Legge 30 luglio 2010, n.
122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica
(G.U. del 30 luglio 2010,
n. 176)
TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria
Capo I - Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 1. Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
Art. 2. Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un
consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di
previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo
23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al periodo 2011-2017,
nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n.
196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono
indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i
corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la
riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
università, nonché le risorse destinate all’informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle
persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di
contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione
dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in
cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9 risultassero,
per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino
alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.
(comma modificato dall'art. 9, comma 10,
legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 10,
comma 8-ter, legge n. 21 del 2016)
Art. 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei
principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel
presente titolo. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le
organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile
per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
sottoscrizione dell'accordo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 5-sexies,
legge n. 10 del 2011)
Art. 4. Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni di cui all’articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1º gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell’esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l’imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell’elenco previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l’indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All’inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall’articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie
spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed
è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, compreso per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 38,
legge n. 135 del 2012)
4-octies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all’articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all’articolo 42.
CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 5. Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente."
b) al comma 8: 1) è soppressa la lettera e);
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,".
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,".
10. (soppresso dalla legge di conversione)
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le
autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Sino al 31 dicembre 2016, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma
si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
(comma modificato dall'art. 1, comma 10,
legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 10, comma 5, legge n. 11 del 2015, poi
dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 210 del 2015)
4. All'articolo 62, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare
i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di
cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle
Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del
Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia
possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime
finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono
svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non
ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a
qualsiasi titolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri
istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto
dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità
interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli
fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 20,
legge n. 111 del 2011)
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio,i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A
decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazioni di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze
di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di
quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o
comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed
agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa
effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento
delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle università e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea
ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici
destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione
non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari
esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i
limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli
15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs.
165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi.
(comma modificato dall'art. 58, comma 3-bis,
legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 1, comma 317, legge n. 147 del 2013)
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. (comma abrogato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è
accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che
hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste
dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi
e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee
legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome
di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte
della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini
di principio dal comma 28 dell’articolo 9 del presente
decreto.
(comma così modificato dall'art.
35, comma 1-bis, legge
n. 98 del 2013)
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di
spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo
periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 40, legge
n. 10 del 2011)
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere
alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore
dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata
legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589,
e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all’articolo 27, comma 2, e all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, tenendo
conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di
gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste
dal predetto articolo 19 comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
(comma modificato dall'art. 1, comma 611, lettera g),
legge n. 147 del 2013, dall'art. 1, comma 8-bis, legge n. 11 del 2015)
21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" è soppressa.
Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, L'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del
d.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato
d.P.R. n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(comma introdotto dall'art.
18, comma 21, legge
n. 111 del 2011)
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato";
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di amministrazione" e "il consiglio" sono sostituite dalle parole "il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione "Il consiglio è composto" a quella "componente del consiglio di vigilanza.";e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza" è sostituita dalla seguente "può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";
f) al comma 8, è eliminata l'espressione da "il consiglio di amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla lettera e)" è sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di cui alla lettera d)";
h) è aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel d.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo d.P.R., il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479 del 1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al d.P.R. 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali confluisce nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con d.P.R. 1° aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell' art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a
tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito
alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata
con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano, le proprie dotazioni organiche in
relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi
ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del
bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le
esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi
compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei
servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono
altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a
tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni
sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali e l’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati
nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle
attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 5-quater,
legge n. 10 del 2011)
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: "Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies.
Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto
dal comma 5 dell’articolo 102 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 31 marzo 2011 e dalla medesima
data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura
degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(termine così differito dalla tabella 1 della legge
n. 10 del 2011)
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice,
per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il
termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del
valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 11,
legge n. 111 del 2011)
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da
effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono
destinate
dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili,
anche di
proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,
adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle
amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di
cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà
di
amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle
procedure di
acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di
proprietà
delle medesime per i quali non siano in corso contratti di
locazione
a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di
congruità
in merito ai singoli contratti di locazione da porre in
essere o da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici.
Eventuali opere
e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli
immobili sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un
progetto
elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di
locazione degli
immobili acquistati ai sensi del presente comma non si
applicano le
riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del
decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare
del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica. Ai contratti
stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili
acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai
valori di mercato, ridotto ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Ai fini della predisposizione
della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la
valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono
utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti
interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione
dei predetti investimenti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 594, legge n.
