Legge
24 febbraio 2012, n. 14
Conversione del decreto-legge
29 dicembre 2011 , n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 48 del
27 febbraio 2012)
Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e
successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016.
(comma modificato dall'art. 1, comma 4,
legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 11 del 2015, poi
dall'art. 1, comma 1, legge n. 21 del 2016)
a) al comma 1, le parole: “31
dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “”;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
c) al comma 6-quater , le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2016”.
2. Il termine per procedere
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e
14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro
il 31 dicembre 2016.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, legge n.
15 del 2014,
poi modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1,
comma 1, legge n. 21 del 2016)
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-bis. L’efficacia delle
graduatorie di merito per l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate
in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l’assunzione di
825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l’Agenzia delle
entrate, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie
speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In
ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica
amministrazione, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di
potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale,
prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione,
dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile
per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla
legislazione vigente.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 4,
legge n. 15 del 2014)
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. (soppresso dalla legge di conversione)
6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b) , della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze
funzionali di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del
comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2016.
(comma modificato
dall'art. 1, comma 1, legge n. 21 del 2016)
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente: «Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I.
1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.
Art. 2-bis. Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre
1. Dal 10 luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Art. 3. Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.
Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivi modificazioni, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 4-bis. Proroga dei termini per rimborsi elettorali
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5. Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".
Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter. Il termine per l’emanazione
del decreto ministeriale di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le
procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati
alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma
14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31
dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a
condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto
di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti,
indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso
dei requisiti anagrafi ci e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro
un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 1,
legge n. 124 del 2013)
2-quater. All’articolo
24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di
almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di
età». Le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti
che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2017.
(comma modificato dall'art. 4-bis, comma 1,
legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 1, comma 493, legge n. 147 del 2013,
poi dall'art. 1, comma 113, legge n. 190 del 2014)
2-quinquies. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente: «e-bis ) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014,».
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
2-undecies. All’articolo 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono
prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati
per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefìci
in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme
percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti
reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente
comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per
l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere
dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2»
Art. 6-bis. Clausola di salvaguardia
1. Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Art. 7. Proroghe in materia di politica estera
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».
Art. 8. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»;
01a) all’articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleggibili una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «rieleggibili due sole volte»;
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dal 2013" e "Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013";
c-bis) all’articolo 2257, comma 1, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012»;
c-ter) all’articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012»;
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9. Programma triennale della pesca
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 9-bis. Modifiche all’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «AGEA» sono inserite le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni all’uopo stipulate o».
Art. 10. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1,
comma 2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e
successive modificazioni, come
prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio
2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero della salute, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 ottobre
2012.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1,
legge n. 132 del 2012)
3. Al fine di consentire alle
regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture
sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai
sensi dell’articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall’articolo 1 del legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il
termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è
fissato al 31 ottobre
2012.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1,
legge n. 132 del 2012)
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termine relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
5. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall’articolo 64, comma 1 , della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l’adeguamento strutturale per l’ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all’AIFA, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell’elenco n. 1 di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.
5-quater. All’onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute.
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (lettera soppressa dalla legge di conversione)
b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole "per gli anni 2010, 2011 e 2012".
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". Il termine del 30 giugno 2012, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all’articolo 698 del codice della navigazione. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per
le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre
il 31
marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai
sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
continuano ad
essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni
dello Stato
e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e
dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata
adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine,
l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima
sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere
dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5, nonché alle altre
strutture dell'Anas
spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per
l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due
posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di
posti corrispondente alle unità di personale trasferito.
(comma così modificato dall'art. 34, comma 7, legge n. 221 del 2012, poi
dall'art. 6, comma 4-bis, legge n. 125 del 2013)
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012".
6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All’articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
6-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2012». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2012. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all’entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.
6-septies. All’articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». L’articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d’intesa con l’impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l’anno 2012 in termini di indebitamento netto per l’importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l’importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.
Art. 11-bis. Proroga in materia di impianti funiviari
1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: «due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario».
