LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Art. 1. Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto», nonché un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui, nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di Impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;
c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;
f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma;
f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:

a) cause di incompatibilità sopraggiunte;
b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;
c) perdita dei requisiti necessari alla nomina.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, dell'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte dal «direttore generale di progetto».

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità «Grande Pompei». L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. L'Unità «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 3, legge n. 106 del 2014)

6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto . Il piano prevede , inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. L’Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 3-bis, legge n. 106 del 2014)

7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. Al fine di assicurarne la tracciabilità, qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta».

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, sono impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 2. Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma «500 giovani per la cultura».

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico, anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, integrata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. Al termine del programma, è rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 2-bis. Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali».

Art. 3. Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-bis. Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014, è autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attività culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Art. 3-ter. Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» è inserita la seguente: «anche»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.».

Art. 3-quater. Autorizzazione paesaggistica

1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo».

2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 3-quinquies. Conseguimento della qualifica di restauratore

1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
«1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni».

Art. 4. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma: «Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università».

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata.

4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni di euro, per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4-bis. Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.».

Art. 4-ter. Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale

1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

Art. 5. Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.

1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi».

2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto.

3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;
b) di celebrazione di particolari ricorrenze.

4. Il decreto di cui al comma 3-bis è adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-bis. Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma

1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.

3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5-ter. Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero»

1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero», istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 5-quater. Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa

1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del «patrimonio mondiale» sotto la tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6. Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei.

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.

1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongono di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma.

3. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa.

Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITà MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7. Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi ve modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività».

Art. 8. Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5.

3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.

4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4.

6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

7. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato.

9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9. Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. I beneficiari di contributi già deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalità tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, legge n. 172 del 2017)
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;
e)
(lettera soppressa dall'art. 4, comma 2, legge n. 172 del 2017)

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 10. Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
(alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, legge n. 160 del 2016)

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione;
(lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, legge n. 160 del 2016)
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
(lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, legge n. 160 del 2016)
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
(comma così modificato dall'art. 24, comma 1, legge n. 160 del 2016)

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 30 giugno 2014, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4. (Soppresso).
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 326, legge n. 147 del 2013)

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITà CULTURALI

Art. 12. Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.
(abrogato dall'art. 1, comma 6, legge n. 106 del 2014)

Art. 13. Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese.

Art. 14. Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.
(comma modificato dall'art. 1, comma 625, legge n. 147 del 2013, poi dall'art. 5 della legge n. 89 del 2014)

Art. 15. Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a-bis) per le finalità di cui agli articoli 5-ter e 5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «'Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14, comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;
e-bis) per le finalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014;
e-ter) per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.