232 del 2016)
4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del
comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per
l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle
società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse
nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, su indicazione
dell’amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero
dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio per le rispettive
competenze. Il Ministero dell’economia e delle finanze può trasferire alle
predette società in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo
periodo del comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano
richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli
enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di
cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite
le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica.
(comma introdotto dall'art. 43, comma 1, lettera b),
decreto-legge n. 124 del 2019)
5. (abrogato dal decreto-legge n. 98 del 2011)
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze."
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole "2009 e 2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
CAPO III - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino
al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma
3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta
riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.
Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non
opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi
dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, nella
parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del
5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del
10% per la parte eccedente 150.000 euro)
2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" é sostituita dalla parola "2014".
8. (comma modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 1, comma 462, legge n. 147 del 2013, poi abrogato dall'art. 3, comma 9, legge n. 114 del 2014)
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
− le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010".
− dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell' 80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. (inesistente)
14. (inesistente)
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivassi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e
articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta
salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a
decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 203. Si dà luogo alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per
la parte economica.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 453,
legge n. 147 del 2013)
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981 non sono erogati, senza
possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del
triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015
viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il
predetto personale l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15
per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento
per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti
del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21,
secondo e terzo periodo.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, nella
parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981 non
sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il
triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già
prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con
riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude
che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21 e nella parte
in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27
del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e
2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per
l’anno 2013)
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici, le università e
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione
lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per
le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo
periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai
lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi
dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento
alla sola quota finanziata da altri soggetti.A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività
sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in
regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai
precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie
pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione
degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011,
il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità
di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla
copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese
per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 2007-2009.
(comma modificato dall'art. 4, comma 102,
legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art.
9, comma 28, legge n. 99
del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del
2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del
2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n.
114 del 2014)
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 4 marzo 2019, n. 33, nella parte
in cui dnon prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di
dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di
efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di
riferimento)
29. Le Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, legge n. 114 del 2014)
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall’anno 2011 l’autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l’anno 2010, come integrata dal presente comma.
34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
35-bis. L’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell’interno, sempre a richiesta dell’interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
Art. 10. Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. (soppresso dalla legge di conversione)
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto legge 1 ° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010 2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».
4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’INPS è autorizzato, d’intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Art. 10-bis. Accertamenti in materia di
invalidità conseguenti ad incidenti stradali
(rubrica così
modificata dall'art. 33, comma 1, lettera c), legge
n. 27 del 2012)
1. Fermo quanto previsto dal codice penale,
agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di
invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento
del danno connesso a carico della Società assicuratrice, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei
confronti della Società assicuratrice.
(comma così modificato
dall'art. 33, comma 1, lettera a), legge
n. 27 del 2012)
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui
derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si
applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile.
(comma introdotto
dall'art. 33, comma 1, lettera b), legge
n. 27 del 2012)
3. (comma abrogato dall'art. 1, comma 27, legge n. 124 del 2017)
4. (comma abrogato dall'art. 1, comma 27, legge n. 124 del 2017)
Art. 11. Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.".
4. In conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. In attesa dell’adozione di una nuova
metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e
dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di
classe A, di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento
dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella
misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti
che deve intendersi come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 il Servizio sanitario
nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla
vigente normativa, una quota
pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta
sul valore aggiunto. L’ulteriore sconto dell’1,82 per cento non si applica alle
farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro
387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a
euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di
tabelle approvate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per
regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo
dell’1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario
nazionale.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 12-septies
e comma 36,
legge n. 10 del 2011)
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un
apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione
della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità
di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci,
possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una
prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di
riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario
nazionale.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 16 dicembre 2011, n.
330, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel
confronto tecnico)
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall’anno 2011, per
l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA,
sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea,
fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio
attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le
medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di
rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e previa corresponsione da parte dell’assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di
rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 9,
decreto-legge n. 1 del 2012)
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1 ° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5 bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L’invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
Art. 12. Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma
che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di
maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo
del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due
mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro
che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il
personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
(periodo introdotto dall'art. 18, comma
22-ter, legge
n. 111 del 2011)
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 37, lettera a), legge n. 220 del 2010)b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di
fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa
vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione
del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo
necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico
sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di
quanto stabilito dal presente articolo.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b), legge
n. 220 del 2010)
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
(importi così modificati dall'art. 1, comma 484, legge n. 147 del 2013)
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All’onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1
gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già
regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, nella
parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa
pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del
d.P.R. n. 1032 del 1973)
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. (soppresso dalla legge di conversione)
12-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter,
comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e
tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici
e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione
di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il
requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica devono essere aggiornati a
cadenza triennale, con decreto
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del
predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto
aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
(comma così modificato dall'art. 18, comma 4,
legge n. 111 del 2011, poi dall'art. 24, comma 12, legge n. 214 del 2011)
12-ter. A partire dall’anno 2011 l’ISTAT
rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato
relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente
in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a
cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:
(comma così modificato dall'art. 18, comma 4,
legge n. 111 del 2011)
a) i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
(lettera così modificata dall'art. 24, comma 12, legge n. 214 del 2011)
b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell’adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1º gennaio 2019 e a tal fine l’ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell’anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di
adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell’ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l’adeguamento di cui al presente comma non opera in
relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i
quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.
(comma così modificato dall'art. 24, comma 12,
legge n. 214 del 2011)
12-quinquies. Ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All’articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E'fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente".
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l’articolo 124 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l’articolo 21, comma 4, e l’articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.
Art. 13. Casellario dell'assistenza
1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1 ° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo";
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.";
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
"10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."
Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno,a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni è sostituito dai seguenti:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto
di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:
"È
fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore
al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 ° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
(comma così modificato dall'art. 28, comma
11-quater,
legge n. 214 del 2011)
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario
straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti
per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del
Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle
modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente
comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il
Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli
enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della
specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 9,
legge n. 10 del 2011)
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della
gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario
straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo.
Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è
stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe
funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I
subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non
superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa
vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un
comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al
quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune
di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque
termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale
alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 9,
legge n. 10 del 2011)
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E' altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con d.P.R. su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L’addizionale commissariale di cui
al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione
commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L’incremento
dell’addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su
proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune,
successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l’entità delle addizionali,
adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali
di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione
delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita
delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui
all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 9,
legge n. 10 del 2011)
15. E'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2011, destinato e esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di
azioni esecutive o cautelari o di
dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente
per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato
articolo 78 del decreto-legge n. 112 per
i finanziamenti di cui al comma 13-bis.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 9,
legge n. 10 del 2011)
15-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde direttamente all’Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordinaria. L’entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 27, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito
dalla legge n. 148 del 2011)
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di
programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di
cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione:
(comma così sostituito dall'art. 19, comma 1,
lettera a), legge n. 135 del 2012)
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione,
le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della
lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano
obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software,
la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
(comma così
sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 135 del 2012)
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 4 marzo 2019, n. 33, nella parte
in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di
dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di
efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di
riferimento)
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si
applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 19,
comma 1, lettera c), legge n. 135 del 2012,
poi così sostituito dall'art. 1, comma 107,
lettera a), legge n.
56 del 2014)
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
30.
La regione, nelle materie di cui all’articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per
lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia,
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i
comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro
il termine indicato dalla stessa normativa.
(comma sostituito prima dall'art. 19, comma 1, legge n. 135 del 2012,
poi dall'art. 1, comma 107, lettera b), legge n.
56 del 2014)
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni
di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti,
ovvero in
3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le
unioni devono
essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso
limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari
condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica
alle unioni di comuni già costituite.
(comma così
sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012)
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle
medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del
predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i
comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
(comma introdotto
dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012)
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo:
(comma introdotto
dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012; i termini sono
differiti al 31 dicembre 2015 dall'art. 4, comma
6-bis, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 4, comma 4, decreto-legge n. 210
del 2015)
a) entro il 31 dicembre 2016, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 31 dicembre 2016, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
(termine differito dall'art. 23, comma 1-quinquies, legge n. 114 del 2014)b-bis) entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
(lettera b) così sostituita e lettera b-bis, così introdotta dall'art. 1, comma 530, legge n. 147 del 2013)
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto
assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(comma introdotto
dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012)
32. (abrogato dall'art. 1, comma 561, legge n. 147 del 2013)
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
33-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.";
b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l’anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all’indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l’anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell’interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell’interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.
CAPO IV - ENTRATE NON FISCALI
Art. 15. Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfetaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1 ° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1 ° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento biennale previsto dall’articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: ", e fino alla concorrenza di esso," sono soppresse.
