Legge 7
agosto 2012, n. 135
Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale n. 189 del
14 agosto 2012)
Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
Art.
3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per
locazioni passive
Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici
Titolo II - Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
Art. 10. Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
Art. 11. Riordino delle Scuole pubbliche di
formazione
Art. 12. Soppressione di enti e società
Art. 13. Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul
risparmio previdenziale
Art. 14. Riduzione delle spese di personale
Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
Titolo IV - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
Art. 16. Riduzione della spesa
degli enti territoriali
Art. 16-bis. Patto Governo-regioni per il trasporto
pubblico locale
Art. 17. Riordino delle province e loro funzioni
Art. 18. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
Titolo V - Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21. Riduzione dell’iva
Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
Titolo V-bis - Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economixo-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
Art. 23-bis.
Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello
Stato
Art. 23-ter. Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
Art. 23-quater.
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
Art. 23-quinquies.
Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
Art. 23-sexies. Emissione di strumenti
finanziari
Art. 23-septies. Condizioni di
sottoscrizione
Art. 23-octies. Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato
Art. 23-novies.
Procedura
Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari
Art. 23-undecies. Risorse
finanziarie
Art. 23-duodecies. Disposizioni di
attuazione
Art. 24. Copertura finanziaria
Art. 24-bis. Clausola di salvaguardia
Art. 25. Entrata in vigore
Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
1. Successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette
all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periododel
presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il
contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal
rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)
2. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
2-bis. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
4. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
5. (comma inesistente, come da avviso di rettifica comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012)
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
7. Fermo restando quanto previsto
all'articolo
1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta
o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La
presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia
stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa
e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e
accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente
periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali
casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con
possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso
di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si
applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge
n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legga n. 208 del 2015)
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
11. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche
che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il
diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30
giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 153, legge
n. 228 del 2012)
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre,
sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle
finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per
l’effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le
ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che
intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17,
per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip
S.p.A. in qualità di centrale di committenza.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, del d.P.R. 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.
24. All’articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera
l-bis) sono aggiunte le seguenti:
“l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”.
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi”.
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l’anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
26-bis. Al fine di concorrere alla
riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la
manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori
terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto
alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei
S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione
di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per
l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche
tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché
per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese
locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per
cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi
standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le modalità di attuazione del presente comma.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 156, legge
n. 228 del 2012)
26-ter. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai
beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli
articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 77, legge
n. 228 del 2012)
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed
accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 28 febbraio 2013, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di
organizzazione vigente.
(comma modificato dall'art. 1, comma 406, legge n. 228
del 2012)
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di
effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la
durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti
nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal
punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla
lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza
pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto.
Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito
delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 125
del 2013)
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) (lettera abrogata dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non
riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24
mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il
personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 125
del 2013)
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il
31 ottobre 2021 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo
28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 210 del 2015, il termine è stato
differito dall'art. 3, comma 5, legge n. 113 del 2021)
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”.
18. Nell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9”;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione
dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2105 e 2016, l’aggiornamento relativo alla
variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica
al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili
per finalità istituzionali.
(comma così modificato
dall'art. 10, comma 7, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 6,
legge n. 21 del 2016)
2. Al d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente «b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali»;
b) all’articolo 10, la lettera d) è abrogata;
c) all’articolo 11, la lettera a) è abrogata.
2-bis. All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "di enti locali territoriali e" sono soppresse;
b) dopo le parole "immobili di proprietà degli stessi enti." è aggiunto il seguente periodo: "Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.".
3. Per i contratti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013, anche in
deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
(comma così modificato dall'art. 49, comma 01,
legge n. 98 del 2013)
4. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione
di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione
scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo
1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte
dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si
applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
(comma così modificato dall'art. 24, comma 4,
legge n. 89 del 2014)
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al
territorio di competenza delle stesse possono
contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato
dall'Agenzia delle entrate.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 500, legge n. 208 del 2015)
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai
commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente
al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione della presente disposizione.
(comma così sostituito dall'art. 24, comma 4,
legge n. 89 del 2014)
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
“222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle
Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle
effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto
riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per
addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia
del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è
determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte
pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno
successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa
conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni
sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal
presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i
propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e
ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati
all’archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al d.P.R. 8
gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale
attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere
destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo
del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare
annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all’esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo
destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni”.
