo la normativa nazionale
di riferimento, nonché i titolari di
concessioni di cui all’articolo 253, comma
25, del predetto decreto legislativo".
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 marzo 2013, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del
mantenimento delle condizioni di sicurezza,
il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e d’intesa con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in
ordine di priorità e sulla base anche dei
progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali,
accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e
urgenti l’adozione di interventi nonché la
rimozione dei sedimenti accumulatisi nei
serbatoi. Le regioni e le province autonome
nei cui territori sono presenti le grandi
dighe per le quali sia stato rilevato il
rischio di ostruzione degli organi di
scarico e la conseguente necessità e urgenza
della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo
stoccaggio definitivo di tutto il materiale
e sedimenti asportati in attuazione dei
suddetti interventi.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale, n. 169 del 2014, nella parte in cui si applica alle
province autonome di Trento e Bolzano)
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall’approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2013, il piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 marzo 2013, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata".
Art. 44. Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
a) (lettera abrogata dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”.
5. - 6. - 7. - 8. - 9.(abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
Art. 44-bis. Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute
1. Ai sensi del presente articolo, per “opera pubblica incompiuta“ si intende l’opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.
Art. 45. Disposizioni in materia edilizia
1. All’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli
strumenti attuativi e degli atti equivalenti
comunque denominati nonché degli interventi
in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l’esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7, di importo inferiore alla
soglia di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica
del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”.
2. Al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d’uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa
riferimento il sistema logistico, il
servizio ai fini dello sdoganamento è svolto
di norma dalla medesima
articolazione territoriale
dell’amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(comma così
modificato dall'art. 9, comma 3-novies,
legge n. 44 del 2012)
Art. 47. Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti: “ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48. Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 49. Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma 4, all’articolo 9, all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo 16, comma 1, all’articolo 18, comma 1, lettera a), all’articolo 20, all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30, commi 1 e 3 e all’art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l’anno 2012, a 11.202,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.692,333 milioni di euro per l’anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l’anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l’anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l’anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
Tabella A – Contributo di solidarietà
Anzianità contributive al 31/12/1995 |
da 5 a fino a 15 anni |
oltre 15 fino a 25 anni |
Oltre 25 anni |
Pensionati | |||
Ex Fondo trasporti | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
Ex Fondo elettrici | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
Ex Fondo telefonici | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
Ex Inpdai | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
Fondo volo | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
Lavoratori | |||
Ex Fondo trasporti | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Ex Fondo elettrici | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Ex Fondo telefonici | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Ex Inpdai | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Tabella B – Aliquote di finanziamento
Anno |
Zona normale |
Zona svantaggiata |
||
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
|
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C – Aliquote di computo
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
dal 2018 | 24,0% |