LEGGE 11
agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91:
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea
(G.U. n. 192 del 20
agosto 2014)
TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione.
Art. 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151.
2. L’obbligo di registrazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l’esercizio dell’impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L’articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l’anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all’articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";
b) il settimo comma è abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della
legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. – 1. Le informazioni relative all’introduzione sul territorio
nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati
dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori
di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere
aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo
periodo è dematerializzato ed è realizzato nell’ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN)".
10. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. L’articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
12. Con riferimento ai terreni
agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a
5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle
zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di
cui all’articolo 1 del regolamento di cui al d.P.R. 1º dicembre 1999, n.
503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non
irrigui, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini
della costituzione del fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del citato
d.P.R. n. 503 del 1999.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 702,
legge n. 145 del 2018)
13. Alla sezione 6 dell’Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell’articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con";
b) all’articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".
16. L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
Art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)
1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza
contempla almeno gli ambiti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del
citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla
competitività dell’azienda agricola, zootecnica e forestale, nonché
l'innovazione tecnologica ed informatica,
l'agricoltura di precisione e il trasferimento di
conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,inclusi il
benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche
zootecniche.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 10, legge
n. 154 del 2016)
3. Lo svolgimento dell’attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell’attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l’istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull’efficacia ed efficienza dell’attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa".
Art. 2. (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)
1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. E' altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, saga o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;d-bis) all’articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell’1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume";
e) all'articolo 25:1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;i) l'articolo 26 è abrogato;
g) all'articolo 28:1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;h) all'articolo 35:
1) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 è abrogato;i) l'articolo 43 è abrogato.
1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
1-ter. All’articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L’uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l’uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione".
Art. 3. (Interventi per il sostegno del Made in Italy)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti dì imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 curo per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 1 milione di euro per l’anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l’anno 2015 e di 9 milioni di euro per l’anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al collima 3, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui al medesimo comma 3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».
Art. 4. (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)
1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3.
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell’interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all’opposizione all’inibizione all’uso della denominazione protetta.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.
5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.
7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
Art. 5. (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno; e) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione;
2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.
6-bis. Il valore annuale dell’incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l’importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'INPS, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 6. (Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 6-bis. (Disposizioni per i contratti di rete)
1. All’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il
seguente:
"361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al
finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione
tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che
partecipano ad un contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità
proprie del medesimo contratto di rete".
2. Fatti salvi i limiti previsti dall’ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.
Art. 7. (Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)
1. All'articolo 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinguies, è inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512 è sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».
Art. 7-bis. (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:
"Capo III MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Art. 9. (Princìpi generali)
1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 10. (Benefìci)
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all’articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.Art. 10-bis. (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).Art. 10-ter. (Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall’Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.Art. 10-quater. (Risorse finanziarie disponibili)
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea";
b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
2. Alle domande per l’accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Art. 7-ter. (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)
1. L’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l’anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l’anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28, milioni di curo per l'armo 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA
Art. 8-bis. (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso)
1. All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso".
Art. 9. (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, sanitari, sportivi e universitari pubblici)
1. A
valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro,
possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti
pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e
all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi
di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi
inclusi gli asili nido, e
universitari negli usi finali dell'energia e di efficientamento e
risparmio idrico, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La
Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di
quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo,
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 743,
legge n. 145 del 2018)
1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere
concessi anche a:
(comma introdotto dall'art. 1, comma 743, legge n.
145 del 2018)
a) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 1-bis sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 1-bis si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica dell’edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell’intervento di incremento dell’efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell’ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1, 1-bis e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell’intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l’importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L’importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del
predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un
commissario ad acta, fino all’insediamento del nuovo Presidente della
regione o alla cessazione della causa di impedimento.
(comma così sostituito dall'art. 36-ter, comma 5, della legge n. 108 del 2021)
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l’anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.
2-ter. Per l’espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario di Governo è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
6.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i
visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento,
comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di
competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del
procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di
programma di cui al comma 1.
(comma modificato dall'art. 54, comma 1, legge n. 120
del 2020, poi dall'art. 36-ter, comma 14, legge n. 108 del 2021)
7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «d.P.R. 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l’esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell’albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l’esecuzione dei lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all’articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le seguenti: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero".
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema 077 line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11-bis. All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 22 dicembre 2015".
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti peri terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
12-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente: "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l’interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano".
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All’articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.
Art. 11. (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
1-bis. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente: "3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013".
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
2-bis. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse.
3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».
6. All’articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all’elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari".
6-bis. I decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Agli
adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli
impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si
procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 2-bis,
legge n. 11 del 2015)
8.