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2
e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali
nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato,
dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o
notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della
gestione".
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.”;
b) al comma 7, prima delle parole: “Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa“ sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”;
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di piccola manutenzione” sono aggiunte le parole: “nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non superiore a cinquanta anni”;
b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti “- Agenzia del demanio”;
c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.” ;
d) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005.”
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole “ o fondi immobiliari.” sono aggiunte le seguenti parole: “Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le parti interessate”.
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
19-bis. Il compendio costituente
l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero
della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali e di quelle destinate
alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato
alle Acque di Venezia, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che
ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso
l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla società Arsenale di Venezia
S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto
dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per
la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, procede alla perimetrazione e
delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale
di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a
qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla
riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.
(comma così modificato dall'art. 34, comma 2,
legge n. 221 del 2012)
Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subìti
dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono
alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le
modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti
agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della
stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente
comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
(comma modificato dall'art.
1, comma 366,
legge n. 147 del 2013, poi dall'art.
13, comma 5, legge n. 125 del 2015)
2. In caso di accesso ai
finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo,
in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di
rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del
contratto di finanziamento agevolato.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 374, legge n.
228 del 2012)
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di
durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base
degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione
degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o
ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del
finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In
tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento
spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e
l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al
beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere
dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione
a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando
il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei
relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la
ricostruzione.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 376, legge n.
228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 376, legge n. 228 del 2012)
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo
9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
141, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di
consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le
modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo
8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo
39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli
stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad
incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa
di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi
557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in
ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a
finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal
personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
(comma introdotto dall'art.
11, comma 01, legge n. 221 del 2012)
9. Agli oneri derivanti dal comma 8
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente
di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20
milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per
l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.
(comma così
sostituito dall'art. 7, comma 9-quater, legge n. 164 del 2014)
Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
1. - 2. - 3. (abrogati dall'art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
3-bis. Le attività informatiche
riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte
attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite,
mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività
attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la
prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione,
le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di
trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.
(comma così modificato dall'art.
1, comma 408, legge n. 228 del 2012)
3-ter. Fermo restando lo
svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con
provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement
continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad
oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società svolge,
inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del
Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita
convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di
realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di
centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
(comma così modificato dall'art.
1, comma 504, legge n. 208 del 2015)
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. (abrogato dall'art. 1, comma 518, legge n. 208 del 2015)
3-sexies. (abrogato dall'art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
4. A decorrere dal 1º gennaio 2015,
il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società,
ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non
può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
(comma così sostituito
dall'art. 16, comma 1, legge n.
114 del 2014, poi così modificato dall'art. 28 del
decreto legislativo n. 175 del 2016)
5. A tali
società si applica quanto previsto dal secondo periodo
del comma 4.
(comma così sostituito
dall'art. 16, comma 1, legge n.
114 del 2014, poi così modificato dall'art. 28 del
decreto legislativo n. 175 del 2016)
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica .e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014
l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il
valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia
complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli
affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre
2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi
il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381.
(La Corte
costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 8 nella parte in
cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria)
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. - 10. - 11. (abrogati dall'art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
13. L'amministrazione interessata
di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1,
2 e 3 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
(comma così modificato
dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dal 1° maggio 2014,
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere
derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e
intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla
rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative
risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
(comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n.
89 del 2014)
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 55, legge n.
228 del 2012)
9. E’ fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011 (leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle
suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e
dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di
cui ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata
non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso
ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese,
corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione
interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell’ambito della propria autonomia.
(comma modificato dall'art.
6, comma 1, legge n.
114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n.
124 del 2015)
10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.”;.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale” .
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:
«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è
corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari
anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo
goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o
istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è
illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione».
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.
11-sexies. (comma abrogato dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)
12. Dopo il comma 3 dell’articolo 4
della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono
destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente,
alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT),
ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima”.
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.
Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. (comma abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della
disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il
triennio 2013 – 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, a partire dall’esercizio
finanziario 2013, ha l’obbligo di predisporre un apposito piano finanziario
pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con
cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono
avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al
periodo precedente.