6-ter. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.";
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma l del presente articolo, a Società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da Società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle Società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle Società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica";
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all’articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";
f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.
6-sexies. All’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, è inserito il seguente:
"289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l’ANAS Spa continua ad essere titolare delle
funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente
all’infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4
Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1º aprile 2017, le medesime funzioni e i
medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in
tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma
societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati".
Art. 16. Dividendi delle società statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 17. Interventi a salvaguardia dell' euro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a concedere la
garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse o
contratte al fine di
costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti o altre forme di
assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area euro
in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010,
con l’Accordo quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno 2010, e
le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimità degli Stati membri
dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello
Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento
dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della medesima legge.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 15, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n.
148 del 2011)
TITOLO II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18. Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo
1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. - 2-bis. - 3. (commi abrogati dall'art. 11, comma 9, legge n. 214 del 2011)
4. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." è abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 è abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.";
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento".
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
Art. 19. Aggiornamento del catasto
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. L’accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita, a titolo gratuito, ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni catastali connesse all'accettazione Balla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi e in attuazione dei princìpi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
5-bis. Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell’economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che
non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto
articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle
pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31
dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio,
successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai
Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
(termine così prorogato dall'art. 2, comma
5-bis, legge n. 10 del 2011)
9. Entro
il medesimo termine del 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. Restano salve le
procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per
il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi
dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di
accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro
porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili
o servibili all’uso cui sono destinati.
(termine così prorogato dall'art. 2, comma
5-bis, legge n. 10 del 2011)
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare
ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del
30 aprile 2011, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione,
con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 aprile 2011,
di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti
dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni
con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
(termine così prorogato dall'art. 2, comma
5-bis, legge n. 10 del 2011)
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il
seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi
ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ad
esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata
da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei
predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.
16-bis. All’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560".
Art. 20. Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.".
2-bis. E' esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.
Art. 21. Comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, legge n. 225 del 2016)
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.)
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 2, legge n. 225 del 2016)
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter. Credito d'imposta
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 2, legge n. 225 del 2016)
1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.
3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Art. 22. Aggiornamento dell'accertamento sintetico
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico,
mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie
per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti
relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo,
sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti
e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo
d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base
imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo
di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per
il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti
commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno
un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti
dall'articolo 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre,
per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".
Art. 23. Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"
1. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
Art. 25. Contrasto di interessi
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano
una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai
beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai
bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 657, legge n. 190 del 2014)
Art. 26. Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di
trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito
il seguente:
"2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta
o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora,
nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il
contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della
conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che
detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve
darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e
i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma
2.".
2. Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27. Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi
1. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni”;b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.";c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28. Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
Art. 29. Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente
lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
(comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lettera n), legge n. 106
del 2011, poi dall'art. 23, comma 30, legge n. 111 del 2011)
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 12-bis, legge n. 44 del 2012)b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 12, lettera a), legge n. 44 del 2012)c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 12, lettera a), legge n. 44 del 2012)d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 12, lettera a), legge n. 44 del 2012)f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate";
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente :
"2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate
nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od
omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia
medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito
dal seguente:
"Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari " sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonché il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale
del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del
credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e
interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente della riscossione
competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà
altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza
del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere
sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio
che ha emesso l'atto. Ai fini
dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al
comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità
indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, lettera b), legge n. 44 del
2012)
3. (comma soppresso dalla legge di conversione)
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. 8. 9. (commi soppressi dalla legge di conversione)
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
11. 12. (commi soppressi dalla legge di conversione)
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31. Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. É comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo
28-ter è inserito il seguente:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo).
1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti
del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A
tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a
ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica
dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente
locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della
riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base
del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale
secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica".
(comma così modificato dall'art. 13-bis, comma 3,
lettera a), legge n. 94 del 2012)
1-ter. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le
seguenti: "A partire dall’anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono
sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di
cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica.
(comma così modificato dall'art. 13-bis, comma 3,
lettera b), legge n. 94 del 2012)
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Art. 32. Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
"j) fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società", sono inserite le seguenti: ;"delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.".
2. (comma abrogato dall'art. 8, comma 9, legge n. 106 del 2011)
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi
partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 9, legge
n. 106 del 2011)
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli
articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli
di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti
indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al
fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione
da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel
fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute
da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è
tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di
possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i
soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per
cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti
elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 9, legge n.