In armonia con le finalità e i princìpi dell’ordinamento giuridico
nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina
comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali
concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono
attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa
all’intesa relativa al predetto Parco, di cui all’articolo 1, comma 515,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l’attribuzione alle province
autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la
parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello
Statuto della regione medesima ai sensi dell’articolo 107 del testo
unico di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione
della predetta intesa e comunque non oltre il 31 maggio 2015, le
funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di
quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in
carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i
mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 515,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,
nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un
rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga
ancora alla definizione dell’intesa entro i trenta giorni successivi
alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai
componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 4,
legge n. 11 del 2015)
9. L'articolo
285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente:
«Art.
285.
(Caratteristiche tecniche)
1. Gli
impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore
di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria
previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori
caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto
dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288,
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».
12-bis. All’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti," sono inserite le seguenti: "alle nutrie,".
12-ter. Nell’allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: "CCGT usate per trasmissioni meccaniche" sono sostituite dalle seguenti: "Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)".
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12. (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)
1. (comma abrogato dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
2. (comma abrogato dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
3. (comma abrogato dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017)
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4-bis. Ai fini dell’accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
Art. 12-bis. (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)
1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito delle competenze relative all’approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13. (Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)
1. Dopo
l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
inseriti i seguenti:
«Art.
242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) ...» (omissis)
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "Stagno" è sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici".
3-ter. All’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 252, comma 4".
4.
All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati
rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate
dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione
che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare
riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento
delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento
agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che
cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L’operazione di
recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per
verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di
essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è
sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione
che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento
delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento
agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti
agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni
del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e
dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di
recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle
quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo
comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione
dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto
del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del
2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in
ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo
periodo.
8-septies. Al fine di un uso più
efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai
sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque
giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In
tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti
esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione".
4-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L’adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l’adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza";
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell’inizio dell’attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l’organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale";
e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un’autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma";
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello dell’approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo. Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all’articolo 35".
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell’attuazione dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:
«Art. 241-bis. (Aree Militari) ...» (omissis)
b-bis) all’allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:
"Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota: «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell’Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell’Unione europea per i singoli settori di attività».
8. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».
Art. 14. (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)
1. Al fine di prevenire procedure d’infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione della normativa dell’Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l’avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l’ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest’ultimo.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
3-bis. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l’esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 marzo 2010 – causa C-297/08, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell’impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell’impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell’affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l’impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza.
5. (soppresso dalla legge di conversione)
6. (soppresso dalla legge di conversione)
7. (soppresso dalla legge di conversione)
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; ;
b-bis) all’articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";
b-ter) dopo l’articolo 184-ter è inserito il seguente:
"Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio)..." (omissis)
b-quater) all’articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;
b-quinquies) all’articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L’elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all’emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione";
b-sexies) all’articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".
8-bis. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: "1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati".
8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell’8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio
degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la
miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
e dell’allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni
medesime".
8-quinquies. Il comma 2 dell’articolo 216-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i
requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il
deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono
realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente
separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare,
secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli
usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
b) all’articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
c) all’articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per tali progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V";
d) all’articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Fatto salvo quanto disposto nell’allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto";
e) all’articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente";
f) all’articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria";
2) al secondo periodo, la parola: ", anche" è soppressa;g) all’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell’autorità competente";
h) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni";
i) al comma 1 dell’articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell’autorità competente";
l) al punto 3) dell’allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20";
m) il punto 7-ter) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente: "7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";
n) al punto 10), terzo trattino, dell’allegato II alla parte seconda, la parola: "extraurbane" è soppressa;
o) il punto 17) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente: "17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";
p) la lettera h) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente: "h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri";
q) la lettera o) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente: "o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua";
r) la lettera n) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente: "n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi".
2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. L’articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
Art. 16. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI . Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ ENVI.
1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis".
1-bis. (abrogato dall'art. 21, comma 2, legge n. 115 del 2015)
1-ter. (abrogato dall'art. 21, comma 2, legge n. 115 del 2015)
2. All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».
3-bis. All’articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi" sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati".
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;
f) all'articolo 4; comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV è abrogato.
5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
5-bis. All’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle
disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente
all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura
la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano
adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità
procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La
pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del
programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione
del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro
consultazione.
1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il
piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o
programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni
del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies
nell’adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel
sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi
nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state
alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni
sulla partecipazione del pubblico".
Art. 17. (Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
0a) all’articolo 5:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno";
3) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto";a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
39 all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
e-bis) all’articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L’Autorità competente, per l’attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l’ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».
2.
All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter.
Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati
dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120
evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le
Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che
vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi
di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali
e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente
e aggiornate quando occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.
Art. 17-bis. (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)
1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
2. Al comma 464 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112"
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l’anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della società;
b) a rafforzare l’informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell’ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell’articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015.
CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
Art. 18. (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta è revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
9-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità".
