LEGGE 27 febbraio
2015, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192,
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)
Art. 1.
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e
nell’anno 2014,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 3, legge n. 21 del 2016)
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2016.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 3, legge n. 21 del 2016)
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015)
8-bis. All’articolo 6, comma 21-sexies , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
10-bis. All’articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2015».
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
11-bis. All’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».
11-ter. All’articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
12-bis. All’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all’allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all’articolo 3 -bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell’ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l’anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all’esercizio 2013, di cui all’articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l’anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l’anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l’elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015";
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".
1-bis. Il termine di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è
differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati,
anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonché le comunità montane
possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156
del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di
erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il
fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti
medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori
limitroficompresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 31 maggio
2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e
degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio
decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del
citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto
periodo nella Gazzetta Ufficiale , sono determinate le piante organiche del
personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati
e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli
altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura
definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari
destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e
5 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive
modificazioni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art.
2-ter della legge n. 21 del 2016)
Art. 2-bis. Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà
1. L’intervento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell’anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 2-ter. Proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
1. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 3. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. Il
comma 5 dell’articolo 3-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio
2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle
aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio
sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore
analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione
dell’alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a
ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai
distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione
internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a
partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi
radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con
tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni
delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono
rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi
all’approvazione da parte dell’ITU. Con regolamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi
tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi
previsti dal presente comma».
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi successivi alla prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2015" e le parole: "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2015".
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2015".
3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.
3-quater. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all’11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3-quinquies. La data di inizio dell’anno convenzionale di cui all’articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all’anno 2014/2015, è differita al 1° ottobre 2014.
3-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall’1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l’1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell’anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l’anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell’anno successivo;».
3-septies. La misura di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l’anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L’onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3-bis. Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2015".
2-bis. All’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento.
3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
5-bis. Per l’anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l’anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
5-ter. All’articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».
5-quater. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573:
1) al primo periodo:
1.1) le parole: «Per l’esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d’approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall’articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;
1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;2) al secondo periodo, le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse;
b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.
6-bis. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
6-ter. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».
Art. 5.
Proroga di termini in materia di beni culturali
1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".
2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015".
2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";
c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.
5-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All’onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell’anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
Art. 7.
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016";
b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018";
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016";
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015";
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";
g-bis) all’articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all’articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l’invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento»;
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".
2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015".
4-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».
4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all’avviso pubblico n.1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’università degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All’onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.
Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";
b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015".
3. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5-bis. All’articolo 45-bis , comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".
10-bis. Nelle more dell’attuazione, per l’annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell’esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b) , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
4-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
4-ter. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all’efficacia delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
Art. 9-bis. Proroga della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC
1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l’originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015".
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".
7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all’estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
8-bis. All’articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
11-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».
11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall’articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell’anno 2015, a valere sulle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.
11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell’articolo 3 -bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell’attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.
12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".
12-bis. All’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno».
12-ter. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
12-quater. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
12-quinquies. All’articolo 11 -bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) , le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
2) alla lettera b) , le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;b) al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
12-sexies. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 di cembre2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016».
12-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12 -sexies , pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
12-novies. All’articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
12-decies. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all’esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
12-undecies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. All’articolo 1, comma 12-bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
12-terdecies. All’articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
12-quaterdecies. All’articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».
12-quinquiesdecies. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo.
12-sexiesdecies. La disapplicazione
della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno
anche nell’’anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti
delle regioni che non hanno rispettato che hanno destinato al pagamento dei
debiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni,
una quota dell’obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello
stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del
titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo
III registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. Entro il 31 dicembre
2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono
utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle
infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico,
nonché del patrimonio culturale.
(comma introdotto dall'art. 7, comma 1-bis, legge n. 21 del 2016)
12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all’articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all’estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l’esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile del reato.
12-vicies semel. All’articolo 18, comma 1, primo periodo,del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
12-vicies bis. All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 10-bis. Proroga di termini in materia previdenziale
1. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2015, a 120 milioni di euro per l’anno 2016 e a 85 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 35 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: "2014" è sostituito dal seguente: "2015".
1-bis. All’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1-ter. All’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi
dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade
statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come
integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
(termine così differito
dall'art. 11, comma 1, legge n. 21 del 2016)
Art. 12.
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali
1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
Art. 13. Federazioni sportive nazionali
1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Art. 14. Proroga contratti affidamento di servizi
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
1-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.