Legge 30 ottobre 2013, n. 125
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
(G.U. 30 ottobre 2013, n. 255)
CAPO I - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativa delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente: "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalla seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente "7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto
ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo
stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il
termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione
secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri
il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è
differito al 28 febbraio 2014.
(comma così modificato dall'art. 1, comma
6, legge n. 15 del 2014)
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.
8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito
dal seguente:
"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione,
gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti
entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I
suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad
un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6".
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";
b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse.
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo oneri, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,".
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica".
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso".
13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
Art. 3. Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (commi soppressi dalla legge di conversione)
7-bis. (comma abrogato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
Art. 3-bis. Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.
2. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.
Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e,
al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le
amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma
3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che
alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso,
dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in
possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non
dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono
un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano
l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli
enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito
dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale
indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo
39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni
dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi
dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della
spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato
dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio
effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in
dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale
di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle
esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari
di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli
enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al
presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per
il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca
finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei
progetti medesimi.
(termine prorogato dall'art. 1, comma 6, legge
n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, commi 9 e 9-quater, legge n. 21 del 2016)
9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché
dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle
risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni
attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste
dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente
articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso
delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle
regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito
dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui
al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2014,
al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinatofino al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione di
cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2015, permanendo
il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad
assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta
in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 268, legge n.
190 del 2014)
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalità del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste
specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in
sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonché per il personale medico in
servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con
almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso
della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali,
già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali
vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già
iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della
razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si
avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al
periodo precedente.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 340, legge n.
147 del 2013)
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali).
1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad
eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono,
alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono
disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza
motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere
al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30
giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto
privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri
per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto
privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e
provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi
compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti
territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai
comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali,
ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa,
sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche
con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico,
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante
nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero
nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6,
comma 9".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
10-septies. All'articolo
42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo
3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente
ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro
della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalità di cui al comma 13, il
comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a
tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio
previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione
di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo
restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale.
Per le medesime finalità, i comuni
del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno
2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.
(comma modificato dall'art.
1, comma 348, legge n. 147 del 2013, poi dall'art. 11, comma 14-ter,
legge n. 125 del 2015)
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto".
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Art. 4-bis. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II - MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5. Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance
1. - 2. (commi soppressi dalla legge di conversione)
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).
4. (comma soppresso dalla legge di conversione)
5. All'articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da
quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche
estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria
indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla
corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di
gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono
nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono
nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e,
in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica".
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei,
possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale
aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il
possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili
attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale,
e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il
possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi
da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché
il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter
sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la
sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di
polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di
controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo le esigenze
locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza
Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal
locale dispositivo di sicurezza.".
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
3-bis. All'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le
finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
a) per l'area funzionale di un
numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella
predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di
una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto".
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito".
Art. 7. Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.";
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.".
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "o in quiescenza".
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.
7 - 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta".
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.330 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà
operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare
interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province
autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per
disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome
che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico
delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.
Art. 8-bis.
Disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema
statistico nazionale
1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: "espressamente indicate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";
c) all'articolo 13:1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.";
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7";
3) al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-ter";d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: "ed affini," sono inserite le seguenti: "con esperienza internazionale,";
2) al comma 2, le parole: "all'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166,".
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9. Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
1. All'articolo 14, comma 12, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico
2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o
amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso
il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui
all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le
operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato
già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti
e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo
decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di
personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella
graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6
luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure
selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi
dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di
cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia
e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo
restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati
nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
2. (comma soppresso dalla legge di conversione)
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";
b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto".
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente".
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Art. 9-bis.
Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli
affari esteri
1. Al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200";
b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
"Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti).
1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
c) l'articolo 200 è abrogato;
d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici", le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199" sono soppresse;
e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici", le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO III - Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10. Misure urgenti per il
potenziamento delle politiche di coesione
(omissis)
CAPO IV - Misure in materia ambientale.
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
1. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
2. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
3. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
3-bis. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
4. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
5. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
8. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
9. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2018.
All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi
di produzione consuntivati sino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, previa valutazione di
congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati
dagli operatori alla predetta data. In ogni caso, all'attuale concessionaria del
SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per
l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito
della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 nonché nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo espletamento del
servizio svolto nel corso degli anni 2017 e 2018) Al pagamento delle somme a
titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
(comma modificato
dall'art. 35, comma 10, legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 8, comma 1, lettera
b), legge n. 21 del 2016, poi
dall'art. 6, comma 2, legge n.
12 del 2019)
10. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
11. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "(nuovo produttore)".
12-bis. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
12-ter. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
12-quater. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183"
13. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione
delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e
pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Sono altresì approvate,
a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in
data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 89 del 2013, relative alla definizione delle misure di
compensazione ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le eventuali misure di compensazione ambientale e le eventuali ulteriori
garanzie finanziarie di cui all'articolo
208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione
del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.
(comma così
sostituito dall'art. 4, comma 1, legge n. 20 del 2015)
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa
commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società
controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla
predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui
all'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo
precedente, l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili
a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela
ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La
funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle
attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti
funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla
gestione del relativo patrimonio, l’attestazione è di competenza del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L’attestazione può riguardare
anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e
condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.
(comma così
modificato dall'art. 22-quater, comma 1,
legge n. 116 del 2014)
5-bis. All'articolo 53 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente
prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero
beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in
deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la
gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità
e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone
all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità
l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si
intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno
di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di
loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".
5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento".
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata.
6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11
dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo
208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del
decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.
(comma così
sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 20 del 2015)
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 12-bis. Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.