106 del 2011)
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del
comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti,
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento,
con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al
momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di
partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di
partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di
cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle
perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei
risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.
Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente
comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre
2001, n. 410.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 9, legge
n. 106 del 2011)
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui
al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle
quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti
nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote
è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione
della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal
partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione
del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012.
A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la
società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della
quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 9, legge n.
106 del 2011)
5. Previa deliberazione dell'assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un
assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno
un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale
indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì
deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a
titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7
per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31
dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella
misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la
restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima
entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione
della liquidazione la società di gestione del risparmio applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di
gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 9, legge
n. 106 del 2011)
5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si
applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza
dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze
realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 9, legge
n. 106 del 2011)
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fissa di registro, ipotecaria e catastale.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l’articolo 17, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell’articolo 19-bis, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell’attività' propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell’articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:
"3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti
in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su
quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati
con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla
convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei
proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del
regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura
dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo
beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione produce effetti
fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione".
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.
(comma così sostituito
dall'art.8, comma 9, legge n. 106 del 2011)
Art. 33. Stock options ed emolumenti variabili
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione.
(comma aggiunto
dall'art. 23, comma 50-bis, legge n. 111 del 2011)
Art. 34. Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari
1. All'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).".
Art. 35. Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale
1. Dopo l'articolo 40 del d.P.R. del 29
settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al
consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle
dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative
rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è
stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che
partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata
che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni
correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento
delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla
consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione
dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo
del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la
consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di
cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per
l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore
imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e
le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui
è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito
nell'articolo 43
l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai
precedenti commi.".
2. Nel
titolo I, capo II, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo
l’articolo 9 è aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis - Soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata
dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma
dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona
qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere
anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione
dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata
l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da
parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta
giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al
comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla
comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente
emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 36. Disposizioni antifrode
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.";b) all'articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".
Art. 37. Disposizioni antiriciclaggio
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto
dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in
ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni
sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è
irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti.
Le medesime sanzioni si applicano nei confronti
di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il
soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.
(comma così
modificato dall'art. 16, comma 5, legge n. 35 del 2012)
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.";
b) all'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono inserite le seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni";
2) al comma 7, dopo le parole "primo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione".b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa é decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia.".
9. (comma soppresso dalla legge di conversione)
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
13-bis.
Nell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La variazione delle riserve
tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito
dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o
esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo
89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5
per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell’articolo 111 del d.P.R. n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l’anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, predisposto per le medesime finalità, per l’esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell’elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.
13-sexies. All’articolo 3-bis
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle Società a
prevalente partecipazione pubblica.".
13-septies. All’articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la
lettera tt), è aggiunta la seguente:
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di
lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio
del cliente tramite gli addetti al recapito".
Art. 39. Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010.
4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa".
4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del presente decreto.
4-quater. All’articolo 4 del
decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004 n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti
completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine
economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel
limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di
esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali
nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto
limite di spesa". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo
38".
Art. 40. Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
Art. 40-bis. Quote latte
1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1º gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All’onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41. Regime fiscale di attrazione europea
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di
direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti
e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria
italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A
tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la
procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La normativa dello Stato membro prescelta
dall’interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del
periodo di imposta nel corso del quale è presentata l’istanza di interpello.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2,
legge n. 106 del 2011)
1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 42. Reti di imprese
1. (soppresso dalla legge di conversione)
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
"4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e
la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della
propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo
patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma
4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli
stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti
iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se
consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale
comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se
pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione
delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei
contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i
poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario
comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto,
l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia
per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela
dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la
genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto
prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma
medesimo".
2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente:
"4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del
registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia
del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari".
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 43. Zone a burocrazia zero
(abrogato dall'art. 37-bis,
comma 4, legge n. 221 del 2012)
Art. 44. Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai
docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di
ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università
per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i cinque anni solari successivi ed entro i sette
anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
(comma modificato
dall'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 2014)
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo
gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi
nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia.
(comma modificato
dall'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 2014)
3-bis. All’articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua".