(comma così modificato dall'art. 6, comma 11-quater,
legge n. 64 del 2013)
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei
tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti,
negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche nelle more
dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun
stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art.
9, comma 11,
legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 10, comma 10, legge n. 11 del 2015)
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.
16. In via sperimentale,
per gli esercizi 2013, 2015, 2016 e 2017, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio
gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi
nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa
determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
(comma modificato
dall'art. 10, comma 10, legge n. 11 del 2015, poi modificato dall'art. 10, comma
8-ter, legge n. 21 del 2016)
17. (comma abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011)
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è prorogato al “27 luglio 2012”;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31 luglio 2012” è prorogato al “30 agosto 2012” e, all’ultimo periodo, il termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre 2012”;
c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è prorogato al “31 ottobre 2012”;
d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è prorogato al “30 novembre 2012";
e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato al “1° dicembre 2012” e quello del “1° novembre 2016” è prorogato al “1° dicembre 2016”.
19. Le convenzioni, di cui
all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i
soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e
producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione
ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del
Presidente della Regione Siciliana, sentite le regioni interessate.
(comma così modificato dall'art. 25, comma 10,
legge n. 98 del 2013)
(La Corte
costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma nella parte in cui non contiene, dopo le parole
«sentite le regioni interessate», le parole «e d’intesa con la Regione
Sardegna»)
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.”;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze.”.
Titolo II - Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro er l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) "Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 3.
5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014»
b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all’anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e dell’importo di euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro della difesa” aggiungere le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze".
11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.
22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
24. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:
a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole “a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, “ sono aggiunte le seguenti “pari a ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e”;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite dalla seguente “compreso” e le parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all’erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
42. All’articolo 5, comma 1, del
d.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono
computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del
presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi
incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e
secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno,
sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo
conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di
studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al
nucleo familiare iscritti all'università'e della specifica condizione degli
studenti lavoratori.
1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non
possono superare:
a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti
in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi
di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come
individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti
in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi
di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la
soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011;
c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti
in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come
individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del
comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad
integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte
residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare
riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di
orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza
sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e
materiale didattico.
1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico
2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la
durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui
ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore
all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività».
42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000»;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.000»;
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000»;
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.
Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. 7. (abrogati dall'art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio
territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e
operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le
funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro,
mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine
del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni
logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità
diretta ed esclusiva.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali del governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale del governo connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali del governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Art. 11. Riordino delle Scuole
pubbliche di formazione
(omissis)
Art. 12. Soppressione di enti e società
1. - 6. (omissis)
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per
tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti
derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta
ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in
seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio
dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005,
relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della
vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto
tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 295, lettera a), legge n. 147 del 2013)
8. (omissis)
9. - 10. - 11. - 12. (commi abrogati dall'art. 1, comma 295, lettera b), legge n. 147 del 2013)
13. - 23. (omissis)
24. - 30. (commi abrogati dall'art. 39, comma 1-bis, legge n. 98 del 2013)
Art. 13. Istituzione
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
(omissis)
Art. 14. Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a) all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “Per il quadriennio 2010-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quinquennio 2010-2014”;
b) all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “Per l’anno 2015”;
c) all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2016”.
2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “A decorrere dall’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2010 e 2011”. In fine è aggiunto il seguente periodo “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”.
3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole “Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il triennio 2009-2011” e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”.
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.
4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
5. Ai fini del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite
del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo
2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole
“ e 2012”. L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole
camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto
del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da
un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero,
composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni
del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16-ter, legge n. 125
del 2013)
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità non superiore all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità,
nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di
cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere
calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 125
del 2013)
8. Le strutture interessate dalla
limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello
corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure
è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che
essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla
struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di età
inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 5, legge n.
10 del 2016)
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. (soppresso dalla legge di conversione)
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito entro il limite massimo di 624 unità”.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed
insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino
gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto
reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, o con le
operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato
già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti
e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto
legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da
individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste
dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate
sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti
scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il
provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia
e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il
raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di
finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma
introdotto dall'art. 9, comma 1, legge n. 125 del 2013)
13. (comma abrogato dall'art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione del comma 14. Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dal predetto comma 14. Nel caso in
cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto,alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del
fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008.