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
Art. 12. Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Art. 13. Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal d.p.c.m. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, del le attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi».
6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 13-bis. Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale
1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Art. 14.
Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31
dicembre 2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione si
applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.
122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c) , e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princípi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.
2-sexies. Il termine per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei fi gli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 14-bis. Proroga degli
interventi in favore del comune di Pietrelcina
(omissis)
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».
3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia
della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il
31 dicembre 2016, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le
autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione
brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate
entro il 31 dicembre 2011.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 1,
legge n. 15 del 2014; termine così differito dall'art. 7, comma 6, legge
n. 21 del 2016)
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".
7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato
dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a
domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio,
approvato
con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(termine
così prorogato dall'art. 11, comma 1, legge n. 15 del 2014)
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.
Art. 16. Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 17. Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modificazioni. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.
Art. 18. Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla
ordinaria
amministrazione e sullo svolgimento delle attività
istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per
le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio
2009, n.
99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno
all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA,
soppresso ai
sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le
sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo
dell'Agenzia.
Art. 18-bis. Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi
1. All’articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del
comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei
bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque
non oltre il 1° aprile 2012».
Art. 19. Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"e le parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".
1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
Art. 20. Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
1-bis. Il termine per l’utilizzo delle risorse già destinate all’Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall’Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1o gennaio 2012.
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’anno 2011 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 21. Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 22. Continuità degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
1-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato».
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l’Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie.
Art. 22-bis. Protezione accordata al diritto d’autore
1. All’articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data».
Art. 23. Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-bis. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;
b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione».
Art. 24. Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".
Art. 25.
Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del
Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi
finanziaria
tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in
attuazione
degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di
Stato e di
Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione
dei
Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre,
le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli
interventi del Fondo Monetario internazionale per
fronteggiare gravi
crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge
29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede
all'estensione
della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. E' altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25-bis. Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7
1. L’impegno di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l’anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1 è inserito il seguente: «1-bis) 7,5 per mille per l’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011»;
b) al numero 2), la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2012».
2. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’addizionale all’imposta sul reddito delle società dovuto per l’anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) , numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26. Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".
Art. 26-bis. Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ
1. Per l’anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all’articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai
seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi
dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014,
gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del
trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da
adottare
entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di
cui al
presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i
compiti
dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti
sono
comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa
e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto
fondo, che è
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
il
comma 2 è inserito il seguente :
"2-bis. Resta fermo il
limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e
dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31
dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre
2011 per
spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da
apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del
bilancio 2012.
L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di
cui al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel
citato
prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita
attestazione
dall'ente territoriale.".
Art. 27-bis. Consorzio laghi prealpini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell’istituzione del Consorzio nazionale, a quest’ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo» e «Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».
Art. 28. Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.
Art. 28-bis. Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2012.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013".
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione
della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso
comma e
comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012 in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 19,
legge n. 135 del 2012)
8-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le seguenti: «e la società Riscossione Sicilia Spa».
8-ter. Il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’area previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
11-ter. Il termine di cui
all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici
mesi.
(termine prorogato
al 31 dicembre 2013 dall'art.
5-ter della legge n. 71 del 2013)
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.
a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.".
16-bis. Al comma 12 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «1° maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».
16-ter. Limitatamente all’anno 2012, in deroga ai termini di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015» e le parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009».
16-sexies. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;
b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».
16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies , pari a 24 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
16-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49 -bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.
16-duodecies. All’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2013»;
b) al comma 5, è abrogata la lettera a) ; nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: «nel 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013».
16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: «i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali,» sono inserite le seguenti: «diversi dalle imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;
b) i commi 14, 15, 15 -bis e 15-ter sono abrogati a far data dall’esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:
«15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater , destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater , e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-septies. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio».
Art. 29-bis. Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania
1. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI»;
c) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi».
Art. 29-ter. Proroga del Commissario straordinario per l’assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009
1. Il termine di cui all’articolo 8-quinquies , comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 29-quater. Dirigenti AGEA
(omissis)
Art. 30. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.