Art. 45. Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92
1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all’entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell’università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze all’esito dell’approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l’assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:
"149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla
spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che
maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei,
coerentemente con l’attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre
2010, si assicura che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del
GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze
dell’anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle
competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80 per cento di tale
riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in
eccesso".
Art. 46. Rifinanziamento del fondo infrastrutture
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
Art. 47. Concessioni autostradali
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. - La società ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara e del relativo capitolato o disciplinare per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché l’indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura".
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la società Autostrada del Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole: "nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona";
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta»;
d) Al terzo periodo le parole: "dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico - finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
3-bis. All’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono sostituite dalle seguenti: "nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedìmi in regioni diverse";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "del Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma".
3-ter. All’articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "all’esterno del territorio dell’Unione europea" sono inserite le seguenti: "con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati".
Art. 48. Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 182-quater. disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel
concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche
e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli
articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111.
Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i
crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in
funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo
di ristrutturazione e purché la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia
omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma
si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza
dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato
di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma,
purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia
omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i
creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del
concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista
all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: "Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".
2-bis. Dopo l’articolo 217 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 217-bis. Esenzioni dai reati di bancarotta.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano
ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato
preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d)".
Art. 48-bis. Assunzione di magistrati (omissis)
Art. 48-ter. Disposizione in materia di contenzioso tributario
1. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto".
Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»;
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" ed sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 è soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui
all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le
verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In
caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà
false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di
cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo
del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente,
per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo
20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 50. Censimento
1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero dell'Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6º censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con
d.P.R. sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT
provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui
numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente
non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e
convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con
apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia
ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili
per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei
Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
è
sostituito dal seguente: "6. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA)
promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla
cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo anagrafico delle persone
residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), certificati dai comuni
e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle Entrate.". Con decreto, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni
volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal
presente comma.
(il comma 6, dell'art. 1,
della legge n. 1228 del 1954 è stato così sostituito dall'art. 40, comma 3, legge n.
27 del 2012)
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all’esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all’ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell’organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell’80 per cento di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
Art. 51. Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale
1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010".
Art. 52. Fondazioni bancarie
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.
1-bis. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento".
1-quater. All’articolo 4 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o
sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria".
1-quinquies. All’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è aggiunta la
seguente:
"k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull’attività
svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra
l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale
nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni".
Art. 52-bis. Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.
Art. 53. Contratto di produttività
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54. EXPO
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività
indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle
risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al
finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime
spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
(comma così modificato dall'art. 56, comma 3,
legge n. 35 del 2012)
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su un’apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 54-bis. Interventi a sostegno del settore della pesca marittima
1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell’attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all’80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 54-ter. Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad
obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a
fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma
di contribuzione pubblica".
Art. 55. Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. (omissis)
2-ter. (omissis)
2-quater. (omissis)
2-quinquies. (omissis)
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 è integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010.
5-bis. Nell’ambito delle
iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della
solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di
euro 6.599.720 per l’anno 2010, euro 5.846.720 per l’anno 2011 ed euro 7.500.000
per l’anno 2012, nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013, per l’organizzazione da parte delle Forze armate, in via
sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere
teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei
valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari
italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I
corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle
Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma
5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere
costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze
armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia
degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di
soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali,
paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di
straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi è data notizia
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie
speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
(comma così modificato dall'art. 29 della legge n.
183 del 2011)
5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione del fondo di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l’anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150º anniversario dell’unità d’Italia».
6. (omissis)
7. (omissis)
7-bis. (omissis)
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 56. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Allegato 2 (art. 7, comma 20)
enti soppressi | amministrazione subentrante nell’esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni |
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSI CA) | CCIAA Parma |
Stazione Sperimentale del vetro | CCIAA Venezia |
Stazione Sperimentale per la seta | CCIAA Milano |
Stazione Sperimentale per i combustibili | |
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) | |
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) | |
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) | CCIAA Reggio Calabria |
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 | CCIAA Napoli |
Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali (voce aggiunta dall'art. 2, comma 5-quinquies, legge n. 10 del 2011) |
CCIAA Brescia |
IPI, istituto per la promozione industriale | Ministero dello sviluppo economico |
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 | Ministero per le politiche agricole e forestali |
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 | |
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836 | Ministero per i beni e le attività culturali |
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con d.P.R. 12 novembre 1955, n. 1461 | Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 |
Istituto Nazionale Conserve Alimentari |