(comma
così modificato dall'art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)
16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), del comma 17, la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.
21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico.
23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del d.P.R. n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27. All'articolo
17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti
di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese
sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed
educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni
al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno
scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a
corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo
periodo.".
Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
1. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse destinate al settore sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le aziende farmaceutiche devono
corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6
dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l’anno
2012 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2017, l'attuale sistema di
remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo
metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i
criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto
alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La
base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai
margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza
dei saldi di finanza pubblica.
(comma modificato
dall'art. 7, comma 1, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 7, comma 3, legge n.
11 del 2015, poi dall'art. 6, comma 2, legge n. 21 del 2016)
3. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell’ 11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall’azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell’anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l’80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi dalle regioni nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;
(lettera così modificata dall'art. 49, comma 2-bis, lettera a), legge n. 98 del 2013)
e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale;
l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)
i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte dell’AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».
9. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo.
11-bis. 11 medico che curi un
paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più
medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione
di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato
dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non
sostituibilità di cui all'aarticolo 11, comma 12, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27; l'indicazione è vincolante per il farmacista anche
quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta
comunque salva la diversa richiesta del cliente.
(comma così sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)
11-ter. Nell'adottare eventuali
decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate
valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.
(comma introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)
11-quater. L'esistenza di un rapporto di
biosimilarità tra
un
farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento
sussiste solo
ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o
dall'Agenzia
italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive
competenze. Non
e' consentita la sostituibilità automatica tra farmaco
biologico di
riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle
procedure
pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono
essere
posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti,
anche se
aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di
razionalizzare
la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto
scaduto e per
i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci
biosimilari, si
applicano le seguenti disposizioni:
(comma introdotto dall'art. 1, comma
407, legge n. 232 del 2016)
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell’attuazione delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 131, lettera a), legge n. 228 del 2012)
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
(lettera così modificata dall'art. 9-sexies del decreto-legge n. 78 del 2015, poi dall'art. 1, comma 503, legge n. 208 del 2015)
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d’anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell’adempimento di cui alla medesima lettera d);
(lettera introdotta dall'art. 9-sexies del decreto-legge n. 78 del 2015)
e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 131, lettera b), legge n. 228 del 2012)
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;
g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.”.
14. A tutti i singoli contratti e a
tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza
specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una
riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da
ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno
2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e
del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. Qualora nell’anno 2011 talune
strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di
riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione
regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della
spesa sanitaria, il rispetto dell’obiettivo finanziario previsto dal presente
comma. La misura di contenimento della
spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente
già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e
trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli
accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione
regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria.
Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della
misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si
applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
(lettera così modificata dall'art. 49, comma 2-bis,
lettera b), legge n. 98 del 2013)
15. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell’esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle
prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data
del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento,
fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
(comma così sostituito
dall'art. 6, comma 3, legge n. 21 del 2016)
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo” sono sostituite con le seguenti: “Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”.
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il
comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
"3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015.
3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3 si provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della
citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia
accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario,
limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove
abbia conseguito l’equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il
contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a
quello risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo comma
71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di
due terzi per l’anno 2014.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai
Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.".
22. In funzione delle disposizioni
recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è
ridotto di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in
sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue
per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento
all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e
seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti,
all’attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il
Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla
normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso
di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra
di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.
Titolo IV - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di
stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo
tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate
dal commissario straordinario di cui all'articolo 2
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro
il 15 febbraio di ciascun anno (*), ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a
statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico
locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli
importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo [e del terzo periodo].
La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da
quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree
sottoutilizzate. [In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono
tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.]