Art. 19. (Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.";
b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. (comma abrogato dall'art. 1, comma 6, legge n. 145 del 2018)
Art. 19-bis. (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)
1. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
3. All’articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 9 luglio 2010, n. 159,".
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l’accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20. (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente: "w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.";
b) all’articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell’articolo 127-quinquies"; al comma 3, all’alinea, prima delle parole: "non hanno effetto" sono inserite le seguenti: ", le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e"; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell’articolo 127-quinquies";
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.";
d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.";
e) all’articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "
1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l’offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile".
f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.";
g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"; al comma 3, lettera b), dell’articolo 106 le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-ter";
h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: "l'acquisto di partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "o la maggiorazione dei diritti di voto,";
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: "al cinque per cento" sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,";
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: "3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle MI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;";
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.";
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma 1" sono aggiunte le seguenti: " , primo periodo,";
p) (soppressa dalla legge di conversione)
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.";
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.";
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;";
t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.";
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due per cento del capitale" sono sostituite dalle seguenti: "in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2";
v) (soppressa dalla legge di conversione)
z) (soppressa dalla legge di conversione)
aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:
"Art. 127-quinquies. Maggiorazione del voto.
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo II, sezione IL Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.";
aa-bis) dopo l’articolo 127-quinquies è inserito il seguente:
"Art. 127-sexies. Azioni a voto plurimo.
1. In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all’emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell’articolo 127-quinquies.
4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile, da parte dell’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo".
bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.
1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell’articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
"ART 9-bis. Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilità.
1. L 'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (L4SB), con l 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.
ART 9-ter. Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità.
1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. 11 Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (L4SB) e all 'European Financial Reporting Advisor3) Group (EFRAG).
3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.";
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: "esclusivo" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.".
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società", sono aggiunte le seguenti: "ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma"; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole "dell'esperto designato dal tribunale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter".
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.".
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente: "L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta".
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: "centoventimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila".
7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: "altresì" è soppressa e nel sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse. Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
8-bis. I commi terzo e quarto dell’articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti".
8-ter. L’articolo 212 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
"Art. 212. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte
nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista
la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351 del codice
sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i
due terzi del capitale rappresentato in assemblea".
8-quater. Il regolamento previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell’assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 21. (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime," sono aggiunte le seguenti: "o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
2. Il
comma
9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
sostituito dal seguente:
"9-bis. La
ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle
cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del
risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione
europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la
tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo.
La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi
corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla
legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti
investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura
superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o
cambiali finanziarie.".
Art. 21-bis. (Attività di consulenza finanziaria)
1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015".
Art. 22. Misure a favore del credito alle imprese)
1. Dopo
il comma 5 dell'articolo 26 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:
"5-bis. La
ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri
proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese
erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione
europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva
finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.".
2. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite le seguenti: "nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi";
b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.".
3. Dopo il
comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Non
configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività,
diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente
nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio
2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i
limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative
emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d’Italia può prevedere
che l’invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e
documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo di cui all’articolo 106.".
3-bis. Dopo l’articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
"Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di
credito cooperativo) ... " (omissis)
4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "derivati" sono inserite le seguenti: "e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, 1'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS.".
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola "crediti" sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d’Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106.".
5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell’eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell’assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l’istituto dell’assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all’approvazione dei partecipanti riuniti in un’assemblea speciale all’uopo convocata. L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui all’articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d’Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
b) consentono ai partecipanti l’espressione del voto per corrispondenza di cui all’articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l’esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l’assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
d) pubblicano l’avviso di convocazione dell’assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L’avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell’accertamento del diritto dei partecipanti all’intervento in assemblea e all’esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l’assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l’avviso di convocazione dell’assemblea contiene le seguenti informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la sca-denza del fondo;
b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.
5-septies. Successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;
b) che l’attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell’attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
d) l’obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all’articolo 15, commi 2, 3,
5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, è
differito al 30
aprile 2015.
(termine differito dall'art. 10, comma 4,
legge n. 11 del 2015)
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.";
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono inserite le seguenti: "(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi";
c) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento dì crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.";
d) all'articolo 3, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
"2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.";
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: "comma 1-bis," sono soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.".
6-bis. L’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8-bis. (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di
pagamento).
1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’avvenuta
regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono
ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte
delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse
con la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore
ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non
oltre quindici giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al
mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di
un’unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime
modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la
regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta
giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate
trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle
medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche
se regolarizzate, si applica la normativa vigente".
7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
7-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";
b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 22-bis. (Semplificazioni nelle operazioni promozionali)
1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta".
Art. 22-ter. (Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
1. All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali".
Art. 22-quater. (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)
1. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative".
2.
All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies è
sostituito dal seguente:
"11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell’attuazione e della
realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, non oltre l’anno 2014,
il giudice procedente trasferisce all’impresa commissariata, su richiesta
del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei
limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di
direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le
predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di
aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in
cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma
11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi
comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in
conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme
si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di
capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale.
Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le
attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi
sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità giurisdizionale
procedente".
3.
All’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. In relazione al commissariamento dell’ILVA S.p.A., gli interventi
previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai
piani urbanistici. Il sub commissario di cui all’articolo 1, comma 1,
dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli
interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell’articolo 1, commi
8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d’intesa con il commissario
straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il
programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli
interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, aggiornandolo
ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa;
dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario
straordinario.
1-ter. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui
all’articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, è
avviato su proposta del sub commissario di cui all’articolo 1, comma 1,
entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini
per l’espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi
previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle
amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta,
prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora
non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per
la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela
sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo
1, comma 9".
4. All’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Per l’osservanza del piano di cui all’articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio".
5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni.
6. L’AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all’entrata in esercizio dell’AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S. p.A. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni.
Art. 22-quinquies. (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601";
b) il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all’articolo 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata".
2. (comma abrogato dall'art. 1, comma 389, legge n. 190 del 2014)
Art. 23. (Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)
1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3-bis. Fino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l’obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell’ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.
Art. 24. (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell’energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all’energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW.
Art. 25. (Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma I da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.
Art. 25-bis. (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1º gennaio 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1º gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all’articolo 24 sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l’articolo 24, comma 3.
Art. 26. (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE applica l’opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell’incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell’80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
8. L’acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all’erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all’erogazione degli incentivi, l’opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all’ammortamento finanziario del costo sostenuto per l’acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
a) stabilire le modalità di selezione dell’acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l’importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l’acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l’acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell’acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all’acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all’acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l’importo massimo destinato all’acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse; g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell’acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l’intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l’eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall’acquirente di cui al comma 7 e l’importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
Art. 27. (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)
1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.
Art. 28. (Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.
1-bis. Il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 29. (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.
2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.
3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell’anno 2015, non superiore al 70 per cento nell’anno 2016 e all’80 per cento nell’anno 2017. L’Autorità per i trasporti vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
Art. 30. (Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili)
01. Al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche";
b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti" sono inserite le seguenti: "e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,";
1. Dopo
l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il
seguente:
«Art.
7-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili) ...» (omissis)
1-bis. All’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".
1-ter. All’articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie".
1-quater. All’articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a: "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";
b) al terzo periodo, le parole: "più del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "più del 30 per cento".
2. Dopo
l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito
il seguente:
«Art.
8-bis. (Regimi
di autorizzazione per la produzione di biometano) ... »
(omissis)
2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "le regioni prevedono" sono inserite le seguenti: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,".
2-ter. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014".
2-quater. All’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "a partire da rifiuti" sono inserite le seguenti: ", compreso il gas di discarica,".
2-quinquies. All’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
2-sexies. Dopo il comma 5 dell’articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia
avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee
guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione
degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione
da parte delle autorità competenti.
5-ter. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli
impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche
disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale
applicabile in materia di tutela della qualità dell’aria, di qualità
ambientale e di emissioni in atmosfera".
2-septies. Al comma 16 dell’articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo".
2-octies. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro," sono inserite le seguenti: "di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,".
2-novies. Al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
Art. 30-bis. (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
1. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti" sono inserite le seguenti: ", purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,".
2. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.
Art. 30-ter. (Misure urgenti di semplificazione per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)
1. All’articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l’attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l’esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest’ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti".
Art. 30-quater. (Modifica all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)
1. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e del servizio idrico integrato".
Art. 30-quinquies. (Modifica all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
1. All’articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore" sono soppresse.
Art. 30-sexies. (Disposizioni in materia di biocarburanti)
1. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)
(soppresso dalla legge di conversione)
Art. 32. (Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)
1. Al
fine di rafforzare il supporto all'export e all'internazionalizzazione
delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto
tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei
rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La
garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in
favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori
strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante
interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese,
che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse
o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni
assurnibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda,
con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e
conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia
di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di
Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo,
previo parere dell'Istituto per la vigilrn7,a sulle assicurazioni
(Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato
rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo
Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa
richiesta. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello
Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da
Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito l'ambito di applicazione della presente
disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula con Sace
S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento
dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9
e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della
concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative
remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo
Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi
criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo
schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di
provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Lo schema di convenzione di cui all’articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 32-bis. (Modifica al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Il numero 16) del primo comma dell’articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
Art. 33. (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.".
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole "Ogni sei mesi" sono sostituite dalla parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle parole "nell'anno";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.";
3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: "Avverso le delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: "In presenza" fino a: "delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi".
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono aggiunte le seguenti: "per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.".
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile."
Art. 34. (Abrogazioni e invarianza finanziaria)
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
1-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162".
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 34-bis. (Disposizioni interpretative)
1. Al fine di favorire l’accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.
Art. 35. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.