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 117 e comma 468,
legge n. 228 del 2012; poi dichiarato parzialmente illegittimo da Corte
costituzionale, con sentenza n. 79 del 2014, limitatamente al terzo periodo dove
non prevede le parole (*) «sino all'anno2015», a parte del quarto periodo
e all'ultimo periodo)
3. Con le procedure previste dall'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza
pubblica per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200
milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente
comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali o, previo accordo tra la Regione
richiedente, il
Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse
destinate alla
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime
autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun
anno. In caso
di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è
effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare
entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione delle norme
di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le
finalità di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione
nel limite delle disponibilità residue, con priorità al
finanziamento di interventi finalizzati alla promozione
dello
sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di
investimenti
locali.
(comma così
modificato dall'art. 1, commi 118 e 469,
legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 11, comma 8, legge n. 64 del 2013)
4. Dopo il
comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre
2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:
“12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio,
gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo
accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) (soppressa dalla legge di conversione)
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali."
5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Per gli anni
2012 e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°
agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate
dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
riduzioni
ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune
sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal
commissario straordinario di cui all’articolo 2
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati
raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI,
e recepite con decreto del Ministero dell’interno
entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni
da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo
restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012
e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base
dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede
al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all’atto
del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo
Stato contestualmente all’imposta municipale propria riservata allo Stato.
Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria
risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo
del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità
speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata
con i successivi versamenti dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 2, lettere a) e b) e dall'art. 11, comma 2,
legge n. 213 del 2012, poi dall'art. 1, comma 119, legge n. 228 del 2012, poi
dall'art. 10-quinquies della legge n. 64 del 2013)
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni
assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica
la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a
ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo
del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono
utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito,
inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con
le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31
gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione
anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni
entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un
importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013
l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un
importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo
anno.
(comma
introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 213 del 2012)
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno
2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla
contabilità
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.
(comma
introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 213 del 2012)
7. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e
dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'UPI e recepite con decreto del Ministero dell’interno
entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente a
quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per
gli anni
2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle
entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Per gli
anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo
precedente, in
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città
ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono
pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente
decreto. Qualora le somme da riversare alle province a
titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del
presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata
è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n.
1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata con i
successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 2, lettere a) e b), legge n. 213 del 2012, poi
dall'art. 1, comma 121, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 10, comma 1,
lettera a), legge n. 64 del 2013)
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.
a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “20 settembre”;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse”;
b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;
c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 5 ottobre”.
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.
Art. 16-bis.
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale
(articolo così
sostituito dall'art. 1, comma 301, legge n. 228 del 2012)
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non
possono
essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di
cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del
presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell’eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina di commissari ad acta.
Art. 17.
Riordino delle province e loro funzioni
(Articolo dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 220 del
2013)
Art. 18.
Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo
territorio
(Articolo dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 220 del
2013)
Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente:
“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)
l-bis) i servizi in materia statistica"
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)
b) il comma 28 è sostituito dal seguente:
“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”;
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
“28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”;
d) il comma 30 è sostituito dal seguente:
“30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:
“31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.
2. I
commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle
spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni
amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di
non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte
le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo
32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati,
la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla
parte II del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei
comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l’unione concorrono
alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da
adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,
nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il
precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di
formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza
sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra
ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla
data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa
affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono
trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai
servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal
bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono
soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei
rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo
156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i
comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono
appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui
al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico
contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del
31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle
proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta
di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente
articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e
la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri
dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per
ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre
venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono
membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei
due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai
sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero
di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al
consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è
convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei
comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è
rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo
50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri
dell'unione le attribuzioni di cui all’articolo 54
del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli
assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero
non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione.
Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo
48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri
organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione,
con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti
giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 82 ed
86 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti
di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente
popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della
carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o
emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori
locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche
mediante una o più convenzioni ai sensi dell’articolo
30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del
predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo
14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di
governo dell’unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi
di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di
diritto.”.
3. L’articolo
32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 32 (Unione di comuni)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma
contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove
costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di
unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo
44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori
montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei
comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra
i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti
dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore
a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva
dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove
possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei
comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,
all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e
strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi
restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la
spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale
sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei
comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le
modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le
corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le
finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6".
4. - 5. - 6. (commi abrogati dall'art. 1, comma 104, legge n. 56 del 2014)
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per
cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni
di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso
di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità
eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano
ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei
comuni originari.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 18, legge n.
208 del
2015)
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’interno sono disciplinati le modalità e termini
per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.
Titolo V - Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21. Riduzione dell’iva
1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1)nel primo periodo, le parole: “1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013”;
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole “sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali”, sono sostituite dalla seguenti: “sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento”;.b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole “, secondo e terzo periodo”;
2) le parole “30 settembre 2012”, sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2013”;
3) le parole da “a 13.119 milioni di euro” sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti “a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013”.
2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l’aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVAprevisto dall’articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.
Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano
anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al
predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da
2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione
della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno
possono esserlo nell’esercizio successivo. All'articolo 16 della legge 6 luglio
2012, n. 96, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti
politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai
relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati
all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
6. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata laspesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.
9. E’ autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.
11. Al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria
nel territorio nazionale ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della
vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente
prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di
495 milioni di euro,
per l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle
attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da
assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell’interno e alle altre Amministrazioni
interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non
accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel
2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni
di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui
al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola: «1.143» è sostituita dalla seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni» e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi
nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 8, legge n.
11 del 2015)
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)».
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12-quiquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»;
b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»;
d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo
1-bis è inserito il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis
sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in
cui sono istituite».
Titolo V-bis - Efficientamento, valorizzazione e
dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione
dell'amministrazione economixo-finanziaria nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario
Art. 23-bis.
Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello
Stato
1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, è attribuito a
Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari».
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.
Art. 23-ter. Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, fra le parole: «dell'economia e» e: «finanze» è inserita la seguente: «delle»; dopo le parole: «capitale sociale pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole: «immobiliari chiusi promossi» sono inserite le seguenti: «o partecipati»; dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata» e dopo le parole: «ai sensi» le parole: «dell'articolo 31» sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le seguenti: «della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma» e dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis»;
3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono» è inserita la seguente: «anche»;b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «immobiliare promossi» sono inserite le seguenti: «o partecipati», dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata»; dopo le parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell'articolo 31»; dopo le parole: «del fondo medesimo,» sono inserite le seguenti: «ovvero trasferiti,» e dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti: «reali immobiliari,»;
2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono inserite le seguenti: «o trasferimenti»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» è soppressa e dopo la parola: «fondi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;
3) all'ultimo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento» sono inserite le seguenti: «o trasferimento» e le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto» sono inserite le seguenti: «o il trasferimento»; le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; le parole: «all'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «al completamento» e tra le parole: «delle procedure» e: «di valorizzazione e di regolarizzazione» è inserita la seguente: «amministrative»;
4) al quinto periodo, dopo le parole: «non sia completata,» sono inserite le seguenti: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,» e dopo le parole: «i soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro»;e) al comma 7, dopo le parole: «Agli apporti» sono inserite le seguenti: «e ai trasferimenti»;
f) al comma 8-bis:1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione del risparmio» la parola: «del» è sostituita dalle seguenti: «costituita dal»;
2) al secondo periodo è soppressa la parola: «predetta» e dopo le parole: «società di gestione del risparmio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»;g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.».
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del
diritto di superficie o la cessione in proprietà
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione».
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.
Art. 23-quater.
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
(omissis)
Art. 23-quinquies.
Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
(omissis)
Art. 23-sexies. Emissione di strumenti
finanziari
(omissis)
Art. 23-septies. Condizioni di
sottoscrizione
(omissis)
Art. 23-octies. Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato
(omissis)
Art. 23-novies.
Procedura
(omissis)
Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari
(omissis)
Art. 23-undecies. Risorse finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione
tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle
Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 357, lettera f), legge n. 228 del 2012)
2-bis. Qualora non sia possibile
procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini
di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di
novanta giorni dal pagamento.
(comma aggiunto dall'art.
1, comma 357, lettera f), legge n. 228 del 2012)
Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.
Art. 24. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 3-bis, comma 6, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 24-bis. Clausola di salvaguardia
1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1. Riduzione spese per
acquisto di beni e servizi
(omissis)
Allegato 2. Riduzione di spesa
dei ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(omissis)
Allegato 3. Riduzione
trasferimenti enti di ricerca
